CFL201
L’art. 99 del CCNL del 16.11.2022 ha previsto un incremento delle indennità di vigilanza per un importo pari ad euro 200 annui lordi. Si chiede la seguente precisazione: l’incremento delle indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.07.1995 riguarda entrambe le fattispecie nel valore di € 200,00 annui lordi per ciascuna di esse?
L’art. 99 del nuovo CCNL 16.11.2022 dispone un incremento delle indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.07.1995, come precedentemente incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, pari ad € 200,00 annui lordi, che troverà applicazione dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento (1° di aprile 2023).
La norma contrattuale come già era stato disposto dal richiamato art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986).
ARAN