Violazione codice della strada: notifica presso la residenza può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino (nel cambiarla) abbia tenuto una condotta incolpevole
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, articolato in relazione a plurime ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 cod. proc. civ., lamenta l’omessa pronuncia (ovvero l’omesso esame di fatto decisivo ovvero ancora, in subordine, l’assoluto difetto di motivazione) circa la validità della notifica del verbale effettuata all’indirizzo risultante dai pubblici registri automobilistici nell’ipotesi in cui il privato, nel dichiarare il mutamento di residenza, ometta di indicare il possesso del veicolo sanzionato.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201, comma 3, del C.d.S., dell’art. 247, comma 3, del regolamento di esecuzione del C.d.S. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, la presunzione (posta dall’art. 201, comma 3, del C.d.S.) di validità della notifica del verbale di accertamento effettuata «alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli […] o dal P.R.A.» è superata soltanto qualora il mancato aggiornamento dei pubblici registri automobilistici sia imputabile a ritardi della P.A.. Nel caso, il mancato aggiornamento era ascrivibile unicamente alla condotta del privato opponente il quale, nel comunicare all’anagrafe il trasferimento di residenza, aveva omesso di indicare pure i dati relativi ai veicoli di appartenenza, così (e per l’effetto) impedendo al Comune di effettuare di ufficio le variazioni dei pubblici registri automobilistici. L’error iuris inficiante la gravata sentenza risiede allora nella ritenuta nullità della notifica del verbale di accertamento quantunque ritualmente effettuata all’indirizzo evincibile dai pubblici registri.
3. I motivi - da scrutinare congiuntamente, in ragione dell’intima connessione che li avvince - sono fondati. Sulla questione oggetto di lite (ed in controversia involgente il medesimo Comune oggi ricorrente), questa Corte ha recentemente avuto modo di pronunciarsi, con l’ordinanza in data 11/07/2022 n. 21899, affermando il seguente principio di diritto: «in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale». A tale regula iuris (la quale, peraltro, costituisce esplicazione e sviluppo di argomentazioni già in precedenza svolte dal giudice della nomofilachia circa i rispettivi doveri del privato e della P.A. in tema di aggiornamento delle banche dati deputate a consentire l’identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento: ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 09/12/2010, n. 24851), va data espressa continuità, mentre errata appare la tesi, seguita nella decisione impugnata, sulla sufficienza della mera dichiarazione all’anagrafe del trasferimento di residenza senza ulteriori specificazioni, risolvendosi tale ragionamento in una sostanziale interpretatio abrogans del citato art. 247, chiaro nell’imporre anche l’indicazione dei dati di identificazione dei veicoli per i quale deve avvenire poi l’annotazione presso i registri automobilistici.
4. Accolto il ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.
5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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