DOMANDA:
C.C.N.L. 2019-2021 Art. 13 Norme di prima applicazione. "6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza". Si chiede se comunque deve essere rispettato l'art. 15 del CCNL che esplicitamente prevede "fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno".
RISPOSTA:
Sia le progressioni verticali “ordinarie” previste dall’art. 15 del CCNL 2019-2021 che quelle in deroga disciplinate nell’art. 13 commi 6, 7 e 8 trovano la loro fonte normativa nell’art.52 comma 1-bis. Per entrambe le fattispecie, che rappresentano due modalità applicative del genere più ampio delle progressioni tra le aree, si applica il principio generale secondo cui deve essere riservato all'accesso dall'esterno almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili. L’inequivoca formulazione del testo di legge e la costante giurisprudenza (a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 8/7/2003), hanno consolidato il principio del prevalente reclutamento mediante concorso pubblico, come previsto dall’art. 97 comma 4 della Costituzione. Per questo motivo, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni, almeno la metà dei posti disponibili dovrà essere assegnata con forme di reclutamento dall’esterno (concorsi attivati dallo stesso Ente o scorrimento di graduatorie altrui), mentre il restante 50% massimo potrà essere assegnato a tutte le altre forme di assunzione che non implichino la “creazione” di un nuovo pubblico dipendente: mobilità, stabilizzazioni e progressioni verticali. Da ultimo, il parere ARAN CFC81, stilato per le Amministrazioni centrali ma totalmente sovrapponibile alla disciplina delle Funzioni Locali, ha ulteriormente ribadito che le due modalità di progressione verticale, a regime e in deroga, presentano alcune differenze ma anche elementi comuni, tra i quali vi è appunto la necessità di riservare all’accesso dall’esterno una percentuale di almeno il 50% delle posizioni disponibili.
ANCI RISPONDE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2019 - 2021
Art. 15
Progressioni tra le aree
1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di
almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel
rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le
progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:
- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia
stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad
una delle annualità;
- sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a
quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato
dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto
della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva,
inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non
confluisce nel Fondo risorse decentrate.
3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il
trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione
economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente
conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la
differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa
area.