lunedì 1 maggio 2017

Locazione senza conducente: Modificato l'art. 84 del C.d.S.

L'art. 27 comma 10 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50,  ha modificato l'art. 84, comma 4, lett b), del C.d.S.
Sotto si inserisce l'articolo aggiornato (in rosso le modifiche):

Art. 84 - Locazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. (3)

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41,00 a euro 169,00 se trattasi di altri veicoli. (2)

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.

(2) La misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:

- dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);

- dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);

- dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

- dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015;

- dalla tabella I allegata al D.M. 20.12.2016 (G.U. 30.12.2016, n. 304) con decorrenza dal 14.01.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

"7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41,00 a euro 169,00 se trattasi di altri veicoli.".

(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 27, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:
"b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.".

 ------------
I veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone sono:
gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni