DECRETO-LEGGE
12 febbraio 2021, n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016)
(GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2021
DECRETO-LEGGE
12 febbraio 2021, n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016)
(GU n.36 del 12-2-2021)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare
specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione
del COVID-19
1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione.
Art. 2
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede