lunedì 19 settembre 2016

NO alla rimozione di un veicolo straniero se manca il trasgressore



Il Ministero dell’Interno interpreta l’art. 207 del C.d.S., ed affronta il problema della  rimozione di un veicolo straniero, in sosta vietata, con trasgressore assente al momento dell'accertamento.


 Com’ è noto, l’art. 207 del C.d.S. prevede,  che in caso di violazione alle norme del codice della strada, commessa con veicolo straniero o munito di targa EE, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Quando però costui non si sia avvalso, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta concessa dalle norme, dovrà versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, con l’aggravio che, in mancanza, viene disposto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis

Con nota del 2 maggio u.s., la Prefettura di Pistoia (sollecitata da un comune), ha chiesto al Ministero dell’Interno l’esatta interpretazione  dell’art. 207,   ed in particolare, nel caso di sosta vietata, se è applicabile o meno il fermo  amministrativo  in assenza di contestazione immediata al cittadino residente all’estero.

La risposta del Ministero non si è certamente fatta attendere, e con nota prot. n. 2011-251,  di qualche giorno fa,  lo stesso ha statuito che, per poter applicare il 207 del codice,  è necessaria la “presenza simultanea dell’organo accertatore e del contravventore”, senza la quale, “non sarebbe possibile applicare il fermo amministrativo del veicolo”.

Del resto, come potrebbe il trasgressore effettuare il pagamento in misura ridotta nell'immediatezza dell'accertamento (e quindi "essere ammesso"), se fisicamente non è presente al momento del fatto? Non si può certo pretendere il "dono dell'ubiquità" da parte del trasgressore, né tantomeno, si può sostenere, che lo stesso "non si sia avvalso"  della procedura prevista dall'art. 207, comma 2^, del C.d.S., per le stesse motivazioni di cui sopra.

Infine,  il Ministero rappresenta, che l’eventuale rimozione del veicolo, laddove prevista, non dovrebbe coinvolgere né il custode acquirente, previsto dall’art. 214 bis del codice, né tantomeno,  le depositerie di cui all’ 8 del  D.P.R 571/1982.



Mario Serio
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