mercoledì 7 febbraio 2018

Legittima la revoca della patente ai sensi dell'art. 120, comma 2, C.d.S.

Numero 00332/2018 e data 06/02/2018 Spedizione




REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 gennaio 2018


NUMERO AFFARE 01522/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-avverso il provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell’art 120 codice della strada del Prefetto di Rimini (prot. n. 2350/2015/PAT del 29 gennaio 2016);

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione del 7 agosto 2017 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

Premesso.

1. La ricorrente riferisce che:

a) con sentenza-OMISSIS-dai reati contestati in quanto non imputabile per vizio totale di mente, a causa di una grave patologia psichiatrica accertata;

b) che, stante la pericolosità dell’interessata, la sentenza ha disposto l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno e che detto termine è stato poi ulteriormente prorogato dal Magistrato di Sorveglianza con le ordinanze del 26-9-2014 e 24-6-2015;

c) che, nella vigenza della seconda proroga, la Prefettura di Rimini ha disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell’art 120 del codice della strada;

d) che ha proposto, in data 12-5-2016, il ricorso gerarchico al Ministro, che non è stato deciso.

Tutto ciò premesso impugna l’atto indicato in epigrafe deducendo che il provvedimento di revoca della patente sia illegittimo per violazione dell’art 120, comma 2, del codice della strada.

Il Ministero, con relazione del 7-8-2017, rileva che il ricorso è infondato e ne chiede il rigetto.

Considerato.

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’interessata deduce che il provvedimento di revoca della patente sia illegittimo poiché emesso dal Prefetto di Rimini oltre il termine di tre anni previsto dall’art 120, comma 2, del codice della strada, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro, divenuta irrevocabile il 25-2-2013.

Il motivo è infondato.

L’art 120 del codice della strada, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi per la guida dei veicoli a motore, prevede in sintesi che non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, le persone condannate per determinati reati o destinatarie di determinati divieti. Al secondo comma è disposto che, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, e che “la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.

Come osserva il Ministero, la revoca della patente è atto dovuto nei confronti di chi si trova nelle condizioni descritte dalla norma richiamata. La ricorrente, infatti, alla data di emanazione del provvedimento impugnato, si trovava sottoposta alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata, disposta in proroga, per un ulteriore anno, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna con ordinanza del 23-11-2016.

La circostanza che siano passati oltre tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza è dunque priva di pregio. In primo luogo, perché non si tratta di sentenza di condanna, così come indicato dalla norma, ma di una sentenza di assoluzione per vizio totale di mente; in secondo luogo perchè, come correttamente osserva il Ministero, in ogni caso la sentenza è passata in giudicato il 25-2-2013, come riferito dalla stessa ricorrente a pag 3 del ricorso, mentre il provvedimento impugnato reca la data del 29-1-2016 e pertanto rientra perfettamente nel termine di tre anni.

Il provvedimento, dunque, oltre che legittimo, è atto dovuto del Prefetto poiché, stante la presunzione di pericolosità dei soggetti destinatari del provvedimento di revoca prevista dall’art 120 del codice della strada, l’Amministrazione è tenuta ad adottarlo, senza possibilità di valutazioni discrezionali, al ricorrere dei presupposti richiesti dalla norma in esame, ovvero nel caso di specie la misura di sicurezza personale.

3. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso vada respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


L'ESTENSORE 
 Vincenzo Neri
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello


IL SEGRETARIO
Luisa Calderone