Con ordinanza n. 9554 del 7 aprile 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in tema di sospensione della patente di guida da parte del prefetto.
Occorre preliminarmente distinguere tra le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada, dalla misura disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma 1, del medesimo codice.
Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell'esercizio di un'attività intrinsecamente rischiosa (cfr., Corte Cost. n. 344 del 2004; Cass. civ., sez. un., n. 13226 del 2007; Cass. civ. n. 7731 del 2009; Cass. civ. n. 21447 del 2010; Cass. civ. n. 24111 del 2014; Cass. civ. n. 25870 del 2016). La successiva sospensione della patente è invece sanzione accessoria alla commissione di una violazione del codice della strada punita come reato.
La Suprema Corte (v. Cass. n. 17999 del 2021) ha recentemente ribadito che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) non è soggetto al termine decadenziale di venticinque giorni (i dieci giorni assegnati dal comma 1 di detto articolo all'organo accertatore per trasmettere al prefetto il rapporto e il verbale, da sommarsi ai quindici giorni entro cui, a norma del comma 2, il Dipartimento per i trasporti terrestri, già MCTC, deve emettere il proprio parere al riguardo). Né tale preteso termine può essere riferito alla notifica, anziché all'emissione del provvedimento prefettizio.
In diverse occasioni la Suprema Corte ha già affermato che il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria – sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione – e, dall'altro, che la norma citata dell'art. 223, comma 2, Codice della strada, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada (Cass. civ. n. 9863 del 2006).
Conseguentemente, come già affermato dai giudici di legittimità (ormai da tempo risalente, Cass. civ. n. 972 del 1989; Cass. civ. n. 5635 del 1990), la notifica può avvenire in qualunque tempo purché non si sia verificata la prescrizione prevista dall'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Giovanna Spirito https://www.njus.it
Occorre preliminarmente distinguere tra le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada, dalla misura disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma 1, del medesimo codice.
Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell'esercizio di un'attività intrinsecamente rischiosa (cfr., Corte Cost. n. 344 del 2004; Cass. civ., sez. un., n. 13226 del 2007; Cass. civ. n. 7731 del 2009; Cass. civ. n. 21447 del 2010; Cass. civ. n. 24111 del 2014; Cass. civ. n. 25870 del 2016). La successiva sospensione della patente è invece sanzione accessoria alla commissione di una violazione del codice della strada punita come reato.
La Suprema Corte (v. Cass. n. 17999 del 2021) ha recentemente ribadito che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) non è soggetto al termine decadenziale di venticinque giorni (i dieci giorni assegnati dal comma 1 di detto articolo all'organo accertatore per trasmettere al prefetto il rapporto e il verbale, da sommarsi ai quindici giorni entro cui, a norma del comma 2, il Dipartimento per i trasporti terrestri, già MCTC, deve emettere il proprio parere al riguardo). Né tale preteso termine può essere riferito alla notifica, anziché all'emissione del provvedimento prefettizio.
In diverse occasioni la Suprema Corte ha già affermato che il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria – sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d'immediatezza dell'applicazione – e, dall'altro, che la norma citata dell'art. 223, comma 2, Codice della strada, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada (Cass. civ. n. 9863 del 2006).
Conseguentemente, come già affermato dai giudici di legittimità (ormai da tempo risalente, Cass. civ. n. 972 del 1989; Cass. civ. n. 5635 del 1990), la notifica può avvenire in qualunque tempo purché non si sia verificata la prescrizione prevista dall'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Giovanna Spirito https://www.njus.it
Riferimenti Normativi: Art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689
Art. 223, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)