lunedì 22 agosto 2016

Multe: come pagare nei 5 giorni con lo sconto del 30%

Codice della strada: le contravvenzioni possono essere estinte con una riduzione del 30% dell’importo della multa se il proprietario dell’auto paga entro 5 giorni.
Se, entro cinque giorni dalla notifica della multa, il trasgressore rinuncia a fare ricorso al giudice e paga, può ottenere uno sconto del 30% dell’importo. Conta la conoscenza ufficiale della contravvenzione: per cui, nel caso di multe lasciate sul parabrezza dell’auto, ancorata ai tergicristalli, conta invece la data di spedizione a casa del verbale.

La multa deve indicare l’esatto ammontare dell’importo da pagare: sia quello che va versato entro i canonici 60 giorni (cosiddetto “pagamento in misura ridotta”), sia quello che può essere pagato nei primi 5 giorni e che è ulteriormente scontato del 30%.

Se l’automobilista fa decorrere anche i 60 giorni, deve pagare la multa in misura piena. La paga anche se fa ricorso al Prefetto e lo perde (in tal caso, infatti, l’autorità amministrativa emette l’ordinanza-ingiunzione per la contravvenzione in misura piena). Nel caso invece di ricorso al giudice di pace, l’eventuale sentenza di condanna può confermare il pagamento della multa in misura ridotta (non quella scontata dei primi 5 giorni, ma quella – più alta – da pagare nei 60 giorni).


Come calcolo l’importo scontato al 30%?

Come anticipato, l’importo scontato del 30% deve essere riportato su tutti i verbali utilizzati dalle pattuglie della polizia, vigili e carabinieri; pertanto non c’è bisogno che il trasgressore faccia da sé il calcolo. Anzi, se la multa non contiene tale indicazione è nulla. Ciò nonostante gli automobilisti devono sempre prestare attenzione alla compilazione dei bollettini di c.c.p. allegati ai verbali e agli importi esatti da versare. Se il pagamento risulterà insufficiente la differenza – anche di pochi centesimi – comporterà l’iscrizione a ruolo della parte residua, con intervento di Equitalia e della famigerata cartella esattoriale. Il che significa un inutile – e spesso assurdo – aggravio di costi e spese.

Per quali multe non vale lo sconto del 30%

Lo sconto del 30% non vale per le multe per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, per le multe per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida e per le contravvenzioni non incluse nel codice della strada.

Come si calcola il termine dei cinque giorni?

Molto importante è l’esatto calcolo dei cinque giorni entro cui usufruire dello sconto del 30%. Il primo dei cinque giorni da calcolare è quello successivo alla comunicazione della contravvenzione: per le contestazioni effettuate immediatamente su strada, si considera appunto lo stesso giorno in cui viene elevata la multa, mentre negli altri casi si considera il giorno della notifica del verbale a casa (o, nel caso di soggetto momentaneamente assente dal domicilio, l’undicesimo giorno dalla seconda raccomandata con cui il multato viene avvisato del deposito del plico presso l’ufficio postale).

Se il termine ultimo cade in giorno festivo, la scadenza si considera il giorno feriale immediatamente successivo.

Posso pagare con home banking su internet?
Una maggiore attenzione la deve porre chi paga la multa tramite home banking, ossia con la banca via internet. In tali casi, vale infatti non la data in cui l’operazione elettronica viene eseguita, ma quella di valuta (ossia il giorno in cui avviene l’accredito). Il che può significare che, specie per i pagamenti effettuati nel fine settimana, l’accredito in favore dell’amministrazione beneficiaria potrebbe intervenire con qualche giorno di ritardo, quindi a termine ormai scaduto. Per evitare questo svantaggio, una recente legge ha stabilito che, per chi paga la multa con strumenti diversi dai soldi contanti (appunto nel caso di home banking), la scadenza del pagamento slitta di due giorni. Il che significa che – fermo restando che il versamento si considera eseguito solo alla data di valuta – non ci sono cinque giorni per usufruire dello sconto del 30%, bensì sette.

Lo stesso discorso vale anche nel caso di pagamento in misura ridotta, ossia nel normale termine di 60 giorni: chi paga con internet ha, in realtà 62 giorni.

Occorre, anche in questa ipotesi, verificare comunque la data della valuta per non correre il rischio di vedersi recapitare a casa, a distanza di qualche tempo, una salata richiesta di integrazione.

Se il postino tenta la notifica e non sei a casa

Abbiamo già visto, in un precedente articolo, cosa succede se arriva una multa quando non sei a casa: il postino lascia un avviso nella cassetta delle lettere con cui dichiara di aver tentato la notifica e poi spedisce una seconda comunicazione con raccomandata a.r. (cosiddetta CAD) con cui indica che il plico è disponibile presso la posta. Per chi ritira la multa in posta, con l’emissione della comunicazione di avvenuto deposito il termine per lo sconto decorre dall’undicesimo giorno dalla data di spedizione del Cad, salvo che l’interessato ritiri l’atto prima del termine di dieci giorni del deposito. In caso di notificazione tramite esposizione presso la casa comunale, i giorni previsti per il pagamento con la riduzione del 30% decorrono dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro del plico se anteriore.


Comunicazione dei dati del conducente

Anche chi paga la multa nei 5 giorni e usufruisce dello sconto del 30% ha l’obbligo, nei 60 giorni successivi alla notifica del verbale, di inviare una comunicazione alla polizia indicando chi era alla guida dell’auto. Ciò al fine della decurtazione dei punti dalla patente. L’avvenuto versamento dell’importo nei tempi prescritti dalla legge, infatti, non esonera da tale ulteriore adempimento. Diversamente ci si vedrà recapitare una seconda multa che va da un minimo di 286 e può superare mille euro.

Per quanto tempo conservare la ricevuta di pagamento?

Chi paga la multa nei 5 giorni e usufruire dello sconto del 30% deve – così come in tutti gli altri casi di pagamento – conservare la ricevuta per almeno 5 anni, dopo i quali si verifica la prescrizione del diritto di riscossione.