mercoledì 1 febbraio 2023

Niente omissione di soccorso se si ci ripensa in tempo


Non punibile il motociclista che, dopo aver investito un pedone, torna indietro a soccorrerlo.

Il motociclista che, dopo aver investito il pedone ed essersi allontanato, torna indietro, lo soccorre e lo accompagna al Pronto Soccorso non è punibile ex art. 131-bis c.p.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 39474/2022.


Il caso:La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza appellata dall'imputato, con cui il Tribunale all'esito del dibattimento, riconosceva Tizio responsabile della violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, articolo 189, commi 1, 6 e 7, per avere, alla guida di una motocicletta, investito il pedone Caio che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e per avere omesso di fermarsi per prestare soccorso all'investito, il quale aveva riportato ferite, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, disponeva la sospensione della patente di guida per due anni e sei mesi, con conferma nel resto.

Tizio ricorre in Cassazione, denunciando con il primo motivo carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilita' di cui all'articolo 131-bis c.p. che era stata chiesta con l'atto di appello: in particolare era stato evidenziato:

- la assoluta incensuratezza dell'imputato e la sua giovanissima eta',

- l'essere dopo poco tornato indietro dietro ammonizione di un teste, l'avere soccorso la vittima, l'avere accompagnato la stessa al Pronto soccorso, l'essere stata la positiva condotta dell'imputato riconosciuta espressamente gia' dal Tribunale;

- peraltro la persona offesa non aveva ritenuto di dover sporgere denunzia o querela ed e' stata risarcita dall'assicurazione.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto il Collegio rileva che ricorrono le condizioni per ritenere esistente la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto di cui all'articolo 131-bis c.p., senza necessita' di rinvio alla sede di merito, in quanto le relative circostanza di fatto sono state ritualmente dedotte nei motivi di appello ed i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti senza necessita' di ulteriori accertamenti fattuali, trattandosi nel caso di specie di comportamento emerso come di minima offensivita', non abituale e non emergendo condizioni ostative previste dalla legge.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.39474 2022

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