giovedì 2 febbraio 2023

Nuove discipline per la polizia locale

 

CFL201

Stampa PDF

L’art. 99 del CCNL del 16.11.2022 ha previsto un incremento delle indennità di vigilanza per un importo pari ad euro 200 annui lordi. Si chiede la seguente precisazione: l’incremento delle indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.07.1995 riguarda entrambe le fattispecie nel valore di € 200,00 annui lordi per ciascuna di esse?

 

 L’art. 99 del nuovo CCNL 16.11.2022 dispone un incremento delle indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.07.1995, come precedentemente incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, pari ad € 200,00 annui lordi, che troverà applicazione dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento (1° di aprile 2023).

La norma contrattuale come già era stato disposto dal richiamato art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986).

ARAN