Confisca
La Terza Sezione penale, in tema di nuova condizione di procedibilità della confisca introdotta dalla cd. “riforma Cartabia”, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, ultimo comma, cod. pen. formulata in relazione all’art. 1, comma 14, della legge delega n. 134 del 2021, nella parte in cui non prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, indipendentemente dalla successiva emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione, debba essere inviato un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente (nella specie relativa al profitto del reato tributario di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) prima di procedere all’esecuzione del provvedimento ablatorio, in difetto di precedente sequestro, perché lo stesso ha ad oggetto una disposizione ad effetti tipicamente processuali, come tale applicabile secondo il principio tempus regit actum, senza immediate ricadute “dirette” sulla quantità e qualità di pena applicabile al condannato agli effetti dell’art. 25, comma secondo, Cost.
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