mercoledì 7 agosto 2024

Guida con patente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo.


Circolare prot. n.300/STRAD/1/0000021427.U/2024 del 12/07/2024 - Guida con patente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo.



Circolare prot. n.300/STRAD/1/0000021427.U/2024 del 12/07/2024 - Guida con patente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo.

 

  Art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice antimafia”). Guida con patente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo.Corte Costituzionale, sentenza n. 116 del 2 luglio 2024.


ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI
AI REPARTI MOBILI LORO SEDI
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
e, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA
Prefettura Parma - Area Gabinetto - Prot. Ingresso N.0045964 del 12/07/2024
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
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La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 luglio 2024 n. 116, è ritornata sulla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73 del codice antimafia avente ad oggetto la condotta di guida senza patente, perché revocata, negata o mai conseguita, in ragione dell'essere l'imputato persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione personale.


Diversamente dalla pronuncia del 20221, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa per una precedente violazione delle disposizioni del codice della strada, non giustifichi, sotto il profilo del principio di uguaglianza, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal 9+legislatore per tutti gli altri soggetti per i quali la medesima condotta rileva quale illecito amministrativo.

È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 cod. antimafia nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

In forza della pronuncia di illegittimità costituzionale, l’art. 73 cod. antimafia continua a punire la condotta della persona sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo che guida senza patente perché mai conseguita o con patente sospesa o revocata in conseguenza dell’applicazione di misure di prevenzione.

Nelle ipotesi in cui la persona sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo guidi un veicolo con una patente sulla quale grava un provvedimento di sospensione o di revoca per la violazione delle norme del codice della strada, troveranno, invece, applicazione le sanzioni di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cds.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese