domenica 4 dicembre 2022

Furto consumato e tentato -Differenza

 


Due tizi rubano due zaini custoditi all'interno di un'autovettura parcheggiata lungo la pubblica via.

Il tribunale di Roma li condanna  per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.

Entrambi  gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il reato consumato, quando, invece, il fatto andava qualificato come furto tentato, atteso che l'azione criminosa si era svolta sotto l'osservazione dei Carabinieri.

Il secondo motivo del ricorso è del tutto irrilevante....

Secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l'aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).

 Ovviamente, i due tizi vengono condannati e la sentenza conferma il principio di cui sopra.

Cassazione, Sez. QUINTA PENALE, Sentenza n.43060 del 14/11/2022

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