giovedì 18 febbraio 2021

Omessa comunicazione dati conducente: ultime sentenze


Omessa comunicazione dei dati del conducente responsabile della violazione al codice della strada: onere probatorio

L’omissione dell’ottemperanza all’obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione al codice della strada costituisce il proprium del comportamento sanzionato, per cui compete all’amministrazione dimostrare la commissione del fatto da parte del sanzionando e la fattispecie sanzionatoria come nel caso di specie fa discendere la sanzione dall’omessa comunicazione a seguito della richiesta; ne consegue che se non vi è richiesta, non vi può essere comportamento omissivo sanzionabile, né sanzione, spettando quindi all’amministrazione provare che vi sia stata la richiesta di comunicazione dei dati e che tale richiesta sia rimasta inevasa nel caso di specie è controverso che i verbali di rilievo dell’infrazione comportante decurtazione dei punti dalla patente siano stati notificati, atteso che tale notifica è avvenuta ex art. 140 c.p.c. ma tale procedura di notificazione non si è validamente conclusa atteso che difetta la prova della spedizione della raccomandata di avviso.

Tribunale Perugia sez. II, 28/10/2020, n.1082

Eccesso di velocità e omessa comunicazione dei dati del conducente: l’opposizione al primo verbale non blocca il secondo

Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito (la Corte ha sottolineato che il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare).

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8479

Il trasgressore, nonostante precarie condizioni di salute, ha l’obbligo di comunicare i dati del conducente

Nel caso di omessa comunicazione dei dati del conducente, questi non può invocare il proprio stato di salute per giustificare l’omissione, qualora lo stesso non si trovi in uno stato d’interdizione tale da richiedere la presenza di un tutore che svolga gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, posto che anche gli interdetti possono comunque svolgere taluni atti di ordinaria amministrazione e che l’adempimento oggetto del verbale rientra tra questi. Infatti una volta ricevuta la notifica del verbale ex art. 126 bis C.d.S., il soggetto sanzionato deve quantomeno precisare all’organo richiedente l’intenzione di presentare un ricorso avverso detto provvedimento ovvero, comunque, rilevare le cause che impediscono di adempiere alla comunicazione.

Tribunale Roma sez. XIII, 03/03/2020, n.4674

Decurtazione dei punti per omessa comunicazione del trasgressore

L’irrogazione della sanzione secondaria della decurtazione dei punti è subordinata dall’articolo 126 bis secondo comma del Codice della strada all’intervenuta definizione della contestazione cui la stessa accede: infatti, l’adozione del provvedimento di decurtazione dei punti (sanzione accessoria di carattere personale) è espressamente subordinata alla comunicazione, da parte dell’accertatore, all’anagrafe, comunicazione che non può essere eseguita prima che l’accertamento sia divenuto definitivo, nel senso precisato dalla norma (“la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”).

Per tali ragioni è evidente che le vicende relative al verbale di accertamento della trasgressione alle norme sulla circolazione stradale non possono non riflettersi sul verbale di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’obbligo di comunicazione dei dati del conducente del veicolo e che, quindi, la legittimità del verbale di contestazione con il quale viene irrogata la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 126 bis del Codice della strada presuppone che, in caso di omessa contestazione immediata dell’infrazione principale, il trasgressore abbia ricevuto rituale notifica del relativo verbale di accertamento.

Tribunale Potenza, 12/02/2020, n.140

L’omessa comunicazione dei dati del conducente è una violazione autonoma 

L’omessa comunicazione dei dati, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore, rappresenta una violazione istantanea del codice della strada, autonoma rispetto alla violazione principale, che rileva come mancato obbligo di collaborazione imposto al cittadino.

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, n.30287

Determinazione giudice competente in caso di opposizione avverso il verbale di contestazione

L’opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l’illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa; pertanto, al fine di concentrare in un unico giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, ove sia irrogata al proprietario dell’autoveicolo la sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati, rimanendo attribuita la titolarità del potere di accertamento agli uffici della Polizia stradale locale, anche se dal verbale di contestazione risulta che la comunicazione dei dati avrebbe dovuto essere indirizzata al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che ha sede in Roma.

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, n.20988

L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ex art. 126-bis, comma 2, del cod. strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati andavano inviati.

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2017, n.6651

Omessa comunicazione dei dati del conducente e decurtazione dei punti sulla patente: il comportamento del dichiarante va valutato caso per caso

In tema di comunicazione delle generalità del conducente del veicolo, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente di guida, per l’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Tribunale Pisa, 07/03/2019, n.203

Comunicazione dati per decurtazione punti patente: il termine decorre dalla richiesta dell’organo di polizia non dalla definizione dell’opposizione a verbale.

La comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini della decurtazione dei punti di patente deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia.

Tribunale Potenza, 17/01/2019, n.58

Esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione della patente del conducente

Ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell’esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.

(Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di “giustificato motivo”, la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell’illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell’obbligo di comunicare l’identità del conducente in presenza di una infrazione).

Ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, come modificato dall’articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo.

Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30939

L’obbligo di comunicare i dati della patente per la decurtazione dei punti è assolto se è fatto ad una autorità che poi trasmette i dati a quella procedente

L’obbligo di cui all’art. 126-bis c.d.s. di comunicare all’organo procedente i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione può ritenersi assolto anche se la comunicazione era diretta ad un’altra autorità che ne ha curato poi la trasmissione a quella procedente.

Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n.25685

Patente a punti e omessa o errata comunicazione delle generalità del guidatore

In tema di sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta – di per sé meritevole di sanzione – del proprietario che semplicemente non ottemperi all’invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n.9555

Il proprietario è tenuto sempre a comunicare i dati del conducente che ha commesso l’infrazione

In tema di violazioni alle norme del Codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa, l’inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata in base al combinato disposto degli artt. 126-bis e 180 del cod. str.

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2017, n.29593

Omessa comunicazione, senza giustificato motivo, dei dati del conducente: la responsabilità del proprietario

Nel caso di mancata identificazione del conducente il veicolo al momento della contestata violazione delle norme sulla circolazione che importano la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario dello stesso, ovvero altro obbligato in solido di cui all’art. 196 C.d.S., che, in assenza di giustificato e documentato motivo, non fornisce all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida del medesimo conducente, pone in essere una condotta sanzionabile autonoma rispetto a quella contestata con il precedente verbale (verbale presupposto).

Cassazione civile sez. VI, 24/11/2017, n.28136

L’indicazione incompleta dei dati del conducente non esaurisce il termine previsto per la comunicazione

La comunicazione reticente o incompleta o errata non vale a determinare la “consumazione” del termine di sessanta giorni – dalla data di notifica del verbale di contestazione – entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a fornire all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Cassazione civile sez. II, 26/07/2017, n.18567

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