MINISTERO DELL'INTERNO
Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati
intenzionali violenti. (17A06802)
(GU n.237 del 10-10-2017)
(GU n.237 del 10-10-2017)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», e, in particolare,
l'art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi
dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali
violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di
violenza sessuale e di omicidio;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e, in particolare, l'art. 1,
comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali
violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai
figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa;
Visto l'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle
sanzioni pecuniarie civili, di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero
dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui
all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,
n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;
Considerato che gli importi dell'indennizzo gravano sul Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali
violenti, nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14,
comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo
annuale di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge nonche' dai
proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7
luglio 2016, n. 122, e' consentito agli aventi diritto
all'indennizzo, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nella quota
proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero richiedere negli
anni successivi l'integrazione delle somme non percepite;
Decretano:
Art. 1
Determinazione dell'indennizzo
1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7
luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200,
nonche', in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200
esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del
codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della
minore gravita', nell'importo fisso di euro 4.800;
c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino
a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche
e assistenziali.
Art. 2
Modalita' di erogazione dell'indennizzo
1. Gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengono
corrisposti nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14,
comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle
risorse di cui all'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono
riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui
all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di
riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli
anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta
nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si
potra' procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e
oneri aggiuntivi.
Art. 3
Disciplina transitoria
1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di adeguamento di
cui all'art. 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul
procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici
spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 agosto 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017
Interno, foglio n. 2018