sabato 5 agosto 2017

Licenziamento disciplinare:Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 116/16

 
DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (17G00131) (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2017 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118 
Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  20
giugno 2016, n. 116, recante  modifiche  all'articolo  55-quater  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare. (17G00131) 
(GU n.181 del 4-8-2017)
 
 Vigente al: 5-8-2017  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in
particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s); 
  Visto il decreto  legislativo  20  giugno  2016,  n.  116,  recante
modifiche all'articolo 55-quater del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  s),  della
legge  7  agosto  2015,  n.  124,   in   materia   di   licenziamento
disciplinare; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017; 
  Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 7, della legge citata 7
agosto 2015, n. 124, il quale prevede che  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di  cui
al comma 1, il Governo puo' adottare, nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo  articolo,
uno o piu' decreti legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  sul
decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e  sulle  integrazioni  e
modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con  il  presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  16
marzo 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 116 del 2016. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 97  della
          Costituzione: 
                L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
                L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
                L'art.  97  della  Costituzione  stabilisce   che   i
          pubblici uffici sono organizzati  secondo  disposizioni  di
          legge, in modo che siano assicurati  il  buon  andamento  e
          l'imparzialita'   dell'amministrazione.    Nell'ordinamento
          degli uffici sono determinate le sfere  di  competenza,  le
          attribuzioni e le responsabilita' proprie  dei  funzionari.
          Agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
              - Si riporta il testo degli articoli 16 e 17  comma  1,
          lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al
          Governo    in    materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
          deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  ovvero  entro  il
          diverso termine previsto dall'art. 17, decreti  legislativi
          di semplificazione dei seguenti settori: 
                a)  lavoro  alle  dipendenze  delle   amministrazioni
          pubbliche   e   connessi    profili    di    organizzazione
          amministrativa; 
                b) partecipazioni  societarie  delle  amministrazioni
          pubbliche; 
                c) servizi pubblici  locali  di  interesse  economico
          generale. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali: 
                a) elaborazione di un testo unico delle  disposizioni
          in  ciascuna  materia,  con   le   modifiche   strettamente
          necessarie per il coordinamento delle disposizioni  stesse,
          salvo quanto previsto nelle lettere successive; 
                b) coordinamento  formale  e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  apportando   le
          modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza
          giuridica, logica  e  sistematica  della  normativa  e  per
          adeguare,   aggiornare   e   semplificare   il   linguaggio
          normativo; 
                c) risoluzione delle antinomie in  base  ai  principi
          dell'ordinamento e  alle  discipline  generali  regolatrici
          della materia; 
                d) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                e)  aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo,  in
          coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
          all'art. 1, la piu' estesa e ottimale  utilizzazione  delle
          tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  anche
          nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa. 
              3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
          direttivi indicati negli articoli da 17 a 19. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  un
          regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  per
          l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo  di
          cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 
              6.   Conseguentemente    all'adozione    dei    decreti
          legislativi di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto
          disposto dal comma  5,  il  Governo  adegua  la  disciplina
          statale di natura  regolamentare,  ai  sensi  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
          piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
          correttive.». 
              «Art. 17 (Riordino della  disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
          legislativi per il riordino della disciplina in materia  di
          lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  e
          connessi  profili  di  organizzazione  amministrativa  sono
          adottati, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
          cui all'art. 16: 
                (omissis); 
                s)   introduzione   di   norme    in    materia    di
          responsabilita'  disciplinare   dei   pubblici   dipendenti
          finalizzate ad accelerare e rendere concreto  e  certo  nei
          tempi  di  espletamento  e   di   conclusione   l'esercizio
          dell'azione disciplinare; 
                (omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  20  giugno  2016,  n.  116
          (Modifiche all'art. 55-quater del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
          s), della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
          licenziamento disciplinare), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  20  giugno
          2016, n. 116, si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 2 
 
Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20  giugno  2016,  n.
                                 116 
 
  1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo  il
capoverso:  «Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata  nella  riunione  del  15  giugno  2016;»,  e'  inserito  il
seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;». 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  20  giugno
          2016, n. 116, si veda nelle note alle premesse. 
                               Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno  2016,  n.
                                 116 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  n.
116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al capoverso 3-quater, la  parola:  «quindici»  e'  sostituita
dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «centocinquanta»; 
    b)  dopo  il  capoverso  3-quinquies  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis  e  3-ter  e  quelli
conclusivi  dei  procedimenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
comunicati all'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.». 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
          116 del 2016, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Modifiche  all'art.  55-quater  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 55-quater
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  "1-bis.
          Costituisce falsa attestazione della presenza  in  servizio
          qualunque modalita'  fraudolenta  posta  in  essere,  anche
          avvalendosi di terzi, per far risultare  il  dipendente  in
          servizio o trarre in inganno  l'amministrazione  presso  la
          quale il dipendente presta attivita'  lavorativa  circa  il
          rispetto  dell'orario  di  lavoro   dello   stesso.   Della
          violazione  risponde  anche  chi  abbia  agevolato  con  la
          propria   condotta   attiva   o   omissiva   la    condotta
          fraudolenta."; 
                b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
          Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la   falsa
          attestazione  della  presenza  in  servizio,  accertata  in
          flagranza ovvero mediante strumenti di  sorveglianza  o  di
          registrazione degli accessi  o  delle  presenze,  determina
          l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio   del
          dipendente, fatto salvo il diritto  all'assegno  alimentare
          nella  misura  stabilita  dalle  disposizioni  normative  e
          contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
          dell'interessato.   La   sospensione   e'   disposta    dal
          responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
          ove ne venga a conoscenza per primo,  dall'ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4, con  provvedimento  motivato,  in
          via immediata e comunque entro quarantotto ore dal  momento
          in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.  La
          violazione di  tale  termine  non  determina  la  decadenza
          dall'azione   disciplinare    ne'    l'inefficacia    della
          sospensione    cautelare,    fatta    salva     l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. 
              3-ter. Con il  medesimo  provvedimento  di  sospensione
          cautelare di cui al  comma  3-bis  si  procede  anche  alla
          contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
          convocazione del  dipendente  dinanzi  all'Ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e'  convocato,  per
          il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
          quindici giorni e puo' farsi assistere  da  un  procuratore
          ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
          il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
          dell'audizione, il dipendente convocato  puo'  inviare  una
          memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo  e  assoluto
          impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del
          termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
          superiore a cinque giorni. Il differimento  del  termine  a
          difesa del dipendente puo' essere disposto solo  una  volta
          nel  corso  del   procedimento.   L'Ufficio   conclude   il
          procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da  parte
          del  dipendente,  della  contestazione  dell'addebito.   La
          violazione dei suddetti termini,  fatta  salva  l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
          determina  la  decadenza   dall'azione   disciplinare   ne'
          l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non  risulti
          irrimediabilmente compromesso  il  diritto  di  difesa  del
          dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
          del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4. 
              3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis,  la  denuncia
          al pubblico ministero e  la  segnalazione  alla  competente
          procura regionale della Corte  dei  conti  avvengono  entro
          venti giorni dall'avvio del procedimento  disciplinare.  La
          Procura della  Corte  dei  conti,  quando  ne  ricorrono  i
          presupposti, emette invito a dedurre per  danno  d'immagine
          entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura   di
          licenziamento. L'azione di responsabilita'  e'  esercitata,
          con le modalita' e  nei  termini  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro  i
          centocinquanta  giorni  successivi  alla  denuncia,   senza
          possibilita' di proroga. L'ammontare del danno  risarcibile
          e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
          relazione  alla  rilevanza  del  fatto  per  i   mezzi   di
          informazione  e  comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'
          essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio  in
          godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 
              3-quinquies. Nei casi di cui  al  comma  3-bis,  per  i
          dirigenti  che  abbiano  acquisito  conoscenza  del  fatto,
          ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale,  per  i
          responsabili di servizio competenti,  l'omessa  attivazione
          del  procedimento  disciplinare  e  l'omessa  adozione  del
          provvedimento di sospensione cautelare, senza  giustificato
          motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
          licenziamento  e  di  esse  e'  data  notizia,   da   parte
          dell'ufficio competente per il  procedimento  disciplinare,
          all'Autorita' giudiziaria ai fini  dell'accertamento  della
          sussistenza di eventuali reati. 
              3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter
          e quelli conclusivi dei procedimenti  di  cui  al  presente
          articolo sono comunicati all'Ispettorato  per  la  funzione
          pubblica ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  55-bis,
          comma 4."». 
                               Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti  dal   decreto
legislativo n. 116 del 2016. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando