martedì 8 novembre 2022

Guida senza patente, arresto (fino a tre anni) per chi ha una misura di prevenzione


 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 deposita oggi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del Codice antimafia

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 deposita oggi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) che prevede la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale (nella specie, alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e dell'avviso orale del questore).

La questione è stata rimessa dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 10 settembre 2021, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Suprema corte era chiamata a giudicare su di un ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 73 cod. antimafia, condannandolo alla pena di sette mesi di arresto, di cui un mese a titolo di aumento per la continuazione con il reato di cui all'art. 650 del codice penale. In particolare, l'imputato, già sottoposto, con provvedimento definitivo, alla misura di prevenzione personale, in occasione di un controllo di polizia veniva trovato alla guida di un'autovettura privo di patente, perché revocata.

La Consulta, al termine di una lunga dissertazione, afferma che la disposizione censurata, nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, "è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi". Ciò giustifica, prosegue il ragionamento, "sul piano del principio di offensività", la fattispecie penale prevista dall'art. 73 cod. antimafia e conseguentemente non fondata è la questione sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.

La questione non è fondata neppure con riferimento alla supposta violazione dell'art. 3 Cost. "La differente risposta punitiva – spiega la Consulta - per la condotta di guida senza patente prevista, da un lato, per i soggetti non colpiti da misure di prevenzione personali, e dall'altro, per coloro che a causa dell'accertata pericolosità vi siano sottoposti, risponde ad una non irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti". Rientra, infatti, nella non irragionevole opzione legislativa graduare la reazione dell'ordinamento rispetto ad un illecito commesso, "sanzionando l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale". E, al contempo, punendo più severamente la stessa condotta, realizzata da "persone pericolose perché soggette in via definitiva a misure di prevenzione personali". Ed è proprio la pericolosità di chi è assoggettato a una misura di prevenzione personale a costituire "l'elemento differenziale" che rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversa disciplina sanzionatoria.

Non fondata infine è anche l'ultima questione con la quale si denuncia la violazione del principio della finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. considerata la sola sanzione amministrativa contemplata per la stessa condotta, posta in essere da chi non è assoggettato a misure di prevenzione personali.

Del resto, conclude, la pericolosità specifica della condotta della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale, già in possesso del titolo abilitante alla conduzione di veicoli, non consegue automaticamente all'assoggettamento a misure di prevenzione di carattere personale, ma richiede che sia valutata dal prefetto prima di revocare la patente di guida.

 

di Francesco Machina Grifeo