venerdì 18 agosto 2017

Lotta alla contraffazione: il Parlamento Europeo istituisce un modello uniforme per i Visti nazionali da parte uno stato membro

REGOLAMENTO (UE) 2017/1370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2017che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1683/95 (2) del Consiglio istituisce un modello uniforme per i visti.
(2)
L'attuale disegno comune per il visto adesivo, in circolazione da venti anni, deve essere considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
(3)
È pertanto opportuno istituire un nuovo disegno comune con elementi di sicurezza più moderni, per rendere più sicuro il visto adesivo e impedire le falsificazioni.
(4)
Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione dovrebbe definire con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche con tale Stato membro ai fini del rilascio da parte di quest'ultimo dei visti nazionali.
(5)
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(6)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE (3) del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(7)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE (4) del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(8)
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
(9)
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(10)
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
(11)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, (9) uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1683/95,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:
1)
All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui all'articolo 2 ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello Stato membro richiedente.
I costi per i quali l'Irlanda e il Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi presentano tale richiesta.»
2)
L'allegato è sostituito dall'immagine e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I visti adesivi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento possono essere usati per i visti rilasciati durante un periodo di sei mesi dopo tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi quindici mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

(1)  Posizione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2017.
(2)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni 'dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43).
(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta 'dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni 'dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

ALLEGATO
L'allegato al regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:
«
ALLEGATO
Caratteristiche di sicurezza
1.
Deve essere inserita un'immagine a colori del titolare rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
2.
In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, le lettere “EU”, “EUE” e linee cinematiche realizzate mediante “guilloche”.
3.
In questa casella figura il codice paese di tre lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents — MRTD), che identifica lo Stato membro emittente, o l'acronimo “BNL” se emesso da Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi, in inchiostro otticamente variabile tra diversi colori, a seconda dell'angolo di osservazione.
4.
In questa zona figurano, in caratteri maiuscoli:
a)
la parola “VISA”. Lo Stato membro emittente può includere il termine equivalente in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;
b)
il nome dello Stato membro emittente, in inglese, francese e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;
c)
il codice designatore di località di tre lettere relativo allo Stato membro emittente, come indicato nel documento ICAO 9303.
5.
In questa casella figura il numero del visto nazionale di nove cifre, che è prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale.
6.
In questa casella figura il numero nazionale a nove cifre del visto adesivo, che è prestampato in rosso con orientamento verticale. È utilizzato un carattere tipografico speciale, diverso da quello usato nella casella 5. Il “numero di visto adesivo” è rappresentato dall'insieme del codice paese di tre lettere previsto dal documento ICAO 9303 e del numero nazionale che figura nelle caselle 5 e 6.
7.
In questa casella figurano le lettere “EU” con un effetto di immagine latente. Tali lettere appaiono scure quanto sono inclinate lontano dall'osservatore e chiare quando sono fatte ruotare di 90o.
8.
In questa casella figura il codice riportato alla casella 3, con un effetto di immagine latente. Tale codice appare scuro quando è inclinato lontano dall'osservatore e chiaro quando è fatto ruotare di 90o.
Zone da completare
Le didascalie per le caselle sono in inglese e in francese. Lo Stato membro emittente ha facoltà di aggiungere una traduzione in un'altra lingua delle istituzioni dell'Unione.
9.
Questa casella comincia con la dicitura “valido per”. L'autorità emittente indica il territorio all'interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.
10.
Questa casella inizia con la parola “da”; più oltre sulla riga compare la parola “a”. L'autorità emittente indica il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture “durata del soggiorno” (vale a dire, il periodo di permanenza previsto dal richiedente) e “giorni”.
11.
Questa casella inizia con la dicitura “tipo di visto”. L'autorità emittente indica la categoria del visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture “numero di passaporto” e “numero di ingressi”.
12.
Questa casella inizia con la dicitura “rilasciato a” e sarà usata per indicare il luogo in cui è ubicata l'autorità emittente. Più oltre, sulla riga figura la dicitura “il” seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente.
13.
Questa casella comincia con le parole “cognome, nome”.
14.
Questa casella inizia con la parola “annotazioni”. La zona sotto la parola “annotazioni” è utilizzata dall'autorità emittente per eventuali ulteriori informazioni.
15.
Questa casella contiene le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo stampato visibile nella stampa di fondo contenente la dicitura “Unione europea” in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.
16.
Questa casella è destinata all'eventuale aggiunta di un “codice a barre bidimensionale comune”

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/