scheda di dettaglio parere
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Estremi nota parere |
Protocollo |
8505 |
Data |
21/08/2017 |
Estremi quesito |
Anno |
2017 |
trimestre |
III |
Ambito |
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA |
Materia |
POLIZIA LOCALE |
Oggetto |
Emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte del soggetto che ha redatto il verbale di accertamento della violazione. |
Massima |
Nel caso peculiare oggetto del quesito, in cui l'accertatore
della violazione sia altresì il responsabile dell'area competente per
l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, non sussistendo un orientamento
univoco in dottrina, né un orientamento giurisprudenziale sul punto, a
parere dello scrivente servizio sembra preferibile procedere con la
sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile sostituto, in modo
tale da offrire una maggiore tutela d'imparzialità sia al cittadino che
all'amministrazione
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Funzionario istruttore |
MARIA ELIANTO
0432/555556
MARIA.ELIANTO@REGIONE.FVG.IT |
Parere espresso da |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA |
Testo completo del parere |
Il Comandante della Polizia Locale chiede se, avendo lui stesso
contestato e notificato un verbale di accertamento relativo ad una
violazione amministrativa, possa provvedere alla sottoscrizione della
successiva ordinanza ingiunzione, ovvero se sia preferibile la
sottoscrizione da parte del Segretario generale dell'Ente, in qualità di
sostituto del Titolare di posizione organizzativa in caso di assenza o
impedimento.
Il procedimento relativo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione è
disciplinato, nella nostra regione, dall'art. 11 della L.R. 17 gennaio
1984, n. 1.
A livello statale, la normativa di riferimento è l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E' pacifico in giurisprudenza affermare che le sanzioni amministrative sono 'tipici provvedimenti amministrativi[1]'.
L'ordinanza ingiunzione, conseguentemente, viene considerata un
provvedimento amministrativo[2], nello specifico il provvedimento
conclusivo del procedimento amministrativo[3].
E' pacifico, inoltre, che la competenza ad adottare l'ordinanza
ingiunzione competa ai dirigenti degli enti locali, in base all'art. 107
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267[4].
L'art. 10 comma 2 della L.R. 1/1984 prevede che 'Alla determinazione
ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli
organi degli enti locali delegati secondo i rispettivi ordinamenti'.
Ora, si chiede se, qualora il soggetto individuato dal rispettivo
ordinamento dell'Ente locale, competente ad emettere l'ordinanza
ingiunzione, sia il medesimo che ha provveduto ad accertare, contestare e
notificare l'illecito amministrativo, si ricada in una qualche
situazione di incompatibilità, legittimando così la sottoscrizione
dell'ordinanza ingiunzione in capo al soggetto individuato, dal
rispettivo ordinamento, per la sostituzione del titolare di posizione
organizzativa in caso di impedimento.
I principi delineati all'interno della L.R. 1/1984 e della L.
689/1981 articolano il procedimento amministrativo sanzionatorio in tre
fasi distinte: l'accertamento; la trasmissione del rapporto;
l'emanazione dell'ordinanza, quest'ultima caratterizzata dall'iniziativa
del cittadino.
La prima fase, quella di accertamento, contestazione e notificazione
dell'illecito amministrativo, viene svolta di norma, all'interno
dell'Ente locale, dall'organo cui sono assegnate le funzioni di polizia.
La seconda fase, che si instaura qualora non si provveda al
pagamento in misura ridotta, oppure qualora vengano presentati degli
scritti difensivi, spetta all'autorità competente ad adottare
l'ordinanza ingiunzione, secondo il rispettivo ordinamento dell'Ente
locale.
Preme sottolineare che, quest'ultima fase, non instaura un
procedimento giurisdizionale, che ha invece inizio solo qualora sia
l'ordinanza ingiunzione ad essere impugnata innanzi al giudice
ordinario.
La gestione dell'intero procedimento amministrativo, infine, rientra
nella competenza del responsabile dell'area competente per materia,
sempre in base alla struttura organizzativa dell'Ente.
Secondo il dettato letterale della L.R. n. 1/1984 gli artt. 4, 5, 9,
10 e 11 strutturano il procedimento in fasi distinte, che prevedono la
trasmissione del verbale di accertamento e del rapporto, dall'Ufficio da
cui dipende il verbalizzante, all'organo dell'ente locale competente ad
irrogare la sanzione amministrativa. Si presuppone quindi che il
verbale ed il rapporto vengano trasmessi a persona fisica che dovrebbe
essere, in linea teorica, diversa dall'accertatore.
L'accertatore ed il responsabile competente per l'adozione
dell'ordinanza ingiunzione potrebbero appartenere, o non appartenere,
alla medesima area, questo in base alla libera organizzazione dell'Ente e
all'assegnazione delle competenze per materia.
Peraltro, la situazione prospettata, potrebbe concretare un'ipotesi
di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7
agosto 1990, n. 241, in quanto, pur non essendosi instaurata una fase
giurisdizionale in cui dev'essere garantita la terzietà, vi è
coincidenza tra il soggetto che ha accertato la violazione, e chi si
troverà a valutare, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/1984, se si debba
procedere con l'emissione di un'ordinanza motivata di archiviazione,
oppure con un'ordinanza di determinazione della sanzione.
Una tale coincidenza potrebbe ledere altresì, in via potenziale, il
principio di imparzialità cui è tenuta la pubblica amministrazione ai
sensi dell'art. 97 della Costituzione.
In conclusione, nel caso peculiare oggetto del quesito, in cui
l'accertatore della violazione sia altresì il responsabile dell'area
competente per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, non sussistendo un
orientamento univoco in dottrina, né un orientamento giurisprudenziale
sul punto, a parere dello scrivente servizio sembra preferibile
procedere con la sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile
sostituto, in modo tale da offrire una maggiore tutela d'imparzialità
sia al cittadino che all'amministrazione.
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[1] Cassazione civile 1 aprile 2004, n. 6362.
[2] Tra le tante: Cassazione civile 29 marzo 2001, n. 4588; Cassazione civile 28 marzo 1996, n. 2852.
[3] Cassazione civile 5 ottobre 2000, n. 13267.
[4] Cassazione civile 1 aprile 2004, n. 6362; Consiglio di Stato 14 maggio 2004, n. 3143.
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