martedì 1 ottobre 2019

Pubblico Impiego – modalità utilizzo graduatorie concorsuali – Applicazione L.145/2018

Sezione regionale controllo Marche Deliberazione n. 41/2019 Pubblico Impiego – modalità utilizzo graduatorie concorsuali – Applicazione L.145/2018 (legge di bilancio 2019)

Allegati:
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Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati intervengono in materia di utilizzo di graduatorie concorsuali precisando che: “la legge n. 145 del 2018 stabilisce, dunque, un obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulle modalità di utilizzo delle graduatorie di concorso per il reclutamento del proprio personale: attraverso la previsione dell'utilizzabilità delle graduatorie “esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”, infatti, viene sostanzialmente eliminata tanto la possibilità di operare uno scorrimento delle graduatorie - nel periodo di vigenza delle stesse - per far fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all'indizione del concorso, quanto la possibilità di utilizzo delle graduatorie - nel periodo di vigenza delle stesse - per la copertura di posti necessari ad altro Ente.” Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale principio non possa trovare applicazione per le assunzioni a tempo determinato, in quanto la disposizione contenuta nell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 4, comma 1, decreto-legge n. 101 del 2013, non è stata abrogata dalla citata 145/2018, e rinvia all’orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale: “tale disposizione si colloca nell’ambito di una serie di disposizioni volte a limitare la possibilità per gli enti locali di utilizzare contratti di lavoro flessibile, in particolare, il tempo determinato, ribadendo che la regola generale per assumere è il contratto a tempo indeterminato, quale strumento ordinario per far fronte al fabbisogno di personale, mentre le assunzioni a tempo determinato possono avvenire soltanto per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (da ultimo sez. reg. controllo Campania n. 31/2017). 
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