Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto che modifica il d.P.R. sullo Sportello telematico dell'automobilista
Cons. St., sez. atti norm., 27 dicembre 2019, n. 3237 - Pres. Volpe, Est. Speziale
Cons. St., sez. atti norm., 27 dicembre 2019, n. 3237 - Pres. Volpe, Est. Speziale
Numero 03237/2019 e data
27/12/2019 Spedizione
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2019
NUMERO AFFARE 01707/2019
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, in materie di sportello telematico
dell’automobilista.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota del 2 dicembre
2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo
del Ministro per la pubblica amministrazione;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
1. Il fondamento normativo del provvedimento.
Il fondamento legislativo dello schema di regolamento
in esame è costituito dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 98, “Razionalizzazione dei processi di gestione dei
dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n.
124”, il quale prevede, all’articolo 5, comma 4, che “Con decreto del
Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358”. Pertanto, la finalità del
presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto
conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato
al Dipartimento trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale.
2. Il quadro normativo.
Ai fini dell’inquadramento della materia giova
ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8
marzo 1999, n. 50, ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico
dell'automobilista" (STA) allo scopo di semplificare i procedimenti
relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al
trasferimento della proprietà ed alla cessazione dalla circolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime
dei mobili registrati e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro
automobilistico (PRA); ciò in attesa della riforma del regime giuridico
di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo (articolo 1,
comma 1).
Lo STA è presente presso gli Uffici della
Motorizzazione Civile, presso gli Uffici Provinciali dell'Automobile
Club d'Italia (ACI) che gestiscono il Pubblico registro automobilistico,
nonché presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza
automobilistica ed "è attivato mediante un unico collegamento con il
centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo
dell'A.C.I." (articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 358 del 2000).
La semplificazione realizzata attraverso
l'introduzione dello STA consiste nel rilascio contestuale sia dei
documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e tagliandi di
aggiornamento di queste ultime) sia del certificato di proprietà
(articolo 2, comma 1, d.P.R. n. 358 del 2000).
L’indicato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,
adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1,
lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento
unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al
regime dei mobili registrati.
Detto documento unico, infatti, è costituito dalla
carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella
direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale
debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione
giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli.
Il documento unico può essere richiesto e rilasciato
presso qualsiasi STA, in tutte le ipotesi che costituiscono l'ambito
oggettivo di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000 (immatricolazioni,
reimmatricolazioni e passaggi di proprietà).
Al contempo, il nuovo testo dell'articolo 93, comma
12, del codice della strada, come novellato dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), n. 3, del decreto legislativo n. 98 del 2017, prevede che:
"Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello
telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti
dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti
in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di
servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.".
Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo, nel
descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e
di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica
istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al
Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che
attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la
validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza
dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti
nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA
la stampa del documento unico. Ne consegue che i procedimenti di
immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della
proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei
mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con
innovate modalità telematiche rispetto alla legislazione vigente,
tenuto conto che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e del personale viene ora individuato quale “centro
unico di servizio”.
3. Il procedimento.
Il testo dello schema di decreto è accompagnato dalla
relazione illustrativa, dalla relazione sull’analisi dell’impatto della
regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla
relazione tecnica che reca la positiva valutazione della Ragioneria
generale dello Stato. Sotto il profilo dei documenti a corredo dello
schema di regolamento, va rilevato che la relazione sulla verifica
dell’impatto della regolamentazione (VIR) riferita al d.P.R. n. 358 del
2000 avrebbe certamente consentito una migliore comprensione delle
modifiche allo stesso proposte.
Va altresì rilevato che nel preambolo dello schema di
decreto si rappresenta che lo stesso è stato adottato di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e
dell’economia e delle finanze.
Dalla documentazione trasmessa risulta che il capo
dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero
dell’interno ha espresso il parere favorevole del medesimo Ministero
all’ulteriore corso del provvedimento e che il capo dell’ufficio
legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
espresso il formale concerto all’ulteriore iter dello schema di
regolamento.
La Sezione non può che rilevare, analogamente a quanto
avvenuto in precedenti occasioni, che il prescritto concerto può essere
manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per
delega del Ministro e non sotto forma di parere favorevole o di concerto
al seguito dell’iter.
Pertanto, la Sezione ritiene necessario che
l’amministrazione proponente acquisisca il concerto del Ministro
dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prima
di procedere all’approvazione definitiva del regolamento in esame e ciò
al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla
regolarità formale del provvedimento.
Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri,
resi con osservazioni, dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Struttura e contenuto del provvedimento.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d),
apporta modifiche all'articolo 4 del d.P.R. n. 358 del 2000 rinominato
"Procedure ed adempimenti per il funzionamento dello STA" e ridefinisce
il procedimento per il rilascio della carta di circolazione, che, come
prima indicato, sarà gestito interamente in via telematica. Lo STA,
ricevuta la domanda di emissione di tale documento unico e accertata
l'identità del richiedente, il pagamento degli importi dovuti, la
completezza della documentazione presentata nonché la conformità alla
normativa, provvede alla formazione del "fascicolo digitale" e lo
trasmette al CED del Dipartimento. Il CED, verificata la congruenza dei
dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e
nel PRA, consente allo STA la stampa del documento unico.
L'articolo 1, comma 1, lett. e), introduce l'articolo
4-bis "Fascicolo digitale" il quale dispone che gli STA provvedono alla
formazione del fascicolo digitale sopracitato, al fine di consentire la
gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi
alla immatricolazione, alla reimmatricolazione ed ai passaggi di
proprietà dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di
circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla
cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi.
L'articolo 1, comma 1, lett. f), riscrive l'articolo 5
"Trasmissione del fascicolo digitale", prevedendo in capo allo STA
l'obbligo di trasmissione del fascicolo digitale, in via telematica al
predetto CED, superando l'obbligo attualmente previsto di consegnare
agli sportelli i fascicoli cartacei.
Con l’articolo 1, comma 1, lett. g), viene introdotto
l’articolo 5-bis, in materia di trattamento dei dati personali,
stabilendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
l’Automobile Club d’Italia, mediante appositi accordi, adeguano le
attività e le procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di
privacy e assumono il ruolo di contitolari del trattamento dei dati
personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le
delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, assumono il ruolo di
titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.
Infine, l'articolo 1, comma 1, lett. i), introduce
correttivi all'articolo 10 del d.P.R. n. 358/2000 prevedendo che le
modalità di interconnessione e le relative procedure necessarie al
funzionamento dello STA, e quindi al rilascio del documento unico di
circolazione e di proprietà, siano definite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'ACI, sentite le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano
nazionale delle imprese del settore della consulenza automobilistica.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3, infine, contiene disposizioni finali,
prevedendo che l'adottando regolamento entri in vigore alla data fissata
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per
l'entrata in vigore del documento unico (1° gennaio 2020).
5. Considerazioni sui singoli articoli.
La Sezione valuta positivamente il contenuto dello
schema di regolamento in esame, che si pone in linea con l’obiettivo
della dematerializzazione da tempo al centro della azione di riforma
della pubblica amministrazione.
Va rilevato, peraltro, che il trattamento di dati
personali in applicazione dello schema di decreto coinvolge una
molteplicità di soggetti e prevede una interconnessione tra banche dati
pubbliche.
In materia il Garante per la protezione dei dati
personali ha rilevato nel suo parere (punto 3.2) che il trattamento dei
dati personali posto in essere per il rilascio del “documento unico”
comporta lo scambio di dati personali su larga scala, per cui si rende
necessario individuare appropriate misure tecniche e organizzative per
garantirne la sicurezza.
Appare dunque opportuna una riformulazione
dell’articolo 5-bis in conformità a quanto rappresentato nel detto
parere del Garante, prevedendo che siano regolate puntualmente le
specifiche misure atte a garantire l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la qualità
dei dati e la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e
l’accesso ai medesimi in caso di incidente fisico o tecnico.
Con riferimento all’articolo 2 dello schema, che
prevede la clausola di invarianza finanziaria, si rileva che il comma 3
dell’articolo 10 del regolamento vigente già prevede che dal medesimo
regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Conseguentemente, si suggerisce di coordinare le due
disposizioni valutando la possibilità di sostituire l’indicato comma 3
con la disposizione di cui all’articolo 2 dello schema in esame.
Quanto all’articolo 3, concernente l’entrata in
vigore, va rilevato che l’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in
generale (c.d. Preleggi) - rubricato “Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti” - stabilisce che “Le
leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti
disposto”.
Dunque, l’articolo 3, in relazione a quanto disposto
dall’indicato articolo 10 delle Preleggi, deve essere modificato
prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici
giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Sotto questo profilo va del resto osservato che
l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dall’art. 1,
comma 1, della legge 18 marzo 1999, n. 50 in attuazione del quale è
stato emanato il regolamento vigente che lo schema in esame è diretto a
modificare, stabilisce, al comma 7, che i regolamenti previsti dal comma
2 del medesimo articolo 20 entrano in vigore, ove non disposto
diversamente, il quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Si suggerisce, infine, all’Amministrazione, sotto il
profilo della tecnica redazionale dello schema, di operare una verifica
del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida
alla redazione dei testi normativi”) (ad esempio: nel “nuovo” comma
1-bis inserito nell’articolo 6 del regolamento vigente, le parole “di
cui al comma 1-bis” vanno sostituite con le seguenti “di cui al presente
comma).
P.Q.M.
nei termini suesposti è il parere della Sezione.
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Aurelio Speziale | Carmine Volpe | |
IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio