Scatta giovedì 12 ottobre l’obbligo di
comunicare all’Inail – a fini statistici e informativi – gli infortuni
subiti dai lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello
dell’infortunio.
Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 183/2016 – istitutivo del del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) – i datori saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.
Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 183/2016 – istitutivo del del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) – i datori saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento.
In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli
infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima
di intervento dell’Istituto.
Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di sei mesi dalla legge 19/2017 di conversione del Dl Milleproroghe 244/2016.
Inizialmente il nuovo obbligo sarebbe dovuto partire il 12 aprile 2017: il termine è stato poi rinviato di sei mesi dalla legge 19/2017 di conversione del Dl Milleproroghe 244/2016.
La denuncia degli infortuni
La disciplina dell’obbligo di denuncia
degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’articolo 53 del Dpr 1124/65
(Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e nell’articolo
18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008, cioè il Testo unico sulla
sicurezza. Quest’ultima disposizione suddivide l’obbligo di
comunicazione degli infortuni a fini statistici e a fini assicurativi:
diviene ora necessaria, dunque, la comunicazione anche degli infortuni
sotto la soglia di risarcibilità (tre giorni), solamente a fini
statistici. A fini assicurativi rimane invece immutata la soglia dei tre
giorni, oltre a quello dell’infortunio.
Si usa il canale telematico
La segnalazione può essere fatta solo
tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Inail (salvo che
per i lavoratori dell’agricoltura, i lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, i lavoratori
occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura e i datori di lavoro
privati cittadini per i quali non è attivo il servizio di trasmissione
telematica).
La procedura prevede che il lavoratore –
in seguito all’infortunio – debba far certificare dal medico aziendale,
dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i
giorni di presunta inabilità. Il medico stesso è poi tenuto a inviare
all’Inail il certificato.
Da quel momento, i dati della
certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i
soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio e, pertanto,
anche al datore di lavoro. Per il settore marittimo l’onere della
denuncia di infortunio spetta al comandante della nave oppure, in caso
di sua impossibilità, all’armatore o al datore di lavoro.
Gli obblighi del lavoratore
Oltre a doversi preoccupare di ottenere
la certificazione medica, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare
tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio, come previsto
dall’articolo 52 del Dpr 1124/65. Infatti, in caso di omessa
comunicazione e nel caso in cui il lavoratore non abbia nemmeno
inoltrato la certificazione (obbligo che deve essere assolto dal medico
che certifica la prognosi), il lavoratore perde il diritto al
risarcimento da parte dell’Inail. La corretta comunicazione
dell’infortunio al datore di lavoro da parte del lavoratore deve
necessariamente comprendere anche il numero identificativo del
certificato medico, la data del rilascio e i giorni di prognosi
refertati dal medico.
Una volta ricevuti i dati del
certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro
le quali deve trasmettere all’Inail i dati richiesti a fini statistici e
a fini assicurativi.
Se il datore di lavoro non inoltra la
comunicazione di infortunio – ferme restando le possibili sanzioni per
la sua inadempienza – questa può essere effettuata dal lavoratore presso
la sede Inail competente.
Se il certificato medico viene inoltrato
all’Inps (per errore o nella convinzione che non si tratti di
infortunio), il lavoratore non perde comunque le tutele previste dalla
normativa poiché l’eventuale trattamento al quale il lavoratore abbia
diritto, viene anticipato dal primo ente che riceve il certificato,
ferma restando la competenza finale dell’ente che risulterà tenuto
all’erogazione a seguito delle indagini sulla natura della denuncia, se
si tratti cioè di infortunio o di semplice malattia.
Per la denuncia delle malattie
professionali resta fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione
dei riferimenti del certificato medico) entro i quali il datore di
lavoro deve inoltrare la denuncia all’Inail, sempre per via telematica.
LA TABELLA DI MARCIA
LA SCADENZA PER TUTTI
Comunicazione telematica dal 12 ottobre
Scatta dal 12 ottobre 2017 per tutti i
datori di lavoro l’obbligo – contenuto nell’articolo 18 del Dlgs 81/2008
– di comunicare all’Inail, a fini statistici, gli infortuni sul lavoro
che abbiano la durata anche di un solo giorno oltre a quello
dell’infortunio stesso
La comunicazione va eseguita entro 48
ore dalla ricezione dei dati del certificato medico, che deve essere
inoltrato all’Inail direttamente dal medico che lo ha stilato secondo le
prescrizioni contenute nel Dpr 1124/1965. I dati degli infortuni
saranno ora raccolti ed elaborati dal Sistema informativo nazionale per
la prevenzione (Sinp)
LA COMUNICAZIONE: TEMPI E MODI
Il datore ha 48 ore dalla ricezione del certificato
La comunicazione – sia a fini
statistici, sia a fini assicurativi – può essere effettuata solamente
con i mezzi telematici indicati dall’Inail. La procedura prende avvio
con la ricezione da parte dell’Istituto del certificato medico e con la
comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro della notizia
dell’avvenuto infortunio, accompagnata dai dati del certificato medico.
Dalla ricezione dei dati del certificato
reso disponibile dall’Inail, scatta il termine di 48 ore per la
comunicazione da parte del datore di lavoro
LE SANZIONI PER IL DATORE
Importi fino a 4.500 euro
L’apparato sanzionatorio per l’omessa o
ritardata comunicazione degli infortuni è di carattere amministrativo,
si differenzia per tipologia di violazione ed è riferita al datore di
lavoro
È prevista la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.800 euro per l’omessa o ritardata comunicazione
degli infortuni di durata superiore a un giorno (comunicazione a fini
statistici);
La sanzione va da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), in riferimento agli infortuni di durata superiore ai tre giorni (comunicazione a fini assicurativi)
La sanzione va da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), in riferimento agli infortuni di durata superiore ai tre giorni (comunicazione a fini assicurativi)
GLI OBBLIGHI DEL MEDICO
Anche il professionista sanitario è tenuto all’invio
Il lavoratore può richiedere il
certificato medico relativo all’infortunio al medico aziendale, al
pronto soccorso o al medico curante. In ogni caso, qualunque medico
presti soccorso al lavoratore infortunato, è obbligato a emettere il
certificato, che deve contenere la diagnosi e il numero di giorni di
inabilità temporanea assoluta al lavoro. Lo stesso medico è tenuto a
inoltrare telematicamente il certificato all’Inail. I dati sulla
certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in via telematica
Multe differenziate in caso di mancata trasmissione
Per la violazione degli obblighi di
comunicazione all’Inail degli infortuni, il legislatore ha previsto
sanzioni di carattere amministrativo, certamente gravose ma meno
impattanti delle sanzioni di carattere penale generalmente previste per
le violazioni addebitabili ai datori di lavoro.
È infatti proprio il datore di lavoro il soggetto sanzionabile se viene ritardata od omessa la comunicazione prevista dall’articolo 18 comma 1 lettera r) del Dlgs 81/2008.
È infatti proprio il datore di lavoro il soggetto sanzionabile se viene ritardata od omessa la comunicazione prevista dall’articolo 18 comma 1 lettera r) del Dlgs 81/2008.
La sanzione è quantificata nell’articolo
55 del Testo unico (che racchiude l’apparato sanzionatorio delle
disposizioni del Titolo I), in una somma variabile fra:
la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.096 a 4.932 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere
r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
la sanzione da 548 a 1972,80 euro per la
violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli
infortuni superiori a un giorno.
La differenza di sanzione è giustificata
dal minore impatto che la violazione può avere, essendo evidente la
maggiore importanza della denuncia a fini assicurativi.
In caso di infortunio, tuttavia, le
sanzioni potenzialmente applicabili al datore di lavoro e agli altri
soggetti responsabili sono ben più gravose, trattandosi di sanzioni di
natura penale. Infatti, oltre a quanto previsto dal Testo unico per le
specifiche violazioni delle disposizioni contenute nello stesso Dlgs
81/2008, il codice penale prevede un apparato sanzionatorio ad hoc sia
per il caso di lesioni che di omicidio colposo. La pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a
2mila euro (in questo caso si tratta di sanzione alternativa ), mentre
la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino
al triplo; ma la pena della reclusione non può superare i cinque anni.
Per l’omicidio colposo, se il fatto è
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Esistono ulteriori e diverse previsioni
di reati legati alla sicurezza sul lavoro, come ad esempio la «rimozione
od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» prevista
dall’articolo 437 del Codice penale, che prevede la reclusione da sei
mesi a cinque anni per il solo reato di pericolo e se dal fatto deriva
un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni, fermo restando in ogni caso il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno subito in caso di infortunio.
Da non dimenticare, infine, l’apparato
sanzionatorio del Dlgs 231/2001, che colpisce con sanzioni
amministrative direttamente l’azienda per fatti di reato commessi dalle
persone fisiche legate all’azienda stessa (dirigenti o lavoratori): in
caso di contestazione dei reati di lesioni gravi o gravissime o omicidio
colposo è prevista la possibilità di applicazione di sanzioni
pecuniarie – la cui quantificazione è rimessa al giudice con il
complesso sistema delle quote – o sanzioni di carattere interdittivo.
di Gabriele Taddia http://www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/