giovedì 7 settembre 2017

Servizi di linea interregionali di competenza statale

Circolare numero 11/2017 del 05.09.2017

Descrizione breve
Servizi di linea interregionali di competenza statale – Articolo 16-quinquies del decreto legge n. 20 giugno 2017, n. 91

Con decreto legge n. 20 giugno 2017, n. 91, come modificato con legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (pubblicata in G.U. 12/08/2017, n. 188) che ivi ha introdotto l’articolo 16-quinquies, il Legislatore è tornato sulle disposizioni introdotte di recente ed aventi effetti sui servizi di linea interregionali di competenza statale.

Segnatamente, per quanto attiene ai predetti servizi il decreto legge 91/17 novellato:
  1. non ha modificato la disposizione relativa alle aree di fermata (ex art. 3, co. 2 lett. g) del d. lgs. 21/11/2005, n. 285), i cui nullaosta alla sicurezza sono dunque validi fin quando non ne sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza. In sostanza, la norma conferma la soppressione del termine di durata pari a 18 mesi, previsto in precedenza per i citati nullaosta; 
  2. ha sostituito il comma 12-bis dell’art. 27 del DL 24/4/2017, n. 50 –come modificato con legge di conversione 21/6/2017, n. 96-, che introduceva talune limitazioni o vincoli ai raggruppamenti di imprese per la gestione dei servizi de quibus[1]. La nuova disposizione prevede l’istituzione, entro il 30 ottobre prossimo e con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, “di un tavolo di lavoro finalizzato ad individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. [….]”.In esito a tutto quanto sopra, le indicazioni fornite con circolare 9/2017 (prot. n. 12151 del 6/7/2017) per l’applicazione della norma al tempo in vigore devono ritenersi superate; resta tuttavia confermato quanto evidenziato incidenter tantum in materia di subaffidatari, e cioè che ai sensi dell’art. 3 co. 4 del d. lgs. 285/05 le imprese subaffidatarie non fanno parte, tecnicamente, di una riunione di imprese e pertanto esse non vengono in rilievo ai fini delle verifiche di cui all’art. 3 co. 3 lettere e), f), g) del predetto d. lgs. 285/05 –requisiti che dunque andranno accertati soltanto in capo alla riunione di imprese-.

Infine, per le ragioni espresse nella circolare 4/2017 (prot. 8788 del 15/5/2017) resta confermata l’abrogazione della circolare 9/2012 (prot. n. 25161 del 13/11/2012) che prevedeva la possibilità che di un’ATI facesse parte anche un’impresa non iscritta al Registro Elettronico Nazionale, ancorché essa non poteva in nessun caso essere autorizzata all’esercizio del trasporto.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Finocchi)


[1] Il comma 12-bis in questione, modificando l’art. 3 comma 3 del d. lgs. 285/05, così disponeva: “[…] Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. [….]”

Allegati
Circolare n. 11 del 05.09.2017.pdf

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