mercoledì 5 agosto 2020

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative


Ministero dell'Interno

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 " - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. - Seguito


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Si fa seguito alle precedenti circolari prot n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020 e prot. n. 300/A/2417/21/115/28 del 28/03/2020.
Sulla G.U. n. 177 del 15 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge n. 74 del 14 luglio 2020 che converte in legge il DL 33/2020. L'art 2, comma 2 bis di tale norma prevede che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni dei divieti e delle limitazioni in materia di misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, di cui all'art. 4 del DL n. 19/2020, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020, sono destinati allo Stato se la violazione è stata accertata da funzionari o agenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, ovvero alle Regioni, alle Province o ai Comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari o agenti delle regioni, delle province o dei comuni stessi. La citata norma è vigente a partire dal 16 luglio 2020 e si applica a tutti gli illeciti accertati da tale data.
Pertanto, a seguito dell'intervento normativo sopraindicato, con effetto dal 16 luglio 2020, le circolari cui si fa seguito sono così modificate:

1.    Nella circolare prot n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020, il 4° periodo del punto n. 4 (modalità di pagamento) è sostituito dal seguente: "Quando l'accertamento dell'illecito è compiuto da persone dipendenti da Amministrazione degli Enti Locali (Regione, Provincia o Comune), i proventi sono destinati a tali Amministrazioni, anche se l'ordinanza ingiunzione per la violazione è di competenza del Prefetto. In tali casi, il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo le modalità indicate da tali Amministrazioni".

2.    Nella circolare prot. n.300/A/2417/21/115/28 del 28/03/2020:
a.    Il punto c) è sostituito dal seguente: "c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che, a prescindere dal soggetto competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione, i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui l'illecito è stato accertato da funzionari o agenti di Amministrazioni dello Stato. In tutti gli altri casi, invece, i proventi relativi sono destinati agli Enti Locali (Regione, Provincia o Comune) da cui dipende l'organo che le ha accertate. Pertanto, dal 16 luglio 2020, le sanzioni di violazioni per inosservanza di provvedimenti emessi con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 2 del DL 19/2020, che sono stati accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato, non devono essere più pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito ma secondo le modalità fissate dall'Amministrazione destinataria dei proventi. La gestione delle attività successive alla redazione del verbale continua ad essere, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della Legge 689/81 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo u.s. Resta immutata anche la competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, secondo le indicazioni della richiamata circolare";

b. Il punto d) è sostituito dal seguente: "d) I proventi delle violazioni di cui all'art. 4 citato, accertate da funzionari o agenti di Amministrazioni dello Stato, anche se relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci, ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020, sono destinati allo Stato. Per le violazioni accertate dal 16 luglio 2020, perciò, le relative sanzioni dovranno essere pagate con le modalità indicate al punto precedente (bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito)".
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