REGOLAMENTO (UE) 2017/1370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)
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Il regolamento (CE) n. 1683/95 (2) del Consiglio istituisce un modello uniforme per i visti.
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(2)
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L'attuale disegno comune per il visto
adesivo, in circolazione da venti anni, deve essere considerato
compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
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(3)
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È pertanto opportuno istituire un nuovo
disegno comune con elementi di sicurezza più moderni, per rendere più
sicuro il visto adesivo e impedire le falsificazioni.
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(4)
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Su richiesta dell'Irlanda e del Regno
Unito, la Commissione dovrebbe definire con lo Stato membro richiedente
le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche con tale
Stato membro ai fini del rilascio da parte di quest'ultimo dei visti
nazionali.
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(5)
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Il presente regolamento rispetta i
diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
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(6)
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Il presente regolamento costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno
Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE (3)
del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione,
non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
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(7)
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Il presente regolamento costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE (4)
del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è
da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
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(8)
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Il presente regolamento costituisce un
atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai
sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di
adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione
del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
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(9)
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Per quanto riguarda l'Islanda e la
Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo
concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e
il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5),
uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano
nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione
1999/437/CE del Consiglio (6).
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(10)
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Per quanto riguarda la Svizzera, il
presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen (7),
uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano
nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione
2008/146/CE del Consiglio (8).
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(11)
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Per quanto riguarda il Liechtenstein,
il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra
l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del
Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis
di Schengen, (9)
uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano
nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione
2011/350/UE del Consiglio (10).
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(12)
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È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1683/95,
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:
1)
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All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«Su richiesta dell'Irlanda e del Regno
Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le
opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui
all'articolo 2 ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello
Stato membro richiedente.
I costi per i quali l'Irlanda e il
Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi
presentano tale richiesta.»
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2)
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L'allegato è sostituito dall'immagine e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
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Articolo 2
I visti adesivi conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e applicabili fino alla
data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento
possono essere usati per i visti rilasciati durante un periodo di sei
mesi dopo tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri applicano il presente regolamento
al più tardi quindici mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche
complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2017.
(2) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(3) Decisione
2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad
alcune disposizioni 'dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione
2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la
richiesta 'dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
'dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6) Decisione
1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune
modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione
europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia
sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e
allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(8) Decisione
2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla
conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante
l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(10) Decisione
2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità
europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con
particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere
interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
L'allegato al regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:
«
Caratteristiche di sicurezza
1.
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Deve essere inserita un'immagine a colori del titolare rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
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2.
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In questa zona figura un
elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda
dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni,
le lettere “EU”, “EUE” e linee cinematiche realizzate mediante
“guilloche”.
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3.
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In questa casella figura il
codice paese di tre lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle
specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable
Travel Documents — MRTD), che identifica lo Stato membro emittente, o
l'acronimo “BNL” se emesso da Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi, in
inchiostro otticamente variabile tra diversi colori, a seconda
dell'angolo di osservazione.
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4.
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In questa zona figurano, in caratteri maiuscoli:
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5.
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In questa casella figura il
numero del visto nazionale di nove cifre, che è prestampato in nero con
orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico
speciale.
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6.
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In questa casella figura il
numero nazionale a nove cifre del visto adesivo, che è prestampato in
rosso con orientamento verticale. È utilizzato un carattere tipografico
speciale, diverso da quello usato nella casella 5. Il “numero di visto
adesivo” è rappresentato dall'insieme del codice paese di tre lettere
previsto dal documento ICAO 9303 e del numero nazionale che figura nelle
caselle 5 e 6.
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7.
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In questa casella figurano le
lettere “EU” con un effetto di immagine latente. Tali lettere appaiono
scure quanto sono inclinate lontano dall'osservatore e chiare quando
sono fatte ruotare di 90o.
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8.
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In questa casella figura il
codice riportato alla casella 3, con un effetto di immagine latente.
Tale codice appare scuro quando è inclinato lontano dall'osservatore e
chiaro quando è fatto ruotare di 90o.
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Zone da completare
Le didascalie per le caselle sono in
inglese e in francese. Lo Stato membro emittente ha facoltà di
aggiungere una traduzione in un'altra lingua delle istituzioni
dell'Unione.
9.
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Questa casella comincia con la
dicitura “valido per”. L'autorità emittente indica il territorio
all'interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.
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10.
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Questa casella inizia con la
parola “da”; più oltre sulla riga compare la parola “a”. L'autorità
emittente indica il periodo durante il quale il titolare del visto può
effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto. Più oltre, sulla riga
figurano le diciture “durata del soggiorno” (vale a dire, il periodo di
permanenza previsto dal richiedente) e “giorni”.
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11.
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Questa casella inizia con la
dicitura “tipo di visto”. L'autorità emittente indica la categoria del
visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture “numero di passaporto”
e “numero di ingressi”.
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12.
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Questa casella inizia con la
dicitura “rilasciato a” e sarà usata per indicare il luogo in cui è
ubicata l'autorità emittente. Più oltre, sulla riga figura la dicitura
“il” seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente.
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13.
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Questa casella comincia con le parole “cognome, nome”.
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14.
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Questa casella inizia con la
parola “annotazioni”. La zona sotto la parola “annotazioni” è utilizzata
dall'autorità emittente per eventuali ulteriori informazioni.
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15.
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Questa casella contiene le
informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli
alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo
stampato visibile nella stampa di fondo contenente la dicitura “Unione
europea” in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Il
testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura
ottica né la sua leggibilità.
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16.
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Questa casella è destinata all'eventuale aggiunta di un “codice a barre bidimensionale comune”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ |