DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 10
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00013) (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2021
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VERBALE ARRESTO IN ESECUZIONE DEL MANDATO ARRESTO EUROPEO aggiornato al Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 nr.10 Per l’operatore di Polizia Giudiziaria si ricorda che il MAE/ formulari inviati da SIRENE non devono essere notificati all’interessato
Nr. / di prot.
L’anno ............... il giorno ............... del mese di ............... alle ore ............ in ……………. negli uffici del reparto in intestazione. I sottoscritti ufficiali e agenti di PG .............……………………………………………., in servizio presso il reparto in intestazione, riferiscono a chi di dovere che alle ore ............... del ............... in ……………......del Comune di............................................. hanno proceduto al controllo del nominato in oggetto, il quale da un accertamento esperito a mezzo della banca dati delle FF.PP:, schedario Schengen (S.I.S), risultava da ricercare per arresto a fini di consegna ai sensi della Legge 22.04.2005 nr.69 (MAE) perché ritenuto responsabile della violazione in oggetto meglio indicata. Veniva quindi contattato il M.I.-Direzione Centrale di Polizia Criminale- Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia-5^ Divisione S:I.Re.N.E., che confermava la ricerca e inviava l’allegato Mandato d’Arresto Europeo, tratto dalla segnalazione esistente in S.I.S., per il successivo inoltro alla Corte d’Appello ai sensi dell’artt.13 co.3 citata legge. Alla luce di quanto sopra i verbalizzanti procedevano all’arresto ad iniziativa del prevenuto ai sensi dell’art.11 della Legge 22.04.2005 nr.69, provvedendo ai sotto elencati adempimenti previsti dal successivo art.12:- · Preliminarmente i verbalizzanti anno atto che l’arrestato parla e comprende la lingua italiana, lo stesso ha conversato in italiano con gli operanti e ha rifiutato il diritto di farsi assistere da un interprete. · Poiché la persona arrestata è cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, al fine di consentirgli di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire gli atti cui partecipa, gli operanti danno atto di aver proceduto a nominare in qualità di interprete di lingua ..., il Sig. ..., residente a ..., via ... ……………….. Si da atto che l’arrestato è stato informato, in una lingua allo stesso comprensibile delle informazioni di cui ha diritto a ricevere, contenute nell’ALLEGATO II della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT GU L 142 dell'1.6.2012 a pag. 1. · del mandato emesso e del suo contenuto, i motivi dell’ arresto e anche del reato per il quale risulta indagato · della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente ed è stato avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. · del diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. · Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito da un interprete gratuitamente. Ha il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di Sua comprensione. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale. · Può dare o negare il Suo consenso alla Sua consegna allo Stato membro da cui è ricercato. Il Suo consenso accelererà il procedimento. · se non acconsente alla Sua consegna, ha diritto a un'udienza da parte di un'autorità giudiziaria. · della facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia · in caso di mancata nomina del legale di fiducia sarà nominato/assistito da un difensore d’ufficio · che vi è l’obbligo di retribuzione del difensore nominato d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello stato. · il diritto di informare, della privazione della libertà, le autorità consolari e un’altra persona e di comunicare con queste; · la persona arrestata è stata informata, ai sensi dell’art.9 comma 5 bis della Legge 22.04.2005 nr.69 introdotto dal D.Lvo 15.09.2016 nr.184, della facoltà di nominare un difensore nello stato di emissione. Il ruolo del difensore nello Stato membro di emissione consiste nell’assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti delle persone ricercate di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI. · Della nomina ovvero della volontà dell’interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione sarà data comunicazione al presidente della Corte di Appello per l’eventuale immediato avviso all’autorità competente dello stesso. Lo stesso ha riferito di VOLERSI/ NON VOLERSI avvalere di tale facoltà.
Rilevato che la segnalazione SIS schedario Schengen, relativa al mandato di arresto Europeo: a) contiene tutti i requisiti e le informazioni richieste dalla normativa vigente; b) è stato inserito nella banca dati delle FFPP: schedario ricerche SIS Shengen c) i reati per i quali vi è stata emissione corrispondano ad ipotesi di reato previste anche dalla legge italiana, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato; d) non risultano ricorrere alcuna delle condizioni ostative previste dall'articolo 18 L. 22 aprile 2005, n. 69. c) il MAE è eseguibile poiché il fatto è punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima inferiore a dodici mesi (art.7 L.22.04.2005 nr.69 modificata dal D.Lvo 02.02.2021 nr.10) d) il MAE è eseguibile poiché in caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi (art.7 L.22.04.2005 nr.69 modificata dal D.Lvo 02.02.2021 nr.10) Visto che l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale, nel caso di mandato di arresto europeo, si configura come atto dovuto (cfr. Cass., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 20550). Rilevato che la misura cautelare della custodia in carcere si è resa necessaria per assicurare l'eventuale consegna, della persona arrestata, allo Stato richiedente. Evidenziato che ricorre il pericolo di fuga dell'estradando per il rischio concreto che lo stesso si possa dare alla fuga per sottrarsi al trasferimento nel paese di emissione per estinguere il "debito maturato" nel suo Paese di origine. Atteso che il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, in materia di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale, attiene al pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, Hysa, Rv. 266112); In ordine al requisito della doppia punibilità, la fattispecie contestata è prevista come reato anche dalla legge italiana e precisamente dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990…… in ordine al requisito della doppia punibilità, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (così, tra le altre, Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017 cc. - dep. 01/06/2017, Rv. 270405 - 01 e Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017 cc. - dep. 08/05/2017, Rv. 269918 - 01). Sez. FERIALE PENALE, Sentenza n.35942 del 09/08/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:35942PEN), udienza del 08/08/2019, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI Relatore PICARDI FRANCESCA
IN CASO DI ARRESTO O FERMO DI MADRE CON PROLE DI MINORE ETA
Poiché la persona arrestata/fermata è madre di prole di minore età ( indicare generalità minori), l’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 293 e 656 co 3 bis cpp, viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.
INFORMAZIONI SUL DIRITTO all’informazione nei procedimenti penali
Si da atto che alla persona arrestata è stata consegnata la comunicazione scritta ( per stranieri indicare -in lingua ……………) -sul diritto all'informazione nei procedimenti penali di cui agli art.293 e 386 del DPR 22.09.1988 nr.447, e dell’art.12 della Legge 22.05.2005 nr.69 (MAE), modificati dal D.Lvo 01.07.2014 nr.101.
Si da atto che alla persona arrestata non è stata consegnata la comunicazione scritta sul diritto all'informazione nei procedimenti penali di cui agli art.293 e 386 del DPR 22.09.1988 nr.447, e dell’art.12 della Legge 22.05.2005 nr.69 (MAE), modificati dal D.Lvo 01.07.2014 nr.101, poiché detta comunicazione non è prontamente disponibile in una lingua comprensibile alla persona in oggetto generalizzata, le informazioni di cui al D.Lvo 01.07.2014 nr.101sopra sono state fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.
Si da atto che al nominato in oggetto non è stata consegnata una copia tradotta del verbale di arresto non avendo il medesimo formulato alcuna espressa e motivata richiesta di traduzione; si rappresenta che nelle fasi dell’arresto il prevenuto stato reso edotto dei motivi dell'arresto e del contenuto del MAE emesso nei suoi confronti. (così Cass. Sez. 6 24/11/2016 n. 50814, Alehsishvili, Rv 268359 e ancora Cass Sez. 6 8/1/2015 n. 1199, Ivanescu, Rv 261639 Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.5180951809 del 15/11/2018)
L’arrestato è stato identificato mediante……….. L’arrestato, avvertito della relativa facoltà ai sensi dell’art.386 comma 1 cp.p., ha nominato, come difensore di fiducia l’Avv……………………………….. del Foro di …………….. Poichè l’arrestato, benchè avvertito della relativa facoltà di cui all’art.386 comma 1 cp.p. non ha provveduto alla nomina del difensore di fiducia, gli veniva designato ai sensi dell’art.97 c.p.p. quale difensore d’ufficio, l’avv……………… del Foro di………………… In merito l’interessato è stato informato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell’obbligo di dover retribuire il difensore d’ufficio, qualora non ricorrano i presupposti per l’ammissione a tale beneficio (art.3 Legge 30.07.1990 nr.217) E’ stata data tempestiva notizia dell’arresto al difensore dell’arrestato mediante comunicazione telefonica effettuata sull’utenza …………………………… Su specifica richiesta formulata dai verbalizzanti ai sensi dell’art.387 comma 1 NON / E’ stata data notizia dell’arresto ai familiari del nominato in oggetto NON/ avendo il medesimo prestato al riguardo il suo consenso. Al termine delle operazioni il prevenuto sarà associato presso la casa Circondariale di ………….., a disposizione del sig. Presidente della Corte di Appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del presente verbale nel termine di 24 ore dall’esecuzione del mandato d’arresto. Dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo è stata data immediata informazione al Ministro della Giustizia a mezzo fax n. 06-68897528/pec ufficio2.dgpenale.dag@giustiziacert.it---------------- Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in più copie di cui una viene immediatamente trasmessa al Presidente della Corte d’Appello di …… a mezzo pec……, una inviata al Procuratore Generale della Repubblica, una al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale-Ufficio II^ fax 06/68897528 tel.06/68852137, una al servizio Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale della Polizia Criminale Interpol Fax 06/46542244-06/46544651, una al Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale della Polizia Criminale Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Divisione SIRENE Fax 06/46542844/2535 tel.06/46542616/2851 e una conservata agli atti di quest’ufficio. Al presente verbale si allega il formulario A, che ne costituisce parte integrante La persona arrestata, essendo cittadino…………… avvertito della relativa facoltà di avvalersi dell’intervento dell'Autorità consolare o Diplomatica ai sensi dell'articolo art. 2, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), art 36 co.1 lett b della Convenzione di Vienna del 1964, ha dichiarato:- ☐ di NON volersi avvalersi dell'intervento dell'Autorità consolare o Diplomatica ☐ di volersi avvalersi dell'intervento dell'Autorità consolare o Diplomatica, alla quale è stata data notizia dell’arresto per il tramite il Comando Compagnia Carabinieri di ….. ☐ dell'avvenuto arresto è stata data comunicazione l'Autorità consolare e diplomatica dello Stato di ____________ ,per il tramite il Comando Compagnia Carabinieri di …………, stante l’obbligatorietà dell’avviso ( paesi per cui è obbligatoria la comunicazione Algeria, Argentina, Bulgaria, Cina, Cipro, Federazione Russa, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Libia, Malesia, Marocco, Mauritius, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, Romania, Singapore, Somalia, Tunisia, Ucraina e Ungheria) ☐ non è stato possibile notiziare dell'avvenuto arresto l'Autorità consolare e diplomatica dello Stato di________ perché _____________________________ Si rappresenta che la comunicazione è stata eseguita in quanto non risulta agli atti di quest’ufficio che il nominato in oggetto abbia presentato una domanda di asilo, che gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ne risulta che nei suoi confronti siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari (art. 2, comma 7, cit.) ovvero che ricorra pericolo di persecuzione dell’interessato o di suoi familiari per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale e condizioni personali o sociali (art. 4 cit.). Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale copia del quale viene trasmessa, nei termini di Legge previsti dall’art.386 comma 3 c.p.p all’A.G. competente. Copia del presente atto, ai sensi dell’art-115 comma 2 Disp.att.c.p.p. viene trattenuta agli atti di quest’ufficio. Letto, confermato e sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma dei verbalizzanti
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