SICUREZZA SUL LAVORO
- DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SANZIONI CON
PRONTUARIO
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Il
DVR (Documento di Valutazione Rischi) è
obbligatorio in tutte le attività commerciali ed artigianali (Alberghi, Bar,
ristoranti, Pizzerie, Estetista, Parrucchieri, Negozi al dettaglio…ecc.) con
almeno un dipendente.
DVR (Documento di valutazione dei rischi) è lo strumento, cartaceo o elettronico, grazie
al quale il Datore di Lavoro stima la probabilità che si verifichi un evento dannoso per
i propri dipendenti e l’entità
del danno derivante da esso. Per ogni rischio individuato,
definisce le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate
durante il processo produttivo al fine di ridurre al minimo la probabilità che
l’evento si verifichi o per contenere
il più possibile il danno.
La normativa sul documento di valutazione rischi art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, indica esplicitamente che nella valutazione devono essere tenuti in conto tutti i possibili rischi, compresi lo stress lavoro correlato e i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Due aspetti questi che nell’ultimo decennio hanno assunto un peso specifico sempre più rilevante all’interno delle aziende.
L’art.
17 del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo di redazione
del DVR per tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente. La valutazione dei rischi
e la designazione dell’RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione) sono i due soli adempimenti che il Datore di
Lavoro non può delegare. Per i lavoratori autonomi o per le imprese
familiari la norma non impone quest’onere ma rimanda alle determinazioni
dell’art. 2222 del Codice Civile.
CHI LO DEVE COMPILARE – E QUANTO E’
NECESSARIO:
Per
la redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – il Datore di
Lavoro può avvalersi di alcune figure di consulenza: prima fra tutti quella
del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che oltre ad
affiancarlo in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le
misure di protezione e prevenzione, il Medico Competente che si occupa di
predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria e il Responsabile dei Lavoratori (RLS) che
deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei
rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione (art. 50, comma 1b
e 5 del T.U.).
SCADENZA E AGGIORNAMENTO DEL DVR:
Non
si può parlare di scadenza del documento di valutazione rischi perché il DVR va
riveduto e corretto costantemente durante tutto il ciclo di vita dell’impresa.
Non è uno strumento statico che una volta redatto può essere risposto in attesa
di un controllo amministrativo ma al contrario è parte integrante dei
cambiamenti aziendali. L’art. 29, comma 3, del T.U. per la Sicurezza prevede
che l’iter di aggiornamento del documento valutazione rischi venga ripetuto
ogni qual volta si verifichino i seguenti casi e comunque entro 30 giorni:
·
modifiche al processo produttivo (es. introduzione di
nuovi attrezzi, macchinari, sostanze);
·
variazioni sull’organizzazione del lavoro (es. nuovo
organigramma aziendale, nuove attività o nuove sedi in cui svolgere
l’attività);
·
cambiamenti dell’impianto normativo relativo alla
sicurezza sul lavoro;
·
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione;
·
significative risultanze sulla sorveglianza sanitaria
(es. presenza di infortuni e malattie professionali).
Con il decreto direttoriale del 6 giugno 2018 nr. 12, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito un aumento delle ammende e delle
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro dell’1,9%
dal 1° luglio 2018.
L’incremento
è previsto dal comma 4-bis dell’Articolo 306 del D.Lgs. 81/2008 secondo cui “le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti
aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del
direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT
dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”
L’aumento
del 2018 è il secondo aumento quinquennale dopo
quello del 2013 del 9,6%.
Quali sanzioni sono previste per il
datore di lavoro che non rispetta i principali obblighi in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro?
Le sanzioni per la mancata mancata valutazione dei rischi ed
elaborazione del DVR e per la mancata designazione del RSPP salgono da 2.740 euro a 2.792 euro
per quella minima e da 7.014 euro a 7.147 euro per quella massima.
Per la valutazione del rischio incompleta nel DVR e la mancata consultazione del RLS la sanzione sale da 2.192 euro a 2.233 euro per quella minima e da 4.384 euro a 4.467 euro per quella massima.
Se il DVR manca dei criteri di valutazione del rischio, o dell’individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione, la sanzione sale da 1.096 euro a 1.116 euro per la minima e da 2.192 euro a 2.233 euro per la massima.
Adempimenti e sanzioni:
(*)
con al dicitura “Tutte” si intende le attività con almeno n.1 lavoratore e/o
socio lavoratore oltre al Datore di Lavoro.
INADEMPIENZA
DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE
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AZIENDE SOGGETTE
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SANZIONE DI LEGGE
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· Mancata effettuazione della Valutazione dei rischi
(VDR) e
adozione
del documento in collaborazione con l’RSPP e il MC
·
Mancata nomina
del RSPP (anche se svolto direttamente).
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Tutte (*)
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Art. 55 - comma 1 e 2
D.Lgs. 81/2008
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da € 2.792 a € 7.147,40
Art. 55 - comma 2 D.Lgs.
81/2008
La sola pena dell’arresto
da 4 a 8 mesi in alcuni tipi di aziende (con rischi biologici, atmosfere
esplosive, cancerogeni/mutageni,
manutenzione/rimozione
amianto, etc.) in caso di mancata effettuazione della VR ed elaborazione del
documento in collaborazione con RSPP e MC.
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· Mancata redazione del DVR secondo le modalità di
legge;
· Mancata previsione nel DVR del programma di
miglioramento nel tempo della sicurezza
· Mancata indicazione nel DVR del nominativo del RSPP,
del
RLS e del
Medico competente
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Tutte (*)
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Art. 55 - commi 3 e 4
D.Lgs. 81/2008
Ammenda
da € 2.233 a € 4.467
(in assenza delle misure
di prevenzione e protezione e dei
DPI, programma di
miglioramento, procedure per l’attuazione delle misure) da € 1.116 a € 2.233
(in assenza dei criteri di redazione del DVR e individuazione delle mansioni
che espongono a rischi specifici che richiedono adeguate capacità,
esperienza, formazione e addestramento)
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· Mancata applicazione delle tutele previste dalla
legge per i
Volontari;
· Mancata adozione di provvedimenti per la tutela del
lavoratore in caso di pericolo grave e immediato;
· Mancata designazione dei lavoratori incaricati delle
emergenze;
· Mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio
grave e immediato;
· Mancata astensione salvo giustificato motivo per la
sicurezza dal richiedere ai lavoratori la ripresa delle attività in presenza
di pericolo grave e immediato;
· Mancata consegna al RLS che lo richiede di copia del
DVR;
· Mancata fornitura di informazione sui rischi
specifici in caso di
affidamento di lavori a terzi.
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Tutte (*)
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Art. 55 - comma 5 D.Lgs.
81/2008
Arresto da 2 a 4
mesi
o ammenda da € 822 a €
4.384
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· Mancata selezione dell’idoneità tecnica
professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
· Mancata previsione nell’affidamento dei compiti ai
lavoratori delle loro condizioni e capacità in rapporto alla loro salute e sicurezza;
· Mancata adozione di misure per la gestione
dell’accesso alle zone che espongono ad un pericolo grave e immediato:
· Mancata richiesta dell’osservanza da parte dei
lavoratori di leggi, disposizioni aziendali etc.;
· Mancata adozione di provvedimenti per evitare che le
misure tecniche possano provocare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno;
· Mancata informazione ai lavoratori;
· Mancata formazione ai lavoratori, ai dirigenti e
preposti, ai lavoratori addetti alle emergenze e all’RLS;
· Mancata programmazione degli interventi per la
cessazione dell’attività da parte dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato e per l’abbandono del luogo di lavoro;
· Mancata garanzia della presenza di mezzi di
estinzione incendi;
· Mancata adozione di misure di
prevenzione incendi.
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Tutte (*)
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Art. 55 - comma 5 D.Lgs.
81/2008
Arresto da 2 a 4
mesi
o ammenda da €
1.315,20
a € 5.260,80
|
· Mancata nomina del Medico Competente;
· Mancata fornitura
dei DPI;
· Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della
SSL;
· Mancata cooperazione e coordinamento e mancata
elaborazione del DUVRI;
· Responsabilità delle imprese appaltatrici e dei
lavoratori autonomi per i loro rischi specifici;
· Mancata redazione e integrazione del DUVRI in ambito
pubblico da parte dei soggetti competenti ai sensi del D.Lgs.163/2006.
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Tutte (*)
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Art. 55 - comma 5
D.Lgs. 81/2008
Arresto da 2 a 4
mesi
o ammenda da €
1.644 a € 6.576
|
· Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e
richiesta al
Medico
Competente dell’osservanza dei suoi obblighi;
· Mancato consenso al fatto che i lavoratori
verifichino, mediante
l’RLS,
l’applicazione delle misure di sicurezza;
· Violazione del divieto di consultare il documento
fuori dall’azienda;
· Mancata consultazione dell’RLS nei casi previsti
dalla legge;
· Mancata indizione della riunione periodica in tutti
i casi in cui la legge ne preveda la convocazione.
|
Tutte (*)
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55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
ammenda da €
2.192 a € 4.384
|
· Mancata custodia del DVR presso l’unità produttiva
cui si
riferisce
la VR;
· Nell’ambito della riunione periodica, annessa
sottoposizione all’esame dei partecipanti degli oggetti previsti dalla legge;
· Effettuazione delle visite mediche nei casi vietati
dalla legge.
|
Tutte (*)
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Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.192
a € 7.233,60
|
· Omessa
comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 3
giorni;
· Omessa
vigilanza sul fatto che l’adibizione dei lavoratori alle mansioni sia
congruente con i giudizi di idoneità;
· Omessa
fornitura al RSPP e al MC delle informazioni previste dalla legge.
|
Tutte (*)
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Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.096 a € 4.932
|
· Mancata
comunicazione al MC della cessazione del rapporto di
lavoro del lavoratore;
· Mancata
comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 1 giorno;
· Mancata
fornitura di informazioni al lavoratore sulla conservazione della cartella
sanitaria;
· Mancata
redazione del verbale della riunione periodica.
|
Tutte (*)
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Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 548 a € 1.972,80
|
· Mancata
fornitura ai lavoratori della tessera di riconoscimento
in caso di lavori in
appalto o subappalto
|
Tutte (*)
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Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 109,60 a € 548
per ciascun
lavoratore
|
· Mancata
comunicazione all’Inail del nominativo del/degli RLS
|
Tutte (*)
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Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 54,80 a € 328,80
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PREPOSTO
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AZIENDE SOGGETTE
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SANZIONI
DI LEGGE
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· Mancata
vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge;
· Mancata
segnalazione al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei DPI;
· Mancata
astensione dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave o immediato;
· Mancata richiesta
ai lavoratori dell’osservanza delle misure di
controllo delle
situazioni di rischio di emergenze e dare istruzioni per l’abbandono della
zona pericolosa.
|
Tutte (*)
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Art. 56 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda
da € 438,40 a € 1.315,20
|
· Mancata
verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni anche
in materia di DPI accedano alle zone con esposizione di rischio grave e
specifico;
· Mancata
informazione ai lavoratori esposti ad un pericolo grave e immediato della
presenza del pericolo stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
· Mancata
partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
Datore di lavoro.
|
Tutte (*)
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Art. 56 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 1 mese
o ammenda
da € 219,20 a € 876,80
|
LAVORATORE
|
AZIENDE SOGGETTE
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SANZIONI
DI LEGGE
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· Mancata
osservazione delle disposizioni impartite dal Datore di lavoro, Dirigenti e
Preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
· Non
utilizzo corretto delle attrezzature, delle sostanze, dei mezzi, dei DPI;
· Non
immediata segnalazione al Datore di Lavoro, Dirigente, Preposti delle
deficienze delle attrezzature e dei DPI;
· Modifica
o rimozione senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o
controllo;
· Compromissione
della sicurezza propria o altrui mediante compimento di operazioni o manovre
non di propria competenza;
· Mancata
partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
Datore di lavoro;
· Rifiuto
a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa e dal Medico
Competente;
· Rifiuto
della designazione come addetto antincendio senza giustificato motivo.
|
Tutte (*)
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Art. 59 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 1 mese o ammenda
da € 219,20 a € 657,60
|
Mancata Esposizione di
tessera di riconoscimento in caso di attività in regime di appalto o di
subappalto.
|
Tutte (*)
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Art. 59 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 54,80 a € 328,80
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MEDICO
COMPETENTE
|
||
· Mancata
consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della
documentazione sanitaria in suo possesso;
· Mancata
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia
della cartella sanitaria e di rischio.
|
Tutte (*)
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Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 1 mese
o ammenda
da € 219,20 a € 876,80
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· Mancata
programmazione ed effettuazione della sorveglianza
Sanitaria;
· Mancata
istituzione, aggiornamento e custodia della cartella Sanitaria;
· Mancata
fornitura ai lavoratori e all’RLS sul significato della sorveglianza
sanitaria.
|
Tutte (*)
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Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda da € 328,80 a € 1.315,20
|
· Mancata
collaborazione alla valutazione dei rischi;
· Mancata
visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.
|
Tutte (*)
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Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 3 mesi
o ammenda da € 438,40 a € 1.753,60
|
· Mancata
informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e
mancato rilascio di una copia della documentazione sanitaria su richiesta del
lavoratore;
· Mancata
comunicazione scritta al datore di lavoro, all’RLS e all’RSPP dei risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata.
|
Tutte (*)
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Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 657,60 a € 2.192
|
· Omessa
trasmissione dati sanitari al SSN;
· Effettuazione
visite mediche nei casi vietati dalla legge;
· Allegazione
degli esiti della visita alla cartella sanitaria e di Rischio;
· Espressione
del giudizio nei casi previsti dalla legge e consegna di una copia del
giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro.
|
Tutte (*)
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Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.096 a € 4.384
|
Laddove è prevista la sanzione
amministrativa, segnalare all’Ispettorato del Lavoro e Asl competente per
l’erogazione.