martedì 9 ottobre 2018

SICUREZZA SUL LAVORO - DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SANZIONI CON PRONTUARIO

SICUREZZA SUL LAVORO - DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  DEL RISCHIO
SANZIONI CON PRONTUARIO


Il DVR (Documento di Valutazione Rischi) è obbligatorio in tutte le attività commerciali ed artigianali (Alberghi, Bar, ristoranti, Pizzerie, Estetista, Parrucchieri, Negozi al dettaglio…ecc.) con almeno un dipendente.

DVR (Documento di valutazione dei rischi) è lo strumento, cartaceo o elettronico, grazie al quale il Datore di Lavoro stima la probabilità che si verifichi un evento dannoso per i propri dipendenti e l’entità del danno derivante da esso. Per ogni rischio individuato, definisce le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate durante il processo produttivo al fine di ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi o per contenere il più possibile il danno.

La normativa sul documento di valutazione rischi art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, indica esplicitamente che nella valutazione devono essere tenuti in conto tutti i possibili rischi, compresi lo stress lavoro correlato e i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Due aspetti questi che nell’ultimo decennio hanno assunto un peso specifico sempre più rilevante all’interno delle aziende.

L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo di redazione del DVR per tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente. La valutazione dei rischi e la designazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)  sono i due soli adempimenti che il Datore di Lavoro non può delegare. Per i lavoratori autonomi o per le imprese familiari la norma non impone quest’onere ma rimanda alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile.

CHI LO DEVE COMPILARE – E QUANTO E’ NECESSARIO:

Per la redazione del DVR – Documento di valutazione dei rischi – il Datore di Lavoro può avvalersi di alcune figure di consulenza: prima fra tutti quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che oltre ad affiancarlo in fase di valutazione dei rischi contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione, il Medico Competente che si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria e il Responsabile dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e al quale va consegnata una copia per presa visione (art. 50, comma 1b e 5 del T.U.).

SCADENZA E AGGIORNAMENTO DEL DVR:

Non si può parlare di scadenza del documento di valutazione rischi perché il DVR va riveduto e corretto costantemente durante tutto il ciclo di vita dell’impresa. Non è uno strumento statico che una volta redatto può essere risposto in attesa di un controllo amministrativo ma al contrario è parte integrante dei cambiamenti aziendali. L’art. 29, comma 3, del T.U. per la Sicurezza prevede che l’iter di aggiornamento del documento valutazione rischi venga ripetuto ogni qual volta si verifichino i seguenti casi e comunque entro 30 giorni:

·         modifiche al processo produttivo (es. introduzione di nuovi attrezzi, macchinari, sostanze);
·         variazioni sull’organizzazione del lavoro (es. nuovo organigramma aziendale, nuove attività o nuove sedi in cui svolgere l’attività);
·         cambiamenti dell’impianto normativo relativo alla sicurezza sul lavoro;
·         evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
·         significative risultanze sulla sorveglianza sanitaria (es. presenza di infortuni e malattie professionali).

Con il decreto direttoriale del 6 giugno 2018 nr. 12, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito un aumento delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro dell’1,9% dal 1° luglio 2018.

L’incremento è previsto dal comma 4-bis dell’Articolo 306 del D.Lgs. 81/2008 secondo cui “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
L’aumento del 2018 è il secondo aumento quinquennale dopo quello del 2013 del 9,6%.

Quali sanzioni sono previste per il datore di lavoro che non rispetta i principali obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro?

Le sanzioni per la mancata mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR e per la mancata designazione del RSPP salgono da 2.740 euro a 2.792 euro per quella minima e da 7.014 euro a 7.147 euro per quella massima.

Per la
 valutazione del rischio incompleta nel DVR e la mancata consultazione del RLS la sanzione sale da 2.192 euro a 2.233 euro per quella minima e da 4.384 euro a 4.467 euro per quella massima.

Se il 
DVR manca dei criteri di valutazione del rischio, o dell’individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione, la sanzione sale da 1.096 euro a 1.116 euro per la minima e da 2.192 euro a 2.233 euro per la massima.

Adempimenti e sanzioni:

(*) con al dicitura “Tutte” si intende le attività con almeno n.1 lavoratore e/o socio lavoratore oltre al Datore di Lavoro.

INADEMPIENZA
DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE
AZIENDE SOGGETTE
SANZIONE DI LEGGE
·  Mancata effettuazione della Valutazione dei rischi (VDR) e
adozione del documento in collaborazione con l’RSPP e il MC
·  Mancata nomina del RSPP (anche se svolto direttamente).


Tutte (*)
Art. 55 - comma 1 e 2 D.Lgs. 81/2008
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.792 a € 7.147,40

Art. 55 - comma 2 D.Lgs. 81/2008
La sola pena dell’arresto da 4 a 8 mesi in alcuni tipi di aziende (con rischi biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni/mutageni,
manutenzione/rimozione amianto, etc.) in caso di mancata effettuazione della VR ed elaborazione del documento in collaborazione con RSPP e MC.
·  Mancata redazione del DVR secondo le modalità di legge;
· Mancata previsione nel DVR del programma di miglioramento nel tempo della sicurezza
· Mancata indicazione nel DVR del nominativo del RSPP, del
   RLS e del Medico competente


Tutte (*)
Art. 55 - commi 3 e 4 D.Lgs. 81/2008
Ammenda
da € 2.233 a € 4.467
(in assenza delle misure di prevenzione e protezione e dei
DPI, programma di miglioramento, procedure per l’attuazione delle misure) da € 1.116 a € 2.233 (in assenza dei criteri di redazione del DVR e individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono adeguate capacità, esperienza, formazione e addestramento)
· Mancata applicazione delle tutele previste dalla legge per i
   Volontari;
· Mancata adozione di provvedimenti per la tutela del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato;
· Mancata designazione dei lavoratori incaricati delle emergenze;
· Mancata informazione ai lavoratori esposti a rischio grave e immediato;
· Mancata astensione salvo giustificato motivo per la sicurezza dal richiedere ai lavoratori la ripresa delle attività in presenza di pericolo grave e immediato;
· Mancata consegna al RLS che lo richiede di copia del DVR;
· Mancata fornitura di informazione sui rischi specifici in caso di affidamento di lavori a terzi.



Tutte (*)



Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008

Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 822 a € 4.384
·  Mancata selezione dell’idoneità tecnica professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
· Mancata previsione nell’affidamento dei compiti ai lavoratori delle loro condizioni e capacità in rapporto alla loro salute e sicurezza;
· Mancata adozione di misure per la gestione dell’accesso alle zone che espongono ad un pericolo grave e immediato:
· Mancata richiesta dell’osservanza da parte dei lavoratori di leggi, disposizioni aziendali etc.;
· Mancata adozione di provvedimenti per evitare che le misure tecniche possano provocare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
· Mancata informazione ai lavoratori;
· Mancata formazione ai lavoratori, ai dirigenti e preposti, ai lavoratori addetti alle emergenze e all’RLS;
· Mancata programmazione degli interventi per la cessazione dell’attività da parte dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e per l’abbandono del luogo di lavoro;
· Mancata garanzia della presenza di mezzi di estinzione incendi;
· Mancata adozione di misure di prevenzione incendi.


Tutte (*)


Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008

Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 1.315,20
a € 5.260,80
· Mancata nomina del Medico Competente;
· Mancata fornitura dei DPI;
· Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della SSL;
· Mancata cooperazione e coordinamento e mancata elaborazione del DUVRI;
· Responsabilità delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi per i loro rischi specifici;
· Mancata redazione e integrazione del DUVRI in ambito pubblico da parte dei soggetti competenti ai sensi del D.Lgs.163/2006.


Tutte (*)


Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Arresto da 2 a 4 mesi
o ammenda da € 1.644 a € 6.576
· Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e richiesta al
   Medico Competente dell’osservanza dei suoi obblighi;
· Mancato consenso al fatto che i lavoratori verifichino, mediante
   l’RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza;
· Violazione del divieto di consultare il documento fuori dall’azienda;
· Mancata consultazione dell’RLS nei casi previsti dalla legge;
· Mancata indizione della riunione periodica in tutti i casi in cui la legge ne preveda la convocazione.


Tutte (*)


 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
ammenda da € 2.192 a € 4.384
· Mancata custodia del DVR presso l’unità produttiva cui si
   riferisce la VR;
· Nell’ambito della riunione periodica, annessa sottoposizione all’esame dei partecipanti degli oggetti previsti dalla legge;
· Effettuazione delle visite mediche nei casi vietati dalla legge.


Tutte (*)


Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.192
a € 7.233,60
· Omessa comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 3
giorni;
· Omessa vigilanza sul fatto che l’adibizione dei lavoratori alle mansioni sia congruente con i giudizi di idoneità;
· Omessa fornitura al RSPP e al MC delle informazioni previste dalla legge.



Tutte (*)



Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.096 a € 4.932
· Mancata comunicazione al MC della cessazione del rapporto di
lavoro del lavoratore;
· Mancata comunicazione all’Inail degli infortuni superiori a 1 giorno;
· Mancata fornitura di informazioni al lavoratore sulla conservazione della cartella sanitaria;
· Mancata redazione del verbale della riunione periodica.


Tutte (*)


Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 548 a € 1.972,80
· Mancata fornitura ai lavoratori della tessera di riconoscimento
in caso di lavori in appalto o subappalto
Tutte (*)
Art. 55 - comma 5 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 109,60 a € 548
 per ciascun lavoratore
· Mancata comunicazione all’Inail del nominativo del/degli RLS
Tutte (*)
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 54,80 a € 328,80
PREPOSTO
AZIENDE SOGGETTE
SANZIONI DI LEGGE
· Mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
· Mancata segnalazione al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI;
· Mancata astensione dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave o immediato;
· Mancata richiesta ai lavoratori dell’osservanza delle misure di
controllo delle situazioni di rischio di emergenze e dare istruzioni per l’abbandono della zona pericolosa.


Tutte (*)


Art. 56 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda
da € 438,40 a € 1.315,20
· Mancata verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni anche in materia di DPI accedano alle zone con esposizione di rischio grave e specifico;
· Mancata informazione ai lavoratori esposti ad un pericolo grave e immediato della presenza del pericolo stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
· Mancata partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro.


Tutte (*)


Art. 56 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 1 mese
o ammenda
da € 219,20 a € 876,80
LAVORATORE
AZIENDE SOGGETTE
SANZIONI DI LEGGE
· Mancata osservazione delle disposizioni impartite dal Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
· Non utilizzo corretto delle attrezzature, delle sostanze, dei mezzi, dei DPI;
· Non immediata segnalazione al Datore di Lavoro, Dirigente, Preposti delle deficienze delle attrezzature e dei DPI;
· Modifica o rimozione senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo;
· Compromissione della sicurezza propria o altrui mediante compimento di operazioni o manovre non di propria competenza;
· Mancata partecipazione a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
· Rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa e dal Medico Competente;
· Rifiuto della designazione come addetto antincendio senza giustificato motivo.





Tutte (*)





Art. 59 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 1 mese o ammenda
da € 219,20 a € 657,60
Mancata Esposizione di tessera di riconoscimento in caso di attività in regime di appalto o di subappalto.
Tutte (*)
Art. 59 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 54,80 a € 328,80
MEDICO COMPETENTE


· Mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso;
· Mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio.


Tutte (*)


Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 1 mese
o ammenda
da € 219,20 a € 876,80
· Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza
Sanitaria;
· Mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella Sanitaria;
· Mancata fornitura ai lavoratori e all’RLS sul significato della sorveglianza sanitaria.


Tutte (*)


Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 2 mesi
o ammenda da € 328,80 a € 1.315,20
· Mancata collaborazione alla valutazione dei rischi;
· Mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.
Tutte (*)
Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Arresto fino a 3 mesi
o ammenda da € 438,40 a € 1.753,60
· Mancata informazione ai lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e mancato rilascio di una copia della documentazione sanitaria su richiesta del lavoratore;
· Mancata comunicazione scritta al datore di lavoro, all’RLS e all’RSPP dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata.


Tutte (*)


Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 657,60 a € 2.192
· Omessa trasmissione dati sanitari al SSN;
· Effettuazione visite mediche nei casi vietati dalla legge;
· Allegazione degli esiti della visita alla cartella sanitaria e di Rischio;
· Espressione del giudizio nei casi previsti dalla legge e consegna di una copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro.



Tutte (*)



Art. 58 - comma 1 D.Lgs. 81/2008
Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 1.096 a € 4.384

Laddove è prevista la sanzione amministrativa, segnalare all’Ispettorato del Lavoro e Asl competente per l’erogazione.