lunedì 2 maggio 2016

L'Aran: congedi parentali interamente retribuiti per 30 giorni fino al sesto anno

I dipendenti degli enti locali e delle regioni, e della sanità per attinenza, possono fruire dei congedi parentali per 30 giorni interamente retribuiti fino al compimento del sesto anno di vita dei propri figli. Così si espressa l'Aran, l’agenzia della contrattazione, valutando quanto disposto dagli articolo contrattuali del settore. Questa è la logica di quanto indicato dalle specifiche disposizioni che consentono ai dipendenti di poter ricevere un trattamento economico migliore di quanto previsto dal legislatore per i primi 30 giorni di congedo parentale. In merito alla questione in esame, l'Aran sottolinea che l'art. 10, comma 2, lett. c) del Ccnl 16.05.2001 (art. 17, comma 5, del CCNL 14.09.2000 per il comparto Regioni ed autonomie locali e c. 2 per quello della sanità), in base al quale per i primi 30 giorni di congedo parentale viene corrisposta l'intera retribuzione, richiama la legge n. 1204 del 1971 (sostituita dal d.lgs. n. 151 del 2001) e, pertanto, si inserisce nel contesto normativo delineato dal medesimo provvedimento legislativo.

Va ricordato che la norma di legge prevede in generale un compenso pari al 30 % del trattamento economico in godimento. La clausola contrattuale presenta, invece, un contenuto di maggior favore rispetto alla previsione dell'art. 34 dello stesso decreto legislativo che, prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 80 del 2015, consentiva l'erogazione di una indennità pari al 30 % della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino. La predetta indennità poteva essere corrisposta oltre tale limite, a condizione che il reddito individuale del lavoratore fosse inferiore ad un determinato parametro (2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), indicato dalla norma stessa. Il d.lgs. n. 80 del 2015 ha, poi, elevato al sesto anno di vita del bambino il termine massimo per poter percepire l'indennità sopra menzionata La materia dei congedi parentali è disciplinata dalle cosiddette “code contrattuali". L' art. 17 comma 5 (comma 2 per la sanità) dispone il diritto a percepire l'intero trattamento economico durante i primi 30 giorni di assenza per congedo parentale. Questo istituto ha preso il posto della vecchia astensione facoltativa, con significativi ampliamenti della possibilità di usufruire di questi permessi anche per i padri. Esso è inoltre fruibile anche per periodi separati.

La norma contrattuale fa riferimento alle disposizioni dettate dalla legge n. 1204/1971 per individuare la platea dei beneficiari e le relative condizioni. Il che deve essere inteso in senso dinamico, perché si tratta di una disposizione che si estende alle modifiche intervenute successivamente. Ricordiamo che questa disposizione è stata sostituita dalle previsioni dettate dal Dlgs 151/2001, e le relative previsioni sono state successivamente modificate dal Dlgs 80/2015.

Infatti se, inizialmente, il riferimento legislativo fissava il tetto di età del bambino per la fruizione di questo beneficio in tre anni, con la modifica dello scorso anno questo tetto è stato portato a sei anni. Di conseguenza, i dipendenti degli enti locali e delle regioni hanno diritto a ricevere l'intero trattamento economico in godimento per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti entro tale data.

In conclusione l'Aran sottolinea che, considerato che la clausola contrattuale in esame deve essere applicata in coerenza e in osservanza del quadro normativo definito dal legislatore, si debba ritenere che il beneficio contrattuale possa trovare attuazione fino al nuovo limite stabilito dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001.

Il Sole 24 Ore – 26 aprile 2016