Domanda
È ancora possibile prevedere la riduzione dell’orario di lavoro del
personale turnista, con particolare riferimento alla Polizia locale? E’
necessario inserire delle norme nel Contratto Collettivo Integrativo?
Risposta
Per rispondere al quesito è necessario ricostruire il quadro
normativo legato alla possibilità di ridurre l’orario di lavoro del
personale che svolte attività articolate in turni.
a) La questione della riduzione dell’orario di settimanale a 35 ore è
stata posta nell’art. 22 del CCNL regioni e autonomie locali, del 1°
aprile 1999, che testualmente prevede:
Art. 22 – Riduzione di orario
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’art. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art. 4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia[1].
Art. 22 – Riduzione di orario
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’art. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art. 4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia[1].
b) Il CCNL del 21 maggio 2018, all’art. 2, comma 8, stabilisce che
per gli istituti non disciplinati “continuano a trovare applicazione le
disposizioni dei precedenti CCNL non disapplicate”.
c) L’articolo 49 – Disapplicazioni, del citato CCNL del 2018, non
contempla l’art. 22 del CCNL 01/04/1999, tra le norme non più
applicabili;
d) In aggiunta, va ricordato che l’art. 3, comma 7, del CCNL 2018,
afferma che “Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente
tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei
precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate”;
e) L’art. 5, comma 3, lettera a) del CCNL 2018, prevede tra le
materie oggetto di “Confronto” l’articolazione delle tipologie
dell’orario di lavoro;
f) La riduzione dell’orario di lavoro (sino) a 35 ore settimanali,
non è prevista tra le materie soggette a contrattazione, come
dettagliatamente elencate nell’art. 7, comma 4, lettere da a) a z) del
CCNL 2018.
Tutto ciò premesso, la risposta al quesito è la seguente:
a) le norme sulla riduzione sino a 35 ore settimanali sono ancora in vigore;
b) la materia non è più soggetta a contrattazione, come invece era previsto nel comma 3, dell’art. 22, CCNL 1999 che va letto – dopo il 22 maggio 2018 – in combinato disposto con l’art. 3, comma 7, dell’ultimo CCNL;
c) la questione è, oggi, materia di confronto, alla luce dell’art. 5, comma 3, lettera a) del CCNL 2018;
d) di conseguenza è da evitare qualsiasi inserimento nel contratto decentrato integrativo (dove la clausola sarebbe nulla), ma di prevederlo nell’ambito delle attività di confronto, come disciplinate nell’art. 5, comma 2, del CCNL 2018;
e) se la riduzione dell’orario, nel comune per la Polizia locale, è già prevista, può essere sufficiente una semplice norma di “conferma” in un verbale di confronto.
a) le norme sulla riduzione sino a 35 ore settimanali sono ancora in vigore;
b) la materia non è più soggetta a contrattazione, come invece era previsto nel comma 3, dell’art. 22, CCNL 1999 che va letto – dopo il 22 maggio 2018 – in combinato disposto con l’art. 3, comma 7, dell’ultimo CCNL;
c) la questione è, oggi, materia di confronto, alla luce dell’art. 5, comma 3, lettera a) del CCNL 2018;
d) di conseguenza è da evitare qualsiasi inserimento nel contratto decentrato integrativo (dove la clausola sarebbe nulla), ma di prevederlo nell’ambito delle attività di confronto, come disciplinate nell’art. 5, comma 2, del CCNL 2018;
e) se la riduzione dell’orario, nel comune per la Polizia locale, è già prevista, può essere sufficiente una semplice norma di “conferma” in un verbale di confronto.
[1] NOTA: Come si può notare, la riduzione non era (e non è!) affatto
scontata e ci deve essere una verifica del Nucleo di Valutazione su come
fronteggiare i costi dell’eventuale riduzione, indicando due possibili
strade: la riduzione del fondo del lavoro straordinario o una stabile
modifica degli assetti organizzativi.
http://www.publika.it 19 dicembre 2019