giovedì 2 novembre 2017

Autovelox: Il verbale è illegittimo perchè non contiene alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata

I FATTI

Un tizio ricorre al GdP per per violazione di cui all'art. 142 CdS e il ricorso viene accolto. In appello, il Tribunale confermava la sentenza in quanto il verbale non conteneva alcun riferimento alla circostanze che hanno impedito la contestazione immediata.

Il Comune ricorre in Cassazione adducendo i seguenti motivi:
  1. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 201, primo comma bis lettera E del CdS;
  2. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 3 del DI. N. 117 del 2007, coordinato e convertito dalla legge n. 160 del 2007 e dell'art. 1 del D: Trasporti del 15 agosto 2007;per violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. e
  3. dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione alle prove fotografiche e documentali;
  4. per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
LA SENTENZA

La Corte di Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.25030 del 23/10/2017, udienza del 23/06/2017, ritiene infondato il ricorso  e lo rigetta sostenendo che:

"Vero è che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia, nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò possibile, il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata. A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all'art. 2 comma 2 lettera A) e B) CdS richiamato dall'art. 4 comma 1 del Dlgs n. 121 del 2002 , ma rientra, invece, tra quelle indicate alla lettera C) dell'art. 2 appena richiamato. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era illegittimo perché non conteneva "(....) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attività istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (...)".