Con l'ordinanza n. 37828/2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha precisato quando può ritenersi valida la notificazione degli atti alle persone giuridiche allorchè l'atto sia stato consegnato a persona fisica presente nei locali della sede legale dell'impresa.
La Cassazione, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, chiarisce che:
a) preso atto e accertato che gli atti presupposti sono stati notificati presso i locali dell’impresa, – secondo costante giurisprudenza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio;
b) l'orientamento citato riposa sul generale principio secondo cui l'art. 139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto a questi notificato, dalla consegna dell'atto stesso effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l’avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario stesso;
c) è, pertanto, irrilevante che il consegnatario di tale atto sia rimasto ignoto (come invece ritiene la sentenza impugnata), ove non sia stato provato che l’effettivo consegnatario dell’atto fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione;
d) conseguentemente, irrilevante risulta - ai fini della validità della notificazione - la deduzione della circostanza secondo cui la firma del consegnatario risulterebbe illeggibile.
Autore: Avv. Anna Andreani.
© AvvocatoAndreani.it
La Cassazione, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, chiarisce che:
a) preso atto e accertato che gli atti presupposti sono stati notificati presso i locali dell’impresa, – secondo costante giurisprudenza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio;
b) l'orientamento citato riposa sul generale principio secondo cui l'art. 139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto a questi notificato, dalla consegna dell'atto stesso effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l’avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario stesso;
c) è, pertanto, irrilevante che il consegnatario di tale atto sia rimasto ignoto (come invece ritiene la sentenza impugnata), ove non sia stato provato che l’effettivo consegnatario dell’atto fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione;
d) conseguentemente, irrilevante risulta - ai fini della validità della notificazione - la deduzione della circostanza secondo cui la firma del consegnatario risulterebbe illeggibile.
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