A seguito dell’indirizzo recentemente adottato dalla Cassazione con
l’ordinanza n. 24160/19, che ha negato l’utilizzabilità dell’INI-PEC ai
fini delle notifiche telematiche, registriamo la protesta del CNF.
La sancita inidoneità dell’INI-PEC. Con l’ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019 la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 3709/2019 (si veda il commento),
ha ribadito il principio secondo cui in tema di notifiche telematiche è
idoneo alla produzione di effetti soltanto il ReGindE (Registro
generale degli Indirizzi Elettronici), escludendo che si possa fare
ricorso agli indirizzi tratti dall’INI-PEC (Indice nazionale degli
indirizzi id posta elettronica certificata).
La lettera al Primo Presidente della Cassazione.
L’adozione di tale indirizzo giurisprudenziale ha provocato la reazione
del Presidente del CNF Andrea Mascherin, che ha inviato una lettera a
Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione,
volta a spingere all’adozione di un unico indirizzo. Nell’epistola
Andrea Mascherin ribadisce, come già fatto lo scorso 5 marzo in relazione alla sentenza n. 3709, che l’INI-PEC è stato istituito dall’art. 5 del d.l. n. 179/2012 ed è espressamente qualificato, dall’art. 6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, come pubblico elenco dal quale è possibile estrarre l’indirizzo PEC.
Riconoscere la validità dell’INI-PEC ai fini delle notifiche telematiche si rileva di assoluta importanza laddove, come sottolineato dal Presidente del CNF, «da tale elenco è pertanto possibile estrarre l'indirizzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. 53/1994, ed è peraltro l'unico elenco pubblico dal quale è possibile estrarre gli indirizzi di Posta Certificata delle Imprese e degli Enti Pubblici, non inseriti nel ReGIndE, che, come specificato nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, contiene esclusivamente i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni»
Riconoscere la validità dell’INI-PEC ai fini delle notifiche telematiche si rileva di assoluta importanza laddove, come sottolineato dal Presidente del CNF, «da tale elenco è pertanto possibile estrarre l'indirizzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. 53/1994, ed è peraltro l'unico elenco pubblico dal quale è possibile estrarre gli indirizzi di Posta Certificata delle Imprese e degli Enti Pubblici, non inseriti nel ReGIndE, che, come specificato nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, contiene esclusivamente i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni»
Nella lettera, inoltre, Mascherin non cela che «le conseguenze della
decisione sono tuttavia preoccupanti, dal momento che, ove il principio
rimanesse fermo, verrebbero messe in discussione centinaia di migliaia
di notifiche già effettuate, e con esse i diritti dei cittadini, nonché
l'affidamento sulle enormi potenzialità che l'innovazione apporta e
potrà apportare a beneficio del processo civile: è infatti di poco fa la
notizia che il Tribunale di Cosenza ha applicato il principio di
diritto della sentenza, dichiarando la nullità della notifica di un
decreto ingiuntivo effettuata ad una società il cui indirizzo PEC era
stato estratto da INI-PEC».
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