Il rappresentante per il T.u.l.p.s, occorre solo in caso di stabile sostituzione del titolare del pubblico esercizio

“Il titolare di autorizzazione ex art. 8 TULPS può, in caso di sua momentanea assenza, motivata da esigenze comuni, affidare la conduzione dell’esercizio autorizzato ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l’assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante suo alter ego” Lo ha affermato la Corte di Cassazione, III Sez. Penale, con sent. 12814 del 30 marzo 2016

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