Decreto Ministeriale del 04/12/2019
Disciplina dei dispositivi
segnaletici da apporre sui veicoli
G.U.
del 24/01/2020, n.19
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della
strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada»;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante
«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada», e
successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;
Visto
l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361 del Regolamento, che
prevede l'obbligo di apporre pannelli per la segnalazione della sporgenza
longitudinale del carico;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Considerato
che il regolamento (UE) n. 305/2011 è entrato in vigore il 1° luglio 2013 e che
ha introdotto l'obbligo di predispone dichiarazioni di prestazioni di prodotto,
secondo i prospetti indicati dalle norme armonizzate;
Vista
la norma armonizzata EN 12899-1 «Segnaletica verticale permanente per il
traffico stradale - Parte 1: segnali permanenti» rientrante nell'ambito nel regolamento
(UE) n. 305/2011;
Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e dal Regolamento;
Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e dal Regolamento;
Considerato
che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui veicoli, in termini di
prestazioni e caratteristiche, sono da ritenersi del tutto analoghi a quelli
della segnaletica verticale permanente ai sensi del regolamento (UE) n.
305/2011;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Alle
disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della
sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli
articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di
prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I
dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base
dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361
del Regolamento, e già in uso, conservano la loro validità.
2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020.
3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validità.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.
Il
presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
4 dicembre 2019
SCHEMA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Dispositivi segnaletici prodotti sulla base
dell’omologazione
Art.45
del CdS e artt.192 e 361 del
regolamento
|
|||
Già in uso al 24.1.2020
|
Non in uso al 24.1.2020
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Previsti di Dop
(CPR)
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Commercializzati al 01.01.2021
|
validi
|
Commercializzati fino al 31.12.2020
|
validi
|
Previsti di Dop
(CPR)
|
Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo
ed omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di
segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal
presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali,
nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico- professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. E'vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni (1).
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 827 a euro 3.312
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme
del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (1).
(1) Comma introdotto dall'art. 31, legge 7 dicembre
1999, n. 472.
Art. 192. Regolamento di Attuazione
Omologazione ed approvazione
(Art. 45 Cod. Str.)
1. Ogni
volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione
o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi
tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi
tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle
norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale
scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve
presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata
da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di
enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è
stato già sottoposto, nonchè da ogni altro elemento di prova idoneo a
dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede
l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello
stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento
dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi
dell'articolo 405.
2. L'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori
pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto
necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la
rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle
prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando
gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a
fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel
corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno
dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando
trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento
non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il
ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto
possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. Nei
casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori
pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del
prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la
eventuale reiterazione dell'istanza.
5. La
omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del
richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per
la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili
dal ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica
la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del Codice. Può essere disposta,
inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
7. Su
ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato
il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione
ed il nome del fabbricante.
8. Il
fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla
conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di
conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la
sicurezza stradale.
Art. 361. Regolamento di Attuazione
Pannelli per la segnalazione della
sporgenza longitudinale del carico
(Art.
164 Cod. Str.)
1. I
pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da
installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9,
del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una
superficie minima di 2500 cmq. Detta superficie deve essere rivestita con
materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
2. Il
pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A
tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera
metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le
strisce bianche che per quelle rosse.
3. Quando
il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte
posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti
trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
4. In
ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione
previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192.
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