mercoledì 11 ottobre 2017

Stabilito l'indennizzo per lo stupro ( fino a € 4.800), l'omicidio (fino a € 7.200) ed altri reati intenzionali

 
MINISTERO DELL'INTERNO
Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. (17A06802)
(GU n.237 del 10-10-2017)


IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», e, in particolare, l'art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio
 
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e, in particolare, l'art. 1, comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
 
 Visto l'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»; Considerato che gli importi dell'indennizzo gravano sul Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo annuale di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge nonche' dai proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero richiedere negli anni successivi l'integrazione delle somme non percepite; 
 
Decretano: 
 
 Art. 1 Determinazione dell'indennizzo 
 
 1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura: 
 
 a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonche', in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima; 
 
b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravita', nell'importo fisso di euro 4.800; 
 
c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali. 

Art. 2 Modalita' di erogazione dell'indennizzo 
 
  1. Gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122. 
 
2. In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potra' procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi. 

Art. 3 Disciplina transitoria  
 
1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di adeguamento di cui all'art. 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso. 

Art. 4 Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 Roma, 31 agosto 2017 
 Il Ministro dell'interno Minniti 
 Il Ministro della giustizia Orlando 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017 Interno, foglio n. 2018