L’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti va comunicata all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023,
Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le
modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i
Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31
gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non
applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo
residuo fino a mille euro.
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it,
nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il
modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del
provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare
esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec)
indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.
COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO. La Legge di Bilancio 2023 (Legge
n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio
2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali –
l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute
a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e
di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di
rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente
dovute.
Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale”
considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti
pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue
riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni
amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli
obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda
gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le
procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente
dovute.
La Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare
l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle
somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31
gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente
della riscossione sempre entro la stessa data.
anci