N. 00628/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2009, proposto da:
Condominio di via Orfeo 36-38-40 e via de' Buttieri 5-7-7/2-9-11-13 in Bologna, in persona dell’Amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fata, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Cavour n. 2;
Condominio di via Orfeo 36-38-40 e via de' Buttieri 5-7-7/2-9-11-13 in Bologna, in persona dell’Amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fata, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Cavour n. 2;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia e Antonella Todde, con
domicilio eletto presso l’Ufficio legale comunale, in Bologna, piazza
Maggiore n. 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento del comune di Bologna in data 9
marzo 2009, nella parte in cui ha ordinato la sosta di autoveicoli,
ciclomotori a tre ruote, quadricicli e motocarri, nonché di motocicli e
ciclomotori nella via de' Buttieri, su area di proprietà del Condominio
ricorrente, disponendo, altresì, la realizzazione, sulla stessa area,
della relativa segnaletica stradale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio
2016, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori,
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il condominio ricorrente è proprietario, in Bologna,
di un’area immediatamente prospiciente i numeri civici dal 5 al 13/D
della via de’ Buttieri. Con ordinanza in data 9/3/2009,
l’amministrazione comunale di Bologna ha emanato disposizioni relative
alla circolazione stradale che interessano anche la suddetta area che il
Condominio ritiene non essere soggetta all’uso pubblico. Nel dettaglio,
il Comune ha disposto la possibilità per autoveicoli, ciclomotori a tre
ruote, quadricicli e motocarri, nonché per motocicli e ciclomotori di
sostare sulla via de’ Buttieri, con conseguente disposizione di
realizzazione della relativa segnaletica stradale. Il Condominio
ricorrente ritiene illegittima l’ordinanza comunale impugnata, per
motivi in diritto rilevanti eccesso di potere riguardo ai profili
rilevanti erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di
motivazione, contraddittorietà, perplessità, nonché per violazione
dell’art. 42 della Costituzione; violazione del D. Lgs. n. 285 del 1992 e
dei principi generali di legalità e di tipicità degli atti
amministrativi.
Si è costituito in giudizio il comune di Bologna,
eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo sia per violazione del
principio generale di ne bis in idem, essendo la medesima causa
tra le stesse parti aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza o
meno di un diritto d’uso pubblico su via de’ Buttieri già stata decisa
dal giudice ordinario, nel senso dell’effettiva esistenza di tale uso
pubblico, con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 342 del 1998,
successivamente confermata dalla Corte di appello di Bologna. In
subordine, nel merito, il Comune chiede la reiezione del ricorso in
quanto infondato.
Con ordinanza collegiale n. 462 del 1/7/2009, questa
Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Condominio
ricorrente.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2016, la causa è
stata chiama; essa è stata quindi trattenuta per la decisone come da
verbale.
DIRITTO
Il Collegio osserva che è fondata l’eccezione di
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla
resistente amministrazione comunale.
La presente controversia ha infatti quale unico
oggetto la sussistenza o meno di un diritto d’uso pubblico di un tratto
della via de’ Buttieri a Bologna. Il Comune di Bologna, sul presupposto
dell’esistenza di tale uso pubblico (come l’Ente ritiene essere già
stato accertato in precedente causa civile dal Tribunale di Bologna e
confermato dalla Corte d’Appello di Bologna: v. docc. n. 2 e n. 3 del
Comune), ha disposto la regolamentazione della circolazione e della
sosta nel tratto viario in questione, ivi compresa la parte della strada
prospiciente il ricorrente. Il Condominio sostiene, all’opposto,
l’inesistenza di alcun uso pubblicistico su tale tratto stradale, che
sarebbe, pertanto, di piena ed esclusiva proprietà condominiale.
Tale risultando l’oggetto della causa, il Collegio
rileva che ha cognizione su essa il giudice ordinario, quale giudice
delle situazioni di lesione di un diritto soggettivo pieno, quale è
indiscutibilmente quella evidenziata dal condominio ricorrente a tutela
del proprio diritto di proprietà sul tratto di strada in questione.
Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la
controversia circa la natura pubblica o privata di una strada, o circa
l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta
alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento
dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o
della P.A. A tale conclusione non può opporsi l’esistenza di un formale
provvedimento di classificazione della natura pubblica, ovvero – come è
avvenuto nel caso in esame – di regolamentazione della circolazione e
della sosta veicolare sulla strada, presupponente la destinazione ad uso
pubblico della stessa, poiché tale destinazione radica una presunzione iuris tantum,
superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di uso
o godimento della strada da parte della collettività amministrata;
superamento che, peraltro, può avvenire solo in sede di giurisdizione
ordinaria, atteso che è il giudice ordinario l'organo cui spetta
l'accertamento dell'esistenza dei diritti reali (v. da ultima: T.A.R.
Campania – NA- sez. VII, 5/8/2015 n. 4186). Per le suesposte
considerazioni il presente ricorso è dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo il giudice
ordinario competente a decidere la presente controversia avente quale
oggetto l’accertamento dell’esistenza o meno dell’uso pubblico sul
tratto stradale in questione.
Le spese del giudizio sono poste a carico del
ricorrente che ha introdotto il giudizio dinanzi a giudice privo di
giurisdizione ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia –
Romagna, Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione.
Condanna il condominio ricorrente al pagamento, in
favore del comune di Bologna, delle spese del giudizio che si liquidano
per l’importo complessivo di€. 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)