mercoledì 13 aprile 2016

Non c’è differenza tra comunicazione e segnalazione di inizio attività

Non c’è differenza tra comunicazione e segnalazione di inizio attività. E’ quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 02207/2013 del 19/04/2013 del Consiglio di Stato, sez. V, con in merito a ordinanza di cessazione di attività di un circolo privato che esercitava al proprio interno somministrazione di bevande. Non approfondendo la questione contingente, nello specifico la denuncia dell’assenza dei requisiti per la classificazione a circolo sollevata dal Comune, divenuta irrilevante per il mutato contesto normativo, il Consiglio di Stato si è soffermato sulle novità introdotte dal d.lgs. 147 del 6 agosto 2012. Se infatti, nel 2011, anno di apertura dell’attività in esame, avvalendosi della disciplina speciale dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 4 aprile 2011, i circoli privati potevano somministrare al proprio interno alimenti e bevande semplicemente presentando una comunicazione di inizio attività, tutti i locali pubblici avevano invece necessità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione. “L’art. 64 del d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che disciplinava al tempo la materia della somministrazione di alimenti e bevande e che richiedeva l’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di somministrazione –si legge nel testo della sentenza- è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147 che ne consente l’avvio a seguito di mera comunicazione di inizio attività (“L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”). Anche nei passi successivi, il Consiglio di Stato usa la terminologia comunicazione di inizio attività con riferimento all’istituto giuridico di cui all’art. 19 della legge 241/1990. Si riporta di seguito il passo conclusivo della sentenza:
“L’appello va, quindi, accolto con riguardo alla contestazione della carenza della suddetta licenza e va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, attualmente consentita ove sia presentata comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147.”