sabato 4 febbraio 2023

I titolari del CUDE con scadenza quinquennale (e non temporaneo) sono esenti dall’imposta di bollo sia sulla domanda di rilascio/rinnovo che sul contrassegno stesso


CUDE (contrassegno unificato disabili europeo) - Imposta di bollo

 La legge sull’imposta del bollo (art. 13 bis della Tabella B – D.P.R. 642/72) così modificata dall’art. 33, comma 4, lettera C della Legge 388/2000, stabiliscono che a coloro ai quali viene riconosciuto e rilasciato il CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) con scadenza quinquennale (e non temporaneo), sono esenti dall’imposta di bollo sia sulla domanda di rilascio/rinnovo che sul CUDE medesimo. 

Art. 13–bis (1)
1. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. (2)
(1) Articolo inserito dall'art. 33, comma 4, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(2) Si riporta l’art. 381, come successivamente modificato dall'art. 217, comma1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610:
“Art. 381 - Art. 188 Cod. Str. — Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide
1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V. 4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V. 5. [1]
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazionedel certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti “contrassegni invalidi” già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme [2] .
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità [3] .
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo [4] .
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonchè le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità”.

 

 Invece sono a carico del cittadino richiedente il rilascio/rinnovo del CUDE, eventuali “spese” comunali (tasse di segreteria, ecc), spese per la plastificazione del contrassegno ecc. 

Alcune regioni italiane, alle persone affette da un’invalidità totale e permanente (100%), non richiedono il pagamento del ticket per la visita presso l’ufficio medico-legale dell’unità sanitaria locale di appartenenza necessaria per rilascio della certificazione medica, che consenta di ottenere il rilascio/rinnovo del CUDE.


Il CUDE, può essere rilasciato anche presentando (entro i cinque anni del rilascio della certificazione) il certificato di Invalidità / Handicap, purché espressamente prescritto (questa certificazione non può essere usata per il rinnovo del CUDE stesso).


Non esiste una tariffa per l’emissione del certificato di rinnovo del CUDE da parte del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), ma il pagamento di questo certificato è a discrezione del MMG, che può essere rilasciato gratuitamente o con un costo massimo di 50€ (+ iva)


Invece per coloro che sono titolari di un CUDE temporaneo, sono obbligati al pagamento dell’imposta di bollo sia sulla domanda di rilascio/ rinnovo, che sul contrassegno stesso (oltre che eventuali spese comunali, quali compreso per le spese di segreteria, di plastificazione del contrassegno, ecc.), e la certificazione medica per l’eventuale rinnovo del CUDE, deve sempre essere emessa dall’ufficio medico-legale dell’unità sanitaria locale di appartenenza (e non dal medico di base, come per il CUDE con validità quinquennale).

 

Note particolari:
Legge 388/2000, art. 33

Di A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti Sede Nazionale

L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del certificato o documento, e la marca da bollo apposta sul documento NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.