lunedì 11 marzo 2024

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (24A01236) (GU Serie Generale n.57 del 08-03-2024)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024 

Modifiche al disciplinare per le scorte  tecniche  alle  competizioni
ciclistiche su strada. (24A01236) 
(GU n.57 del 8-3-2024)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
ove  e'  previsto  che  nel  provvedimento   di   autorizzazione   di
competizioni ciclistiche che si svolgono  sulle  strade  puo'  essere
imposta la scorta da parte di uno degli organi di  cui  all'art.  12,
comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro  vece,  o  in  loro
ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di  apposita
abilitazione; 
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
  Considerata l'esigenza di istituire  una  specifica  procedura  che
preveda i termini  per  il  rinnovo  degli  attestati  con  procedura
ordinaria; 
  Considerata l'esigenza di abbassare il periodo di  validita'  degli
attestati per l'esercizio delle scorte tecniche e degli attestati per
i servizi di segnalazione aggiuntiva delle  competizioni  ciclistiche
su strada; 
  Considerata altresi', l'esigenza di prevedere un limite massimo  di
eta'  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  scorta   tecnica   alle
competizioni ciclistiche su strada; 
 
                             Determina: 
 
  1. Sono apportate le allegate  modifiche  al  disciplinare  per  le
scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su  strada,  approvato
con provvedimento dirigenziale del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno  del  27
novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Il  presente  provvedimento  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 febbraio 2024 
 
                                         Il Capo del Dipartimento     
                                     per i trasporti e la navigazione 
                                                 Di Matteo            
            Il Capo della Polizia 
Direttore generale della Pubblica Sicurezza 
                    Pisani 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 534 
                                                             Allegato 
 
Modifiche al disciplinare per le scorte  tecniche  alle  competizioni
  ciclistiche su strada approvato con provvedimento del  27  novembre
  2002 e successive modificazioni e integrazioni 
 
    1. All'art. 1,  comma  3-bis,  e'  aggiunto  infine  il  seguente
periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti  fino  al
compimento dei 72 anni di eta'». 
    2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»; 
      b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Al  compimento  dei
72 anni di  eta',  l'attestato  di  cui  al  comma  1,  in  corso  di
validita', potra' essere utilizzato per  i  servizi  di  segnalazione
aggiuntiva fino alla sua  naturale  scadenza  e  poi  sostituito  con
l'attestato di cui all'art. 3-bis,  previa  frequenza  del  corso  di
aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-bis.». 
    3. All'art. 3, dopo il comma  6-bis,  e'  aggiunto  il  seguente:
6-ter. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da  piu'  di
cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresi', al
superamento di un colloquio orale da svolgersi con  le  modalita'  di
cui al comma 2.». 
    4. All'art. 3-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»; 
      b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato
di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della
validita' e' subordinata,  altresi',  alla  frequenza  del  corso  di
formazione di cui al comma 1.». 
 
 

SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Le norme vigenti prevedono, per l'effettuazione dell'attività di scorta a competizioni ciclistiche, il possesso di un attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I. e di un attestato di abilitazione rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione.

I documenti allegati hanno lo scopo di fornire un quadro, per quanto possibile chiaro ed esaustivo, al fine di facilitare l'accesso e l'esercizio di tale professione.

Al fine di fornire la massima trasparenza nell'attività di valutazione dei candidati al conseguimento o al rinnovo dell'abilitazione per scorte tecniche e gare ciclistiche, si rendono pubbliche le domande di esame.

Disposizioni operative per l'esecuzione delle scorte tecniche a gare ciclistiche