Una
volta chi mendicava veniva perseguito ai sensi dell’art. 670 del c.p., poi
abrogato dall’art.18 della legge
25.6.1999 ( G.U. 28.6.1999 nr.149) con decorrenza dal 13.7.1999.
Attualmente,
con il cd Decreto Sicurezza, legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 281 del 3.12.2018) entrato in vigore il 4.12.2018,
l’art. Art. 21–quater dopo l’art.669 del c.p. (Esercizio abusivo di mestieri
girovaghi) introduce un nuovo
articolo è cioè:
art.669-bis
c.p (Introduzione del delitto di esercizio
molesto dell’accattonaggio)
il quale dice:
“Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando
deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare
l’altrui pietà, è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con
l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
È sempre disposto il sequestro delle cose
che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne
costituiscono il provento”.
Oltre all’articolo di cui sopra, lo stesso
decreto sicurezza all’art.21 quinquies ha apportato le seguenti modifiche all’art.600-octies del c.p.
(Modifiche alla disciplina sull’accattonaggio), aggiungendo il seguente comma:
a) “Chiunque
organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini
di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”
b) La
rubrica è sostituita dalla seguente: “ Impiego di minori nell’accattonaggio:
Organizzazione dell’accattonaggio”
Questa
nuova norma, in pratica va a colpire le condotte di chi sfrutta minori per
l’accattonaggio, o comunque permetta che altri se ne avvalgono, in sostanza, si
rende punibile per es. sia il genitore che sfrutti il minore, sia il genitore
che nulla faccia per impedirlo o altra persona che in qualche modo organizza o
favorisce l’accattonaggio.
Ci
possono anche essere alcune le modalità per configurare il reato di cui sopra e
cioè:
·
sfruttare anziani o disabili
per far loro mendicare può configurarsi il reato di riduzione o mantenimento in
schiavitù, punito ai sensi dell’art.600 del c.p.;
·
chiedere
in maniera insistente soldi può integrare oltre al reato molesto di cui sopra
anche il reato di violenza privata di cui all’art.610 c.p.;
·
utilizzare animali può anche
configurarsi una forma di maltrattamenti e pertanto punibile ai sensi
dell’art.544-ter del c.p.
Infine,
suggerisco che quando vi trovate di fronte all’azione penale dell’accattonaggio
molesto, oppure di fronte al fatto che vengono sfruttati minori, anziani,o
disabili, oppure organizzi, i sottonotati atti:
·
Elezione domicilio e nomina
del difensore;
·
Annotazione di servizio;
·
CNR alla Procura competente
per territorio;
·
Sequestro delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono
il provento;
·
Sequestro cartelli
manoscritti, poiché strumentali all’attività illecita, utilizzati per
impietosire i passanti.
·
Interessare i
servizi sociali se vi sono minori.
·
Interessare
il servizio veterinario se vi sono animali.