La riforma penale abolisce la perseguibilità d'ufficio prevista dalla legge 41/2016. Più spazio per giustizia riparativa, tenuità del fatto e messa alla prova
La giustizia riparativa è uno dei cardini della riforma del sistema penale contenuta nel Dlgs 150/2022 e ha un rilevante impatto sui reati in materia di circolazione stradale. L'entrata in vigore delle nuove misure, originariamente prevista per il 1° novembre, è slittata al 30 dicembre. In questo arco temporale non si possono escludere modifiche, visto il cambio della maggioranza di governo; ma, per i fatti sino allora commessi, dovrebbero rimanere applicabili le norme contenute nel Dlgs, ove più favorevoli.
È il caso dei programmi di mediazione tra vittima e autore del reato, conformi ai principi europei e internazionali in materia, il cui obiettivo è la riduzione degli effetti pregiudizievoli del reato. La gestione è affidata a professionisti appositamente formati, che devono tenere in «equa considerazione» tutti gli interessi in gioco.
Gli esiti del programma di giustizia riparativa possono consistere sia in impegni comportamentali verso la vittima e la comunità sia nel risarcimento dei danni e nell'impegno a eliminare le conseguenze del reato.
Il positivo svolgimento del programma può essere valorizzato nel processo dal difensore grazie ai numerosi interventi contenuti nel Dlgs 150. Come prima cosa, torna la procedibilità a querela per le lesioni stradali gravi e gravissime causate da una violazione generica del Codice della strada, che era stata soppressa dalla legge 41/2016. La norma si applicherà ai procedimenti in corso: in assenza di querela, la vittima dovrà essere avvisata del diritto di proporla nei tre mesi successivi. La modifica aumenta le probabilità di composizione dei conflitti che nascono dalla maggior parte degli incidenti stradali: il mediatore può infatti coinvolgere le assicurazioni, riconoscere che il danno è stato risarcito anche in presenza di un'offerta reale e imporre all'imputato l'obbligo di frequentazione di corsi sulla sicurezza stradale.
Cambia anche l'istituto della particolare tenuità del fatto. Non è più previsto un limite massimo di pena, ma solo quello minimo di due anni – in cui si calcola la diminuente speciale del concorso di cause, introdotta dalla legge 41/2016 per gli incidenti stradali con morti e feriti gravi - e rileva anche la condotta successiva al reato.
Possono perciò rientrare nel beneficio l'ipotesi base di omicidio stradale e tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi e gravissime. Si pensi a un incidente con feriti gravi, in cui vi sia un rilevante concorso di colpa della vittima, mentre l'autore del reato marciava in regola con il limite di velocità e si sia fermato a prestare i soccorsi, ma aveva superato di poco la soglia dello stato di ebbrezza che fa scattare automaticamente un severo inasprimento di pena.
Il risarcimento dei danni, e il positivo esito di programmi di giustizia riparativa, con il rispetto di obblighi comportamentali, possono essere validi elementi per la concessione della non punibilità del fatto o per ottenere la messa alla prova.
La riforma delle sanzioni sostitutive incide sui casi aggravati di omicidio stradale, le cui pene sono superiori al tetto previsto per le misure premiali in precedenza esaminate. Il nuovo articolo 20-bis del Codice penale prevede che le pene non superiori a quattro anni possono essere sostituite con detenzione domiciliare o semilibertà, mentre quelle sotto tre con il lavoro di pubblica utilità.
Inoltre, il Dlgs 150 prevede che il buon esito del programma di giustizia riparativa configuri sia un'attenuante specifica - con diminuzione fino a un terzo della pena - sia un fattore positivo di cui il giudice dovrà tener conto nel graduare la pena.
Cambia anche il giudizio abbreviato: favorite le richieste di integrazione probatoria, come perizie di natura cinematica, oppure tossicologica. Ciò significa che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa, unito al risarcimento del danno e all'opzione per il rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia, possono garantire adeguata tutela al diritto di difesa, tempi processuali rapidi e - in caso di condanna - una pena proporzionata al concreto disvalore del fatto e alla personalità del reo.