Il Ministero dell’Interno interpreta l’art. 207 del C.d.S., ed affronta il problema della rimozione di un veicolo straniero, in sosta vietata, con trasgressore assente al momento dell'accertamento.
Com’ è noto, l’art. 207 del C.d.S.
prevede, che in caso di violazione alle
norme del codice della strada, commessa con veicolo straniero o munito di targa
EE, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta. Quando però costui non si sia
avvalso, per qualsiasi motivo, della “facoltà prevista del pagamento in misura ridotta” concessa dalle norme, dovrà versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione, con l’aggravio che, in
mancanza, viene disposto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi del comma
1 dell’articolo 214-bis
Con
nota del 2 maggio u.s., la Prefettura di Pistoia (sollecitata da un comune), ha
chiesto al Ministero dell’Interno l’esatta interpretazione dell’art. 207, ed in particolare, nel caso di sosta
vietata, se è applicabile o meno il fermo
amministrativo in assenza di
contestazione immediata al cittadino residente all’estero.
La
risposta del Ministero non si è certamente fatta attendere, e con nota prot. n.
2011-251, di qualche giorno fa, lo stesso ha statuito che, per poter applicare
il 207 del codice, è necessaria la “presenza simultanea dell’organo accertatore
e del contravventore”, senza la quale, “non
sarebbe possibile applicare il fermo amministrativo del veicolo”.
Del
resto, come potrebbe il trasgressore effettuare il pagamento in misura ridotta
nell'immediatezza dell'accertamento (e quindi "essere ammesso"), se fisicamente non è presente al momento del
fatto? Non si può certo pretendere il "dono
dell'ubiquità" da parte del trasgressore, né tantomeno, si può
sostenere, che lo stesso "non si sia
avvalso" della procedura
prevista dall'art. 207, comma 2^, del C.d.S., per le stesse motivazioni di cui
sopra.
Infine, il Ministero rappresenta, che l’eventuale
rimozione del veicolo, laddove prevista, non dovrebbe coinvolgere né il custode
acquirente, previsto dall’art. 214 bis del codice, né tantomeno, le depositerie di cui all’ 8 del D.P.R 571/1982.
Mario Serio
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