LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136) (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2018
LEGGE 1° ottobre 2018 , n. 117
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136) (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2018
LEGGE 1° ottobre 2018 , n. 117
Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:PROMULGA
Art. 1.
Modifiche all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi
1. All’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) , della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 -bis . Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle
specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola:
«bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1 -bis »;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all’articolo 172, comma 1 -bis , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
Art. 2.
Campagne di informazione e sensibilizzazione 1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell’ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini, previsti dall’articolo 172, comma 1 - bis , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 3.
Incentivi per l’acquisto dei dispositivi 1. Al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall’articolo 172, comma 1 -bis , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo.
Art. 4.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1º ottobre 2018
CONTE, Presidente del Consiglio
MATTARELLA
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Articolo 172
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
di ritenuta e sicurezza per bambini
1. Il conducente e i passeggeri dei
veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (UE) n.
168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47,
comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in
qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere
assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro
peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti conformemente ai regolamenti della Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive
comunitarie.
1 -bis . Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente allespecifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1 -bis . Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente allespecifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2. Il conducente del veicolo è tenuto
ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie Ml, NI,
N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono
viaggiare;
b) i
bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo
se la loro statura supera 1,50
m.
4. I bambini di statura non superiore a
1,50 m,
quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio
pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini.
a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. 1 bambini non possono essere
trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un
sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non
sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età
superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3
devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli
stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo
se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. 1 passeggeri dei veicoli delle
categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le
cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante
cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la
suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla
persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il
video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai
corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di
emergenza:
b) i
conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in
caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con
allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei
veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale
nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza
privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando
esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti
autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie
particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo
previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEF e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla
base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di
sicurezza;
g) i passeggeri dei
veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al
trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate
nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni dì emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono
esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni
dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e
degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
all'articolo 169, comma 5, a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore
ad anni sedici. (dopo l’8 maggio 2009 quindi non è più ammesso il trasporto di bambini in
soprannumero)
10. Chiunque non fa uso dei,
dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi dì
ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1 -bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 81,00 a € 326,00. (pagamento entro 5 gg. € 56,70). (Punti da decurtare 5)
Quando il mancato uso riguarda il
minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo
al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione 11, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei
dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli
stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
40,00 a € 163,00. (pagamento entro 5 gg. € 28,00).
(Punti da decurtare 5)
12. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi
di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 849,00 a € 3.396,00. (pagamento entro 5 gg. € 594,30).
13. I dispositivi di ritenuta di cui al
comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla
relativa confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sez. 11, del titolo
VI."