A seguito delle recentissime riforme introdotte nel CDS, appare opportuno chiarire le nuove procedure che riguardano l'art. 180 CDS che viene applicato quanto, al momento del controllo su strada, il conducente di un veicolo non è in grado di esibire uno dei documenti richiesti ai fini della circolazione stradale a causa del momentaneo mancato possesso poiché dimenticati altrove.
Fino alla fine del 2021 la mancata esibizione di uno di tali documenti veniva sanzionata con una contravvenzione minima (29,40 Euro entro 5 giorni) ma con l'obbligo di esibizione del documento mancante entro 30 giorni presso un qualsiasi ufficio di Polizia, a pena delle ben più pesanti sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 180.
Il decreto semplificazioni ha stabilito che, a decorrere dall'11 gennaio 2022, l'obbligo di esibizione cessa se al momento del controllo gli operatori sono in grado di verificare la presenza e la validità del documento mancante attraverso la consultazione delle Banche Dati elettroniche istituzionali.
I documenti che vedono applicabile tale nuova procedura sono: la patente di guida, la carta di circolazione, il CAP, la CQC, il CIGC (ove ancora esistente), il certificato di assicurazione RC.
Permane invece l'obbligo di esibizione per tutti gli altri documenti di cui non sia possibile verificarne l'esistenza e la validità attraverso le succitate Banche Dati: ad esempio, le licenze per autotrasporto di merci e persone, i fogli di registrazione dei tempi di guida, i contratti di assunzione, ecc..
Cosa succede quindi se Tizio al momento del controllo non esibisce la propria patente di guida, di cui dichiara di essere comunque possessore?
1) Gli accertatori sono in grado di verificare nelle BB.DD. la presenza e la validità del documento. Si eleva la contravvenzione di cui al 180/7°, ma senza obbligo di esibizione.
2) Gli accertatori NON sono in grado di verificare nelle BB.DD. la presenza e la validità del documento. Si eleva la contravvenzione di cui al 180/7° con relativo obbligo di esibizione entro 30 giorni.
Nel corpo del verbale andranno indicate le circostanze ostative al controllo presso le banche dati.
Fino alla fine del 2021 la mancata esibizione di uno di tali documenti veniva sanzionata con una contravvenzione minima (29,40 Euro entro 5 giorni) ma con l'obbligo di esibizione del documento mancante entro 30 giorni presso un qualsiasi ufficio di Polizia, a pena delle ben più pesanti sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 180.
Il decreto semplificazioni ha stabilito che, a decorrere dall'11 gennaio 2022, l'obbligo di esibizione cessa se al momento del controllo gli operatori sono in grado di verificare la presenza e la validità del documento mancante attraverso la consultazione delle Banche Dati elettroniche istituzionali.
I documenti che vedono applicabile tale nuova procedura sono: la patente di guida, la carta di circolazione, il CAP, la CQC, il CIGC (ove ancora esistente), il certificato di assicurazione RC.
Permane invece l'obbligo di esibizione per tutti gli altri documenti di cui non sia possibile verificarne l'esistenza e la validità attraverso le succitate Banche Dati: ad esempio, le licenze per autotrasporto di merci e persone, i fogli di registrazione dei tempi di guida, i contratti di assunzione, ecc..
Cosa succede quindi se Tizio al momento del controllo non esibisce la propria patente di guida, di cui dichiara di essere comunque possessore?
1) Gli accertatori sono in grado di verificare nelle BB.DD. la presenza e la validità del documento. Si eleva la contravvenzione di cui al 180/7°, ma senza obbligo di esibizione.
2) Gli accertatori NON sono in grado di verificare nelle BB.DD. la presenza e la validità del documento. Si eleva la contravvenzione di cui al 180/7° con relativo obbligo di esibizione entro 30 giorni.
Nel corpo del verbale andranno indicate le circostanze ostative al controllo presso le banche dati.
Dalla Rete