giovedì 7 dicembre 2017

Decreto Panificazione in Sicilia: Un pasticcio


Com'è noto, l'Assessorato Attività Produttive ha emanato, recentemente, "Disposizioni relative all’attività di panificazione".Lo ha fatto con un Decreto Regionale, che sebbene abbia avuto mandato dalla stessa Giunta Regionale, presenta delle "criticità" (per usare un eufemismo), non di poco conto.
Intanto il Decreto de quo, vuoi o non vuoi, supera ampiamente le aspettative (il Disegno di legge presentato all'ARS  trovasi ancora fermo in commissione - ultima riunione svoltasi a novembre 2016), e nello stesso tempo, supera anche normative STATALI, in vigore, di rango certamente superiori ad un decreto regionale.

Ad avviso dello scrivente, basterebbe solo dire che lo stesso si pone in netto contrasto con la normativa nazionale e regionale (v. circolare regionale n. 02 del 09 Aprile 2009 e circolare regionale n. 07 del 19 marzo 2007), con la legislazione europea che garantisce la libera concorrenza e la liberalizzazione delle attività economiche all'interno dell'U.E.,  e financo, con l'art. 41 della COSTITUZIONE, in quanto:
  • il vincolo della chiusura domenicale e festiva è stato soppresso dall'art. 40 del del d.l. n. 5 del 2012, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35 (la Regione Veneto ha impugnato questo decreto ma è stata bacchettata dalla Corte Costituzionale);
  •  è stato abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, con Legge 114/98.

Si ritiene, che l'autonomia statutaria della Regione Siciliana debba sempre tener conto delle FONTI DEL DIRITTO, ED IN PARTICOLARE, DELLA GERARCHIA DELLE STESSE, nonchè della COMPETENZA STATALE  ESCLUSIVA, prevista  in materia dall'art. 117 della Costituzione.
Non si può dire, invece, che la REGIONE SICILIANA si sia attenuta al "minimo sindacale" nel normare la materia che non è riuscita a normare con una LEGGE REGIONALE.

Ma vediamo, per sommi capi, cosa si prevede in  questo decreto regionale:

All'art. 1 si entra nel merito della panificazione. L'articolo 4, comma 2-ter del D.L. 223/2006, convertito con la legge 248/2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ha rimesso ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la disciplina, in conformità al diritto comunitario, delle denominazioni di " panificio", "pane fresco" e "pane conservato".In adempimento di tale previsione, il Governo ha adottato lo schema di decreto contenente il regolamento di definizione delle denominazioni di "panificio", "pane fresco" e "pane a durabilità prolungata" con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 24 settembre 2015 e recentemente, dalla Conferenza STATO REGIONI Rep. Atti n. 109/CSR dell’6 luglio 2017.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite: L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative alla " tutela della salute" e all'"alimentazione", alle quali può ricondursi la disciplina della produzione e della commercializzazione del pane.

Continuando nella lettura degli articoli che seguono, si vanno a prevedere dei Requisiti per i panificatori, requisiti professionali che cozzano enormemente con la normativa statale ed in particolare con quanto previsto nella nuova modulistica unificata e standardizzata recentemente approvata e recepita dalla stessa Giunta Regionale. Peraltro si parla di corsi di formazione, che nella migliore delle ipotesi, la Regione dovrebbe approvare entro sei mesi (si parla dei programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione...).

L'art. 5 è la ciliegina sulla torta di questo decreto. Il comma 1^ fa espresso divieto della commercializzazione del pane su area pubblica.... (nemmeno la 18/95 ha osato tanto.... V. post).  E se il pane non può essere venduto su aree pubbliche mi chiedo perché il pesce e la carne possono essere commercializzati  e venduti su aree pubbliche senza divieti di sorta, a parte il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Stendiamo un velo pietoso infine sulle sanzioni... Chi ha fatto questo decreto sicuramente non ne ha la più pallida idea di come funziona un sistema sanzionatorio. La sanzione edittale non è per niente proporzionale e non rispetta il criterio del doppio del minimo o del terzo del massimo (in quanto si equivalgono). Inoltre, la norma sanzionatoria da applicare non è citata (si da tutto per scontato), non è previsto l' organo competente a decidere sui ricorsi, a chi vanno destinati i proventi, se il sequestro dei mezzi è finalizzato alla confisca....IL NULLA DEL NULLA.

Ci sarebbe ancora tantissimo da dire e non certamente per il gusto di criticare.... ma le lacune lasciate da questo decreto sono davvero imbarazzanti per gli addetti ai lavori. Nel frattempo, si attende, speranzosi, in  una risposta dagli organi competenti, a cui lo scrivente si è rivolto da poco più di un mese e di cui si allega stralcio:


Oggetto: Richiesta chiarimenti -Disposizioni relative alla panificazione.

Alla Giunta Regionale della Regione Siciliana
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessorato Attività Produttive
assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
Al Dipartimento Attività Produttive
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
Al Ministero Sviluppo Economico
dgat.dg@pec.mise.gov.it
All’ANCI SICILIA
ancisicilia@pec.it
Al Responsabile del SUAP
Al Sig. Sindaco
Al segretario Comunale
SEDE
Con decreto del 10 ottobre 2017, pubblicato in GURS n. 44 del 20 ottobre 2017, codesto Assessorato attività produttive ha emanato un decreto finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti l’attività di panificazione, prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, individuando il regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive ed, in relazione alle violazioni in materia, apposito regime sanzionatorio.
Considerato che dalla lettura del suddetto decreto emerge quanto segue:
1) l’attività di panificazione è vietata nei giorni domenicali festivi, derogabili, in caso di festività consecutive e di festività che ricadono nella giornata di sabato o lunedì, mentre la vendita e la somministrazione è consentita, purché trattasi di pane prodotto in giornate diverse da quelle sopra indicati (salvo deroghe);
2) il Sindaco deve garantire la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi, anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio;
3) l’esercizio dell'attività di panificazione è subordinato al possesso del requisito professionale;
4) chiunque panifichi e/o venda pane in violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro della merce, e dei mezzi, in caso di recidiva;
5) è vietata la commercializzazione del pane su area pubblica, nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente
Tenuto conto che:
1) l'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 dispone che:
“Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. " e che la norma sopra riportata è direttamente e immediatamente applicabile nell’ordinamento regionale considerato che la legislazione regionale non prevede al riguardo alcuna disciplina particolare (v. circolare 7/2007, prot. n. 3021 del 19 marzo 2007);
2) con Circolare n. 02 del 09 aprile 2009, prot. n. 3710, l’Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca ha disposto che “risulta pacifico come anche l'attività di panificazione deroghi alle disposizioni in materia di orari,”
3) l'art. 40 del d.l. n. 5 del 2012 (convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, peraltro oggetto d’impugnazione della Corte Costituzionale da parte della Regione Veneto), dal titolo «Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva» ha abrogato il secondo periodo dell’art. 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265 estendendo anche alle imprese artigiane di panificazione che curano la commercializzazione diretta di prodotti propri la cosiddetta liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali al dettaglio, già disposta con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
4) con CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 06.07.2017 è stata raggiunta una nuova intesa sullo schema di decreto recante la denominazione di panificio, di pane fresco e della dicitura pane conservato o a durabilità prolungata;
5) “l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative alla "tutela della salute" e all'"alimentazione", alle quali può ricondursi la disciplina della produzione e della commercializzazione del pane” (v. Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane A.C. 3265).
6) all’ARS è presente un disegno di legge tendente a disciplinare l'attività di panificazione;
7) con l'uscita del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è stato abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari (art. 30, comma 5) e che nessuna norma regionale o nazionale vieta la vendita di pane su aree pubbliche, purché vengano rispettate tutte le norme previste in materia igienico sanitaria;
8) le norme vigenti per il commercio su aree pubbliche, sia nazionali che regionali, prevedono che “non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio” (v. art. 20, comma 7 L.R. 18/95 nonché risoluzione MISE n. 174133 del 28 settembre 2015);
9) la modulistica recentemente approvata, con delibera della Giunta Regionale n.462 del 23 ottobre 2017, risulta non adeguata a tutte le prescrizioni previste nel decreto de quo, con particolare riferimento ai requisiti professionali dei panificatori.
Per quanto sopra esposto quest’ufficio attività produttive e di Polizia, preposto al controllo sia istruttorio-amministrativo (gestione del SUAP), che sanzionatorio in materia, chiede alle SS.LL., ognuno per le proprie competenze,
di voler chiarire le “criticità” emerse dal decreto de quo, ed in particolare:
• sul Divieto di commercializzazione su aree pubbliche, previsto all’art. 5, comma 1 del decreto;
• sugli orari e sulle turnazioni, previste dall’art. 2, comma 4, del decreto (obbligo o facoltà del panificatore);
• sull’ aspetto sanzionatorio (autorità competente, destinazione dei proventi, sequestro dei mezzi, ecc)
• sui requisiti professionali da indicare nella SCIA (mod. 15- delibera G.R. 462/17), nelle more dell’approvazione dei corsi di cui all’art. 3, comma 3, del decreto.
Copia della presente viene altresì inviata all’ANCI Regionale, essendo il sottoscritto facente parte del tavolo tecnico Anci, per l’adeguamento della modulistica unificata e standardizzata.
Ispettore Capo di Polizia Municipale
 Mario Serio