Ministero dell’Interno
Obbligo installazione ed uso tachigrafo
(Circ. n. 300/STRAD/1/0000023104 del 31 luglio 2024)
ALLA CNA - FITA PADOVA
e, per conoscenza
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto ROMA
AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE ALLUFFICIO AFFARI GENERALI
LORO SEDI
SEDE
e, per conoscenza
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto ROMA
AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE ALLUFFICIO AFFARI GENERALI
LORO SEDI
SEDE
Si fa riferimento alla nota inviata 22 luglio u.s., relativa alla richiesta d'informazioni sull'obbligo d'installazione del tachigrafo su un autocarro immatricolato uso proprio di MCPC di 3500 Kg, trainante un rimorchio leggero adibito ad uso speciale (negozio mobile).
La normativa comunitaria1, prevede l'obbligo d'installazione e uso del tachigrafo per i veicoli adibiti a trasporto di merci aventi MCPC superiore a 3500 kg, compreso l'eventuale rimorchio agganciato.
Tra le esenzioni permanenti dal rispetto del Regolamento (CE) 561/2006 rientrano, nella circolazione nazionale, i veicoli adibiti ad uso speciale2 poiché non destinati al trasporto di cose, in quanto dotati permanentemente di allestimenti e strutture specifiche, che ne consentono l'impiego solamente per la destinazione d'uso per la quale sono stati costruiti.
Ciò premesso, si ritiene che nel caso prospettato, la configurazione del complesso veicolare sopra descritto non rientri nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 e sia esente dall'uso del tachigrafo, poiché il rimorchio non è adibito a trasporto di cose.
La normativa comunitaria1, prevede l'obbligo d'installazione e uso del tachigrafo per i veicoli adibiti a trasporto di merci aventi MCPC superiore a 3500 kg, compreso l'eventuale rimorchio agganciato.
Tra le esenzioni permanenti dal rispetto del Regolamento (CE) 561/2006 rientrano, nella circolazione nazionale, i veicoli adibiti ad uso speciale2 poiché non destinati al trasporto di cose, in quanto dotati permanentemente di allestimenti e strutture specifiche, che ne consentono l'impiego solamente per la destinazione d'uso per la quale sono stati costruiti.
Ciò premesso, si ritiene che nel caso prospettato, la configurazione del complesso veicolare sopra descritto non rientri nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 e sia esente dall'uso del tachigrafo, poiché il rimorchio non è adibito a trasporto di cose.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MASTROPASCQUA