venerdì 14 dicembre 2018

Art. 669-bis. - Esercizio molesto dell’accattonaggio



Una volta chi mendicava veniva perseguito ai sensi dell’art. 670 del c.p., poi abrogato  dall’art.18 della legge 25.6.1999 ( G.U. 28.6.1999 nr.149) con decorrenza dal 13.7.1999.  
Attualmente, con il cd Decreto Sicurezza, legge 1 dicembre 2018, n. 132 (G.U. 281 del 3.12.2018)  entrato in vigore il 4.12.2018, l’art. Art. 21–quater dopo l’art.669 del c.p. (Esercizio abusivo di mestieri girovaghi) introduce un nuovo articolo è cioè:
art.669-bis c.p (Introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio)
il quale dice:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà, è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento”.
Oltre all’articolo di cui sopra, lo stesso decreto sicurezza all’art.21 quinquies ha apportato le seguenti modifiche all’art.600-octies del c.p. (Modifiche alla disciplina sull’accattonaggio), aggiungendo il seguente comma:
a)    “Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”
b)   La rubrica è sostituita dalla seguente: “ Impiego di minori nell’accattonaggio: Organizzazione dell’accattonaggio”
Questa nuova norma, in pratica va a colpire le condotte di chi sfrutta minori per l’accattonaggio, o comunque permetta che altri se ne avvalgono, in sostanza, si rende punibile per es. sia il genitore che sfrutti il minore, sia il genitore che nulla faccia per impedirlo o altra persona che in qualche modo organizza o favorisce l’accattonaggio.
Ci possono anche essere alcune le modalità per configurare il reato di cui sopra e cioè:
·         sfruttare anziani o disabili per far loro mendicare può configurarsi il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, punito ai sensi dell’art.600 del c.p.;
·         chiedere in maniera insistente soldi può integrare oltre al reato molesto di cui sopra anche il reato di  violenza privata di cui all’art.610 c.p.;
·         utilizzare animali può anche configurarsi una forma di maltrattamenti e pertanto punibile ai sensi dell’art.544-ter del c.p.
Infine, suggerisco che quando vi trovate di fronte all’azione penale dell’accattonaggio molesto, oppure di fronte al fatto che vengono sfruttati minori, anziani,o disabili, oppure organizzi, i sottonotati atti:
·         Elezione domicilio e nomina del difensore;
·         Annotazione di servizio;
·         CNR alla Procura competente per territorio;
·          Sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento;
·         Sequestro cartelli manoscritti, poiché strumentali all’attività illecita, utilizzati per impietosire i passanti.
·         Interessare i servizi sociali se vi sono minori.
·         Interessare il servizio veterinario se vi sono animali.