Cons. Stato, sez. I, 14 febbraio 2024, n. 148 – Pres. Poli, Est. Menichelli
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Corpo
della Guardia di finanza - Ferie – Omessa presentazione istanza -
Monetizzazione – Esclusione
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo
quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata
dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (1).
Nel caso di specie il finanziere – collocato in aspettativa per
infermità e dichiarato inabile al servizio il giorno prima del suo
decesso - per sua libera scelta aveva espressamente richiesto di non
convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza
straordinaria, circostanza che ha comprovato la possibilità concreta di
fruire delle ferie sebbene rifiutate esplicitamente dall’interessato.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. IV, 30
marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, 17
maggio 2018, n. 2956; sez. V, 12 febbraio 2007, n. 560 in Foro it.,
2007, III, 314.
Nel senso che l’indennità sostitutiva per ferie non godute debba essere
riconosciuta al personale (militare o delle Forze di polizia) assente
dal servizio perché collocato in aspettativa per infermità e
successivamente cessato dal servizio, Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio
2011, n. 2736, in Foro it., 2011, III, 304; sez. VI, 7 maggio 2010, n.
2663, id., 2010, III, 371; sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765, id., 2008, III, 429.
Difformi: non risultano precedenti difformi negli esatti termini.