domenica 27 maggio 2018

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE ART. 348 C.P.

 

Premessa:

L’art.348 del c.p. recita:

1.     Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

2.     La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

3.     Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

La norma tende a tutelare l'interesse pubblico acché determinate attività delicate, socialmente rilevanti, vengano svolte solamente da chi possegga gli accertati requisiti morali e professionali.
Dunque, chi esercita abusivamente una professione di cui al punto 1, commette un reato e non solo, ma anche una severa multa.
E’ ovvio che il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.
Prendiamo ad es. uno che si spaccia per dentista o medico specialista, quando non lo è, guadagnando illegalmente e mettendo le mani sui ignari pazienti in modo ripetuto e continuo.

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Ebbene con la legge 11.1.2018 nr.3 in vigore dal 15.2.2018, all’art.12,  le sanzioni sono
state inasprite con più severità, in pratica è stato riscritto l’art.348 del C.P.
In questo caso, la sentenza di condanna sarà pubblicata e tutti gli attrezzi che sono serviti o che servono a commettere il reato di cui all’art.348 c.p., saranno confiscati.
A pagare penalmente non saranno solo quelli che esercitano abusivamente una professione, ma anche su chi agisce da prestanome e iscritti all’albo che in qualche modo favoriscono l’esercizio abusivo della professione.

Il 29.3.2018, è intervenuta una sentenza di Cassazione sez. VI Penale nr. 14501/18, ove ha ritenuto impossibile invocare la tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) per quelli che si sono resi responsabili di cui all’art.348 c.p.