lunedì 30 dicembre 2019

Sportello telematico dell’automobilista:Il CDS rende il parere sul decreto e mette dei "paletti"

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto che modifica il d.P.R. sullo Sportello telematico dell'automobilista
Cons. St., sez. atti norm., 27 dicembre 2019, n. 3237 - Pres. Volpe, Est. Speziale

Numero 03237/2019 e data 27/12/2019 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2019


NUMERO AFFARE 01707/2019

OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materie di sportello telematico dell’automobilista.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota del 2 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.

Premesso e considerato.
1. Il fondamento normativo del provvedimento.
Il fondamento legislativo dello schema di regolamento in esame è costituito dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, il quale prevede, all’articolo 5, comma 4, che “Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358”. Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.
2. Il quadro normativo.
Ai fini dell’inquadramento della materia giova ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico dell'automobilista" (STA) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà ed alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA); ciò in attesa della riforma del regime giuridico di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo (articolo 1, comma 1).
Lo STA è presente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, presso gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) che gestiscono il Pubblico registro automobilistico, nonché presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza automobilistica ed "è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I." (articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 358 del 2000).
La semplificazione realizzata attraverso l'introduzione dello STA consiste nel rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e tagliandi di aggiornamento di queste ultime) sia del certificato di proprietà (articolo 2, comma 1, d.P.R. n. 358 del 2000).
L’indicato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati.
Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli.
Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi STA, in tutte le ipotesi che costituiscono l'ambito oggettivo di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà).
Al contempo, il nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, come novellato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3, del decreto legislativo n. 98 del 2017, prevede che: "Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.".
Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico. Ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovate modalità telematiche rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale viene ora individuato quale “centro unico di servizio”.
3. Il procedimento.
Il testo dello schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnica che reca la positiva valutazione della Ragioneria generale dello Stato. Sotto il profilo dei documenti a corredo dello schema di regolamento, va rilevato che la relazione sulla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) riferita al d.P.R. n. 358 del 2000 avrebbe certamente consentito una migliore comprensione delle modifiche allo stesso proposte.
Va altresì rilevato che nel preambolo dello schema di decreto si rappresenta che lo stesso è stato adottato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’economia e delle finanze.
Dalla documentazione trasmessa risulta che il capo dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’interno ha espresso il parere favorevole del medesimo Ministero all’ulteriore corso del provvedimento e che il capo dell’ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso il formale concerto all’ulteriore iter dello schema di regolamento.
La Sezione non può che rilevare, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, che il prescritto concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto forma di parere favorevole o di concerto al seguito dell’iter.
Pertanto, la Sezione ritiene necessario che l’amministrazione proponente acquisisca il concerto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prima di procedere all’approvazione definitiva del regolamento in esame e ciò al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento.
Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri, resi con osservazioni, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Struttura e contenuto del provvedimento.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d), apporta modifiche all'articolo 4 del d.P.R. n. 358 del 2000 rinominato "Procedure ed adempimenti per il funzionamento dello STA" e ridefinisce il procedimento per il rilascio della carta di circolazione, che, come prima indicato, sarà gestito interamente in via telematica. Lo STA, ricevuta la domanda di emissione di tale documento unico e accertata l'identità del richiedente, il pagamento degli importi dovuti, la completezza della documentazione presentata nonché la conformità alla normativa, provvede alla formazione del "fascicolo digitale" e lo trasmette al CED del Dipartimento. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, consente allo STA la stampa del documento unico.
L'articolo 1, comma 1, lett. e), introduce l'articolo 4-bis "Fascicolo digitale" il quale dispone che gli STA provvedono alla formazione del fascicolo digitale sopracitato, al fine di consentire la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione ed ai passaggi di proprietà dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi.
L'articolo 1, comma 1, lett. f), riscrive l'articolo 5 "Trasmissione del fascicolo digitale", prevedendo in capo allo STA l'obbligo di trasmissione del fascicolo digitale, in via telematica al predetto CED, superando l'obbligo attualmente previsto di consegnare agli sportelli i fascicoli cartacei.
Con l’articolo 1, comma 1, lett. g), viene introdotto l’articolo 5-bis, in materia di trattamento dei dati personali, stabilendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Automobile Club d’Italia, mediante appositi accordi, adeguano le attività e le procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy e assumono il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.
Infine, l'articolo 1, comma 1, lett. i), introduce correttivi all'articolo 10 del d.P.R. n. 358/2000 prevedendo che le modalità di interconnessione e le relative procedure necessarie al funzionamento dello STA, e quindi al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, siano definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'ACI, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle imprese del settore della consulenza automobilistica.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3, infine, contiene disposizioni finali, prevedendo che l'adottando regolamento entri in vigore alla data fissata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico (1° gennaio 2020).
5. Considerazioni sui singoli articoli.
La Sezione valuta positivamente il contenuto dello schema di regolamento in esame, che si pone in linea con l’obiettivo della dematerializzazione da tempo al centro della azione di riforma della pubblica amministrazione.
Va rilevato, peraltro, che il trattamento di dati personali in applicazione dello schema di decreto coinvolge una molteplicità di soggetti e prevede una interconnessione tra banche dati pubbliche.
In materia il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato nel suo parere (punto 3.2) che il trattamento dei dati personali posto in essere per il rilascio del “documento unico” comporta lo scambio di dati personali su larga scala, per cui si rende necessario individuare appropriate misure tecniche e organizzative per garantirne la sicurezza.
Appare dunque opportuna una riformulazione dell’articolo 5-bis in conformità a quanto rappresentato nel detto parere del Garante, prevedendo che siano regolate puntualmente le specifiche misure atte a garantire l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la qualità dei dati e la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai medesimi in caso di incidente fisico o tecnico.
Con riferimento all’articolo 2 dello schema, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 10 del regolamento vigente già prevede che dal medesimo regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, si suggerisce di coordinare le due disposizioni valutando la possibilità di sostituire l’indicato comma 3 con la disposizione di cui all’articolo 2 dello schema in esame.
Quanto all’articolo 3, concernente l’entrata in vigore, va rilevato che l’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi) - rubricato “Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti” - stabilisce che “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.
Dunque, l’articolo 3, in relazione a quanto disposto dall’indicato articolo 10 delle Preleggi, deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sotto questo profilo va del resto osservato che l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dall’art. 1, comma 1, della legge 18 marzo 1999, n. 50 in attuazione del quale è stato emanato il regolamento vigente che lo schema in esame è diretto a modificare, stabilisce, al comma 7, che i regolamenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20 entrano in vigore, ove non disposto diversamente, il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Si suggerisce, infine, all’Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale dello schema, di operare una verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) (ad esempio: nel “nuovo” comma 1-bis inserito nell’articolo 6 del regolamento vigente, le parole “di cui al comma 1-bis” vanno sostituite con le seguenti “di cui al presente comma).
P.Q.M.
nei termini suesposti è il parere della Sezione.





L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Aurelio SpezialeCarmine Volpe








IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio