Per il Consiglio di Stato prevale il fatto che si tratta di sanzione amministrativa
Contro la decurtazione dei punti patente per un’infrazione stradale, il ricorso va presentato al giudice di pace, perché è una sanzione amministrativa. Quindi non decide il Tar. È l’orientamento del Consiglio di Stato, espresso dalla sentenza 9 gennaio 2020, n. 176.
Nel caso esaminato, la Motorizzazione di Verona aveva sottratto 20 punti a un automobilista rifiutatosi di sottoporsi ai test per la droga e aveva poi disposto la revoca della patente. Rivolgendosi al Tar, l’interessato eccepiva che, per l’articolo 126-bis del Codice della strada, la decurtazione dei punti poteva avvenire solo dopo una sentenza penale definitiva di condanna, che nel caso specifico non era ancora stata emessa. In tale situazione, secondo l’automobilista, la sottrazione dei punti avrebbe perso la caratteristica di sanzione, restando un atto amministrativo sottoposto ad una rigida cadenza, cioè subordinato alla sentenza penale di condanna (con i relativi tempi di passaggio in giudicato).
Questa tesi non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, perché i punti possono essere sottratti anche prima della sentenza penale definitiva di condanna. Quindi gli uffici della Motorizzazione possono procedere a segnalare alla Prefettura la perdita dei punti, anche prima che la sentenza penale diventi definitiva.
Questa conclusione è coerente con quella secondo cui il meccanismo di riduzione dei punti, in seguito a un’infrazione, non va preceduta da alcuna contestazione (Tar Marche, sentenza 363/2019), poiché il trasgressore è già a conoscenza dei motivi che gli fanno perdere il punteggio, senza che sia necessario il preavviso previsto in generale per tutti i provvedimenti amministrativi dall’articolo 7 della legge 241/1990.
Diverso è il caso in cui il verbale dell’autorità accertatrice sia sospeso dal giudice di pace, autorità dinanzi la quale il verbale sia stato impugnato: se il giudice sospende il verbale, non è possibile ridurre il punteggio. Se tuttavia l’interessato, che ha subito la riduzione di punti, si sottopone con esito sfavorevole alla revisione della patente, la circostanza che il verbale fosse stato sospeso dal giudice di pace (e che quindi il punteggio non avrebbe potuto essere decurtato), mantiene comunque rilevanza. Infatti, la volontaria sottoposizione ad un esame teorico diventa un autonomo momento di verifica dell’idoneità tecnica alla guida (Consiglio di Stato, sentenza 1342/2019).
Al di là di questi casi limite, la norma applicata è sempre l’articolo 126-bis del Codice, che prevede un elenco dettagliato dei punti che si perdono qualora vengano violate specifiche norme di comportamento. E il giudice competente a verificare il meccanismo di decurtazione è quello cui viene trasmesso il verbale dell’autorità accertatrice, cioè il giudice di pace. Spetta dunque a tale giudice la conferma, e se del caso la sospensione del verbale, previo accertamento delle circostanze che ne sono presupposto.
Riproduzione riservata ©Guglielmo Saporito "Sole 24 ore" 4 febbraio 2020
Contro la decurtazione dei punti patente per un’infrazione stradale, il ricorso va presentato al giudice di pace, perché è una sanzione amministrativa. Quindi non decide il Tar. È l’orientamento del Consiglio di Stato, espresso dalla sentenza 9 gennaio 2020, n. 176.
Nel caso esaminato, la Motorizzazione di Verona aveva sottratto 20 punti a un automobilista rifiutatosi di sottoporsi ai test per la droga e aveva poi disposto la revoca della patente. Rivolgendosi al Tar, l’interessato eccepiva che, per l’articolo 126-bis del Codice della strada, la decurtazione dei punti poteva avvenire solo dopo una sentenza penale definitiva di condanna, che nel caso specifico non era ancora stata emessa. In tale situazione, secondo l’automobilista, la sottrazione dei punti avrebbe perso la caratteristica di sanzione, restando un atto amministrativo sottoposto ad una rigida cadenza, cioè subordinato alla sentenza penale di condanna (con i relativi tempi di passaggio in giudicato).
Questa tesi non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, perché i punti possono essere sottratti anche prima della sentenza penale definitiva di condanna. Quindi gli uffici della Motorizzazione possono procedere a segnalare alla Prefettura la perdita dei punti, anche prima che la sentenza penale diventi definitiva.
Questa conclusione è coerente con quella secondo cui il meccanismo di riduzione dei punti, in seguito a un’infrazione, non va preceduta da alcuna contestazione (Tar Marche, sentenza 363/2019), poiché il trasgressore è già a conoscenza dei motivi che gli fanno perdere il punteggio, senza che sia necessario il preavviso previsto in generale per tutti i provvedimenti amministrativi dall’articolo 7 della legge 241/1990.
Diverso è il caso in cui il verbale dell’autorità accertatrice sia sospeso dal giudice di pace, autorità dinanzi la quale il verbale sia stato impugnato: se il giudice sospende il verbale, non è possibile ridurre il punteggio. Se tuttavia l’interessato, che ha subito la riduzione di punti, si sottopone con esito sfavorevole alla revisione della patente, la circostanza che il verbale fosse stato sospeso dal giudice di pace (e che quindi il punteggio non avrebbe potuto essere decurtato), mantiene comunque rilevanza. Infatti, la volontaria sottoposizione ad un esame teorico diventa un autonomo momento di verifica dell’idoneità tecnica alla guida (Consiglio di Stato, sentenza 1342/2019).
Al di là di questi casi limite, la norma applicata è sempre l’articolo 126-bis del Codice, che prevede un elenco dettagliato dei punti che si perdono qualora vengano violate specifiche norme di comportamento. E il giudice competente a verificare il meccanismo di decurtazione è quello cui viene trasmesso il verbale dell’autorità accertatrice, cioè il giudice di pace. Spetta dunque a tale giudice la conferma, e se del caso la sospensione del verbale, previo accertamento delle circostanze che ne sono presupposto.
Riproduzione riservata ©Guglielmo Saporito "Sole 24 ore" 4 febbraio 2020
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Pubblicato il 09/01/2020
N. 00176/2020REG.PROV.COLL.
N. 07003/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 7003
del 2009, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli
avvocati Mario Vittorio Guarnati e Massimo Colarizi, e presso
quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente revoca della
patente di guida e atti correlati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre
2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti l’avvocato dello
Stato Generoso Di Leo e l’avvocato Massimo Colarizi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto d’appello notificato al sig. -OMISSIS- in
data 22 luglio 2009 (data di spedizione) e depositato in data 18 agosto
2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha impugnato la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, resa con
rito abbreviato, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la quale ha accolto, con
condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle spese,
il ricorso n. 185/2009, proposto dal suddetto sig. -OMISSIS- per
l’annullamento dei seguenti atti:
- la riduzione di 20 punti-patente conseguentemente ai
fatti del -OMISSIS- (fermato e sottoposto a controllo il veicolo alla
guida del quale era il sig. -OMISSIS-, egli, risultato negativo al test
dell’etilometro ma ritenuto in stato di -OMISSIS-dai carabinieri
operanti, si rifiutava di sottoporsi ad ulteriori test in sede
ospedaliera; e ne conseguiva ad opera degli operanti la stesura del
verbale di accertamento del reato di cui all'art. 187, comma 8, del
codice della strada);
- il provvedimento n. -OMISSIS-dall'Ufficio
provinciale di Verona, Direzione generale per la motorizzazione, con il
quale è stata disposta la revisione tecnica della patente di guida in
uso al ricorrente;
- il provvedimento in data -OMISSIS-dell'Ufficio della
motorizzazione civile di Verona con il quale è stata disposta nei
confronti del signor -OMISSIS- la revoca della patente di guida;
- l'esito degli accertamenti di revisione della patente di cui alla nota n. -OMISSIS-della Motorizzazione civile di Verona;
- la comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 16 maggio 2008.
La sentenza ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
“[…] il ricorso deve ritenersi fondato con
riferimento al 1° motivo e cioè alla dedotta violazione dell'art.
126-bis del codice della strada, sotto il profilo che, ai fini della
decurtazione dei punti sulla patente, diviene presupposto necessario la
definitività della sentenza penale di condanna. […]
l'illegittimità della citata decurtazione inficia anche i conseguenti
atti con i quali è stata disposta la revisione della patente e la sua
revoca.”.
L’appello, esposta la normativa ritenuta applicabile alla fattispecie, afferma:
- che l’appellato mediante il ricorso al Tar per il
Veneto ha impugnato un provvedimento di riduzione dei punti-patente che
avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al Giudice di pace, ovvero
dinanzi al Prefetto;
- che si dovrebbe comunque ritenere il ricorso
tardivo, poiché il provvedimento che contiene la decurtazione dei punti
della patente è costituito dal verbale di accertamento redatto in data
-OMISSIS- e contestualmente conosciuto dallo stesso ricorrente, come
dimostrato dalla firma apposta in calce a quel verbale;
- che in ogni caso il provvedimento impugnato è
sicuramente legittimo poiché perfettamente conforme alla disciplina
normativa richiamata, idonea a regolare la fattispecie per cui è causa:
nessuna disposizione contenuta nell'art. 126-bis giustifica la
lettura del ricorso fatta propria dal Tar e secondo cui la definitività
della sentenza penale di condanna è presupposto necessario per la
decurtazione dei punti.
L’appello contesta altresì la mancata integrazione del
contraddittorio, rilevando che il ricorrente in primo grado avrebbe
dovuto evocare in giudizio anche l’Arma dei carabinieri ovvero il
Ministero dell’interno, cui risale il verbale di contestazione da cui
hanno tratto origine tutti gli altri atti impugnati in primo grado.
L’appellato si è costituito con memoria in data 10 novembre 2009, chiedendo il rigetto dell’appello.
In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 11
settembre 2014 parte appellante ha depositato, in data 7 ottobre 2014,
domanda di fissazione di udienza.
L’appellato ha depositato documenti in data 4 novembre
2019, e con successiva memoria depositata l’8 novembre 2019 ha
prospettato esser venuti meno l’interesse all’appello e la materia del
contendere, allegando in proposito che l’originaria patente
dell’appellato è stata sottoposta a revisione per fatti diversi
(esaurimento dei punti patente) da quelli che avevano determinato
l’impugnazione di primo grado ed il conseguente appello da parte del
Ministero della sentenza che l’aveva decisa; e che all’appellato
medesimo è stata rilasciata dopo sei anni dalla disposta revisione nuova
patente in seguito a nuovo esame.
Il medesimo appellato prospetta altresì che l’inerzia
dell’Avvocatura nel far dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse
induce ad un esame del merito al solo fine di individuare una eventuale
soccombenza unilaterale all’esclusivo fine delle spese di giudizio.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2019.
DIRITTO
1.1 - Le prospettazioni, formulate dall’appellato
nella memoria depositata l’8 novembre 2019, di sopravvenuta carenza di
interesse e/o di cessazione della materia del contendere vanno
disattese: l’adozione di un successivo provvedimento dello stesso tenore
di quello impugnato in primo grado esclude la cessazione della materia
del contendere, la quale ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del codice
del processo amministrativo, presuppone che la pretesa del ricorrente
risulti pienamente soddisfatta; ed è parimenti da escludere in proposito
una sopravvenuta carenza di interesse, data l’assenza di dichiarazione
in tal senso da parte della difesa erariale e la prospettazione di
interesse alla decisione, con riferimento alla pronuncia sulle spese,
esposta dall’appellato.
1.2 - Relativamente alle doglianze dell’appello è
fondata e assorbente, perché preclusiva delle altre censure, quella che
afferma il difetto di giurisdizione del Tar.
In effetti, le sanzioni amministrative per infrazioni
delle norme del codice della strada, quali sono quelle oggetto di
impugnativa, debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario
e, in quell’ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai
sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del medesimo codice (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1152).
2.- L’appello va dunque accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il
ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo; e la giurisdizione sulla
controversia va indicata, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del codice
del processo amministrativo, in quella del giudice ordinario.
Le spese dei due gradi possono essere compensate,
considerata la risalenza della vicenda e la non esaustività della
presente pronuncia quanto al merito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica quale giurisdizione indicata dalla legge quella
del giudice ordinario, ai sensi degli articoli 204 e seguenti del
codice della strada.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui
all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria
di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Fulvio Rocco, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giancarlo Luttazi | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.