MIMIT, emanata circolare per modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi carburanti
Indicati maggiori dettagli dopo il confronto con le associazioni dei settore
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vista del prossimo 1° agosto, data in cui entrerà in vigore l’obbligo di esposizione dei prezzi medi da parte dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante, ha emanato una circolare per fornire maggiori chiarimenti sulle modalità di attuazione previste dal decreto ministeriale 31 marzo 2023.
Nel dettaglio la comunicazione specifica, anche in base alle interlocuzioni avute in questi mesi con gli operatori del settore, le disposizioni del decreto in relazione alla comunicazione dei prezzi al Ministero e all'esposizione dei cartelloni nei distributori.
Forniti chiarimenti anche riguardo la trasmissione dei dati dall’esercente al Ministero su tempistiche e modalità di comunicazione dei prezzi (articolo 3) al portale Osservaprezzi Carburanti.
I
dati aggregati (nazionali per i distributori su autostrade e regionali
per gli altri) verranno resi disponibili online, in formato aperto, ogni
mattina in una sezione dedicata del sito MIMIT.
Maggiori indicazioni sono disposte sul successivo obbligo di esposizione nei distributori e sulle caratteristiche e modalità per i cartelloni, lasciando tuttavia agli operatori una libertà di posizionamento, nei limiti del codice della strada (articolo 7).
Nella circolare sono contenuti chiarimenti sul tema delle vigilanza e della sanzioni (articolo 8), specificando i casi in cui gli esercenti sono esonerati dall’aggiornamento del cartellone del prezzo medio.
https://www.mimit.gov.it
Circolare direttoriale 6 luglio 2023 n. 3729 - Chiarimenti sulle modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi carburanti
- Obbligo di comunicazione dei prezzi (articolo 3)
- Pubblicazione dei prezzi medi e caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni (articolo 6 e articolo 7)
- Vigilanza e sanzioni (articolo 8)
- Decorrenza e abrogazioni (articolo 4, articolo 6, articolo 7 e articolo 9)