Demanio – Demanio marittimo – Concessione – Proroghe - Art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018 – Va disapplicato
L’art. 1, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145, va
disapplicato non solo perché rievoca norme nazionali già dichiarate in
contrasto con l'ordinamento euro-unitario dalla Corte di Giustizia UE
determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse ma
anche perchè le disposizioni del capo III della direttiva “sevizi”
2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono
essere interpretate nel senso che si applicano anche ad una situazione i
cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato
membro (1).
(1) V. Tar Lecce, sez. I, 27 novembre 2020, n. 1321
Il Tar Salerno si è pronunciato sulla proroga legislativa automatica
(fino al 2033) delle concessioni demaniali in essere, di cui
all'articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), il quale prevede che: "Al fine
di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in
concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare
l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni
subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi
straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una
procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e
per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il
rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del
predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al
comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale".
In particolare, la Sezione ha stabilito che la detta norma vada
disapplicata, non solo perché rievoca norme nazionali già dichiarate in
contrasto con l'ordinamento euro-unitario dalla Corte di Giustizia UE
(cfr. Sez. V, sentenza 14 luglio 2016, in C-458/14 e C-67/15),
determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse,
ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di
giustizia UE (cfr. Grande Sezione, sentenza 30 gennaio 2018, in
C-360/15, Visser), secondo cui le disposizioni del capo III della
direttiva “sevizi” 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei
prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche
ad una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti
all’interno di un solo Stato membro (Tar Veneto, sez. I, 3 marzo 2020, n. 218).
Per altro, la disapplicabilità dell’art. 1, comma 682, l. n. 145 del
2018 è stata di recente propugnata anche dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella segnalazione AS1684 del 1° luglio 2020,
nel parere AS1701 del 4 agosto 2020, ove è stato stigmatizzato il
contrasto dei provvedimenti amministrativi avallanti la proroga
automatica delle concessioni demaniali marittime ad uso
turistico-ricreativo con gli artt. 49 e 56 del TFUE, in quanto
suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e
la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le
disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici,
con particolare riferimento all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE: «…
è nell’interesse del mercato – recita il menzionato parere AS1701 del 4
agosto 2020 – effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di
breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un
orizzonte temporale più ampio. La concessione di proroghe in favore dei
precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto
competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che
deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso
procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli
affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle
amministrazioni, per consentire quanto prima l’allocazione efficiente
delle risorse pubbliche mediante procedure competitive. Di conseguenza,
l’Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, codesto Comune
avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento della
determina dirigenziale … per contrarietà della stessa ai principi e alla
disciplina euro-unitaria sopra richiamata. Le disposizioni relative
alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità
turistico-ricreative contenute nel provvedimento amministrativo,
integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali
nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe
essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse
demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le
dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa
della lunga durata delle concessioni attualmente in essere».
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