Articolo "sole 24 ore" di giorno 31 gennaio 2023
Multe stradali arretrate, ecco le sanatorie 2023. È possibile non pagare nulla
Entro il 31 gennaio i Comuni decidono se concedere lo stralcio automatico delle cartelle. In alternativa, entro il 30 aprile, il multato può chiedere la rottamazione quater. E qualcuno può tentare il ricorso per non pagare nulla
di Luigi Lovecchio
31 gennaio 2023
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I punti chiave
- La legge di Bilancio 2023
- Le entrate dei Comuni
- Se il debito nasce da una sanzione
- L’eccezione delle multe «statali»
- Se il Comune non aderisce alla sanatoria
- L’alternativa: la rottamazione quater
- La sintesi caso per caso
- Quando la prescrizione cancella tutto
Lo stralcio totale e automatico delle cartelle di pagamento non superiori a mille euro (affidate all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015), non vale mai per le multe stradali. Ma chi ha un debito per una vecchia infrazione al Codice della strada può percorrere altre strade, sia pure meno vantaggiose. E, se la multa era dei vigili, il 31 gennaio è una data importante: è la data entro cui i Comuni devono deliberare se aderire alle sanatorie delle cartelle di questo tipo. Vediamo caso per caso.
La legge di Bilancio 2023
La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha previsto l'ennesimo azzeramento dei “mini ruoli”, di importo residuo non superiore a mille euro, affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) entro il 31 dicembre 2015 (a partire dal 1° gennaio 2000). L’azzeramento è automatico: non occorre presentare alcuna domanda.
Il beneficio per il debitore (cioè il risparmio rispetto al pagamento integrale della cartella) dipende da vari fattori. I più importanti sono la natura del debito (se è un tributo o una sanzione amministrativa, come sono le multe statali) e chi è il creditore (se è lo Stato o un ente territoriale).
È ammesso al beneficio anche chi sta già pagando a rate le cartelle che ha ricevuto. In questo caso, la sanatoria riguarda solo gli importi ancora da pagare.
Le entrate dei Comuni
Per le entrate degli altri soggetti (per esempio enti territoriali, quali Comuni, Province e Regioni), lo stralcio automatico riguarda le somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale (per esempio in caso di ruolo Ici/Imu, le sanzioni e gli interessi), ma l'imposta resta dovuta.
Se il debito nasce da una sanzione
In molti casi, le cartelle di pagamento nascono da un tributo non pagato. Quindi scattano le sanzioni per il mancato versamento nei termini previsti, gli interessi e le spese di riscossione.
Se però il debito non nasce da un tributo ma una sanzione amministrativa (quali quelle per violazioni del Codice della strada) a tale sanzione si aggiunge una parte dovuta al mancato o ritardato pagamento. Per questo le norme sulle sanatorie escludono sconti sull’importo originariamente dovuto, ossia sulla sanzione “nuda e cruda” prevista dalla legge per la violazione amministrativa commessa.
Così l'azzeramento previsto nello stralcio delle partite fino a 1.000 euro vale unicamente per gli importi aggiuntivi rispetto alla “multa” stradale (maggiorazioni e interessi). Qui per multa s’intende l’importo della sanzione amministrativa, che quando non viene pagato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di infrazione raddoppia rispetto a quello da pagare normalmente.
In altri termini, la sanatoria non tocca nemmeno il normale raddoppio della sanzione.
L’eccezione delle multe «statali»
C’è però un caso che fa eccezione: quello in cui il creditore è lo Stato. Quindi solo se l’infrazione era stata accertata da Polizia, Carabinieri o altri agenti statali.
In casi del genere, infatti, si azzera anche l’importo della sanzione originaria.
Se il Comune non aderisce alla sanatoria
Ma l’eccezione non è molto frequente: la maggior parte delle multe stradali viene comminata dalle polizie locali (i “vigili urbani” o gli agenti dei corpi delle Province). E la limitazione a maggiorazioni e interessi non è l’unico vincolo alle agevolazioni per estinguere i debiti relativi alle multe stradali: prima di tutto, bisogna fare i conti con la volontà dell’ente creditore.
Comuni e Province hanno la facoltà di disapplicare interamente la norma della legge di Bilancio 2023 sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. Per non aderire, devono adottare e pubblicare (anche sui propri siti internet) un’apposita delibera entro il 31 gennaio 2023.
In tale eventualità, rimane intatto il carico originario e il debitore non fruisce di alcun abbattimento.
L'alternativa: la rottamazione quater
Ma anche quando il Comune o la Provincia “chiude” a questo stralcio dei “mini ruoli” non tutto è perduto. Resta infatti il diritto del debitore di aderire alla rottamazione quater (prevista dalla stessa legge di Bilancio 2023), cosa che non è automatica come nello stralcio: occorre presentare una istanza entro il 30 aprile 2023.
In questo modo, l'interessato otterrà gli stessi effetti possibili con lo stralcio dei debiti fino a mille euro previsto dalla legge di Bilancio 2023: la rottamazione quater consente di azzerare tutte le somme diverse dalla sorte capitale, incluso l'aggio di riscossione, con la sola eccezione delle spese sostenute dall’agente della riscossione (notifica delle cartelle ed eventuali spese per procedure esecutive).
Ciò vale anche nel caso delle multe comminate dagli organi statali.
Per fruire della rottamazione quater, basta rispettare una condizione: versare per intero e alle prescritte scadenze - con una tolleranza massima di 5 giorni di ritardo - l'importo corrispondente alla sorte capitale. Ha diritto alla sanatoria anche chi sta già pagando a rate.
La sintesi caso per caso
A questo punto, è possibile schematizzare le varie casistiche possibili.
• Multa “statale” con stralcio: non si paga nulla.
• Multa “statale” con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.
• Multa “locale”, sia con stralcio (possibile solo se l’ente creditore lo consente) sia con rottamazione: si paga solo la sanzione originaria (raddoppiata rispetto al minimo ordinario come sempre accade quando si versa dopo più di 60 giorni dalla notifica del verbale), oltre alle spese dell’agente della riscossione.
Quando la prescrizione cancella tutto
C’è poi la possibilità di farla franca del tutto. Accade nella non rara ipotesi in cui il debito è prescritto: non è rarissimo che le cartelle di pagamento vengano notificate “fuori tempo massimo” o che l’agente della riscossione faccia passare troppo tempo dalla notifica senza fare nulla.
Altre volte, poi, può succedere che l’agente della riscossione non abbia (o abbia perduto) i documenti che dimostrano che la notifica era stata tempestiva.
Ma per accertarsi di ciò, non basta guardare la data di notifica della cartella di pagamento: dopo di essa l'agente della riscossione ben potrebbe aver notificato atti che interrompono il conteggio dei termini di prescrizione (per esempio, un’intimazione di pagamento) impedendo quindi che il passare del tempo faccia prescrivere il debito.
Sarà quindi consigliabile effettuare un accesso agli atti presso l’agente della riscossione, per verificare se da essi emerge che l'interruzione è stata effettivamente realizzata.
In caso negativo, la questione si sposta dalla sanatoria a un ricorso contro la cartella e le altre eventuali azioni di recupero promosse da Ader sulle somme in questione.
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